
Prot.n. 202601705 Bari, 11 giugno 2026
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO
OGGETTO: Divieto di preventiva rimozione dei bollini identificativi dalle confezioni dei medicinali e corrette modalità di dispensazione.
Con riferimento alle richieste di chiarimento concernenti la corretta gestione dei bollini identificativi (fustelli) dei medicinali erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale, quest’ Ordine rappresenta quanto segue.
Il bollino identificativo costituisce elemento inscindibilmente collegato alla confezione del medicinale sino al momento della sua effettiva dispensazione all’assistito. Conseguentemente, il distacco del bollino dalla confezione può avvenire esclusivamente contestualmente alla consegna del medicinale al paziente e all’espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa e dalla disciplina convenzionale vigente.
Il divieto di preventiva rimozione del bollino identificativo trova fondamento nell’art. 10, commi 8 e 9, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private (ACN 2025 pubblicato il 19 marzo 2025 nella Gazzetta Ufficiale n. 65, Supplemento Ordinario n. 7), il quale prevede che il bollino sia staccato dalla confezione consegnata all’assistito e che tali adempimenti siano eseguiti all’atto della spedizione della ricetta.
La disciplina convenzionale inoltre:
- collega la liquidazione delle competenze alla documentazione comprovante l’avvenuta consegna del farmaco all’assistito (art. 12, comma 8) e impone la trasmissione dei dati identificativi delle confezioni dispensate (art. 11, comma 3), confermando la necessaria corrispondenza tra prescrizione, confezione dispensata, bollino identificativo e richiesta di rimborso,
- stabilisce che le eventuali quote di partecipazione a carico dell’assistito debbono essere percepite dalla farmacia all’atto della spedizione della ricetta e riportate sulla stessa qualora redatta in modalità cartacea (art 10 comma 2 del succitato Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private).
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, deve ritenersi non conforme alla normativa vigente qualsiasi prassi consistente nel distacco preventivo del bollino identificativo da confezioni di medicinali non ancora effettivamente dispensate e la riscossione anticipata del ticket farmaceutico.
Non è pertanto consentito:
-
- rimuovere preventivamente il bollino da confezioni di medicinali non ancora consegnate all’assistito;
- detenere confezioni prive del relativo bollino identificativo prima della loro effettiva dispensazione;
- conservare bollini separati dalle confezioni cui appartengono;
- procedere ad operazioni che possano compromettere la piena corrispondenza tra prescrizione, confezione dispensata, identificativo del medicinale e documentazione della dispensazione;
- riscuotere le quote di compartecipazione alla spesa farmaceutica senza procedere alla contestualmente alla consegna del medicinale al paziente.
Si evidenzia che il divieto opera anche quando il medicinale sia stato ordinato specificamente per un determinato paziente ovvero sia stato accantonato in attesa del suo ritiro.
La dispensazione del medicinale coincide infatti con la sua effettiva consegna all’assistito. Conseguentemente, il mero approvvigionamento del farmaco, la sua prenotazione o il suo accantonamento non legittimano in alcun modo il preventivo distacco del bollino identificativo dalla confezione e la preventiva riscossione delle quote di compartecipazione alla spesa farmaceutica.
Si richiama altresì l’attenzione sul fatto che la preventiva rimozione del bollino identificativo può determinare rilievi in sede ispettiva e configurare irregolarità sotto il profilo convenzionale, amministrativo, penale e disciplinare, oltre a compromettere le garanzie di trasparenza e tracciabilità poste a tutela del cittadino e del Servizio Sanitario Nazionale.
Confidando nella consueta attenzione e professionalità di tutti gli iscritti, si invitano i titolari, i direttori responsabili e i farmacisti collaboratori a verificare che le procedure adottate all’interno delle farmacie siano pienamente conformi alle disposizioni vigenti.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri
(La firma è omessa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.lgs 12/02/1993 , n. 39)
