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News n. 4/2026

                                                                                                         27 gennaio 2026

Convenzioni collettive non onerose per servizi assicurativi e bancari

Si informa che la FOFI ha avviato delle procedure ad evidenza pubblica per la stipula di convenzioni collettive non onerose per servizi assicurativi relative alla responsabilità professionale, nonché per servizi bancari riservati ai farmacisti, al fine di individuare condizioni vantaggiose per gli iscritti.

Si fornisce di seguito l’esito delle singole procedure.

Obbligo assicurativo e convenzioni non onerose per responsabilità professionale

Come si ricorderà (cfr. nota ordinistica prot. n. 202501458 del 14 maggio), l’articolo 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24 ha stabilito che “Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera … anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché sperimentazione e di ricerca clinica” (comma 1) e che “Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’art 9 e all’art 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave” (comma 3).

Il comma 2 dell’articolo 10 della Legge 8 marzo 2017 n. 24 stabilisce che “Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo (ndr. strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189”.

Ai sensi dell’art. 5 del citato DPR n. 137/2012, “il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso”. Pertanto, ai sensi delle citate disposizioni, il farmacista, in qualità di esercente la professione sanitaria, che svolga la propria attività professionale come lavoratore autonomo ovvero al di fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private (ad esempio, negli e03sercizi commerciali di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2006, nell’industria, ecc..), è tenuto a stipulare una polizza assicurativa tanto per i danni cagionati con colpa lieve, quanto per quelli cagionati con colpa grave.

Fatta salva ogni opportuna verifica individuale, risultano in essere convenzioni proposte dalle Organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie pubbliche e private a tutela dei farmacisti esercenti nelle stesse sia la copertura della colpa lieve che della colpa grave (cfr. nota ordinistica prot. n. 202501458 del 14 maggio).

Per i farmacisti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale – fermo restando che l’assicurazione per colpa lieve è a carico del datore di lavoro – è possibile accedere a coperture assicurative relative alla colpa grave attraverso i sindacati di categoria ovvero in proprio direttamente acquistando la polizza sul mercato assicurativo.

Al fine di assicurare un’idonea copertura a tutti gli iscritti, ivi inclusi quelli che esercitano la professione al di fuori delle farmacie ovvero in regime di lavoro autonomo, la FOFI ha avviato una procedura per la stipula di convenzioni collettive non onerose, nell’ambito della quale ha presentato la propria offerta ASSIMEDICI Srl.

La FOFI ha, dunque, sottoscritto con la suddetta società una Convenzione di durata annuale per la garanzia di responsabilità civile professionale a favore dei farmacisti regolarmente iscritti all’Albo professionale.

Si precisa che la Convenzione non vincola in alcun modo i farmacisti beneficiari, che non hanno l’obbligo di aderire alla polizza assicurativa e che possono liberamente scegliere altre soluzioni assicurative presenti sul mercato.

La Convenzione in oggetto si propone di dare un’opportunità a chi ne abbia interesse, qualora non abbia già un’idonea copertura assicurativa, eventualmente stipulata per il tramite delle Associazioni di categoria.

L’attivazione e la gestione delle singole adesioni non sono effettuate dalla FOFI che resta del tutto estranea ai rapporti e non comportano alcuna aspettativa o obbligo in capo alla stessa.

ASSIMEDICI si impegna a proporre una polizza assicurativa, a condizioni vantaggiose, per tutti i farmacisti iscritti all’Albo che lo richiedano, volta a tutelare la loro attività professionale, in qualunque forma esercitata, ivi compresa l’attività libero professionale o in regime misto, svolta nei diversi contesti previsti dall’ordinamento giuridico vigente e, in particolare:

  • nelle farmacie aperte al pubblico, pubbliche o private;
  • nelle farmacie ospedaliere e nei servizi territoriali delle ASL;
  • nel settore della ricerca o delle sperimentazioni cliniche;
  • nell’ambito dell’industria farmaceutica;
  • nelle parafarmacie;
  • in regime di libera professione;
  • in qualità di socio di società;
  • nelle cooperative.

ASSIMEDICI si impegna a proporre due distinte polizze:

  • una polizza assicurativa per i danni cagionati con colpa grave per il farmacista che presti la sua attività professionale presso le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di cui alla legge n. 24/2017 (per consultare le condizioni e le modalità di attivazione clicca qui);
  • una polizza assicurativa per i danni cagionati con colpa lieve e con colpa grave per il farmacista, che svolga la propria attività professionale come lavoratore autonomo ovvero al di fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di cui alla legge n. 24/2017 (per consultare le condizioni e le modalità di attivazione clicca qui).

 

ASSIMEDICI mette a disposizione dei farmacisti una piattaforma informatica (clicca qui) dedicata con cui:

  • ottenere le condizioni di assicurazione;
  • ricevere tutta la documentazione precontrattuale;
  • richiedere l’attivazione del singolo Certificato di Assicurazione;
  • curare direttamente tutti gli ulteriori ed eventuali servizi aggiuntivi offerti, compresa la gestione di eventuali sinistri senza alcun intervento o interfaccia da parte della FOFI.

Per ricevere informazioni sulle modalità di adesione alla predetta piattaforma, è possibile contattare la referente, Dr.ssa Serena Bocchi, ai seguenti contatti tel. 392.93.93.842 – e-mail: info@assifarmacisti.it.

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Convenzione FOFI-Banca Mediolanum per i servizi bancari

La Convenzione per i servizi bancari, di durata biennale, sottoscritta dalla FOFI con la Banca Mediolanum ha ad oggetto molteplici agevolazioni in favore dei farmacisti iscritti all’Albo e non vincola in alcun modo gli stessi, che non hanno alcun obbligo di adesione.

Al riguardo, a conferma delle reali agevolazioni proposte, si rappresenta che la FOFI ha incaricato dapprima degli esperti del settore bancario che, all’esito dell’analisi della convenzione proposta, hanno concluso che la stessa offre dei reali benefici per gli aderenti e che, quindi, si pone tra le soluzioni di maggior interesse oggi disponibili sul mercato bancario.

Di seguito si riportano i servizi proposti con le relative scontistiche:

Conto Mediolanum – Partnership Top*:

  • canone conto gratuito per due anni dalla data di apertura del conto; per gli eventuali anni successivi di validità della presente convenzione, canone conto scontato del 50%;
  • esenzione totale dei diritti di custodia su dossier titoli per due anni dalla data di apertura del conto corrente;
  • canone carta di credito monofunzione Mediolanum Credit Card o Mediolanum Credit Card Prestige gratuito per due anni dalla data di emissione.

Si riportano le condizioni (discrezionalmente variabili) attualmente applicate sui seguenti prodotti e servizi che caratterizzano l’offerta retail di conto corrente:

  • canone Carta di debito Mediolanum Card e prelievi contante (presso sportelli automatici) sempre gratuiti da qualunque banca in Italia e area Euro;
  • gratuite tutte le principali operazioni bancarie on line (es. bonifici in italia, ricariche, Mav/Rav), internet banking, 1 carnet di assegni all’anno.

Fido sul conto corrente Conto Mediolanum:

  • 25% di sconto sulla commissione di messa a disposizione fondi.

Mutuo Mediolanum:

  • spread agevolati e spese di istruttoria pari a quelli riconosciuti di volta in volta, nel corso della durata della Convenzione per le sole operazioni di surroga spread agevolati, pari a quelli riconosciuti di volta in volta, nel corso di durata della Convenzione.

Prestiti Mediolanum:

Sconto di 15 Basis Points sui listini delle fasce fino a 100.000€ di patrimonio detenuto in Banca Mediolanum sui seguenti prestiti:

– Prestito Mediolanum

– Prestito Eco-Mobiliy

– Prestito Casa +

Polizze protezione “Mediolanum Capitale Casa e Famiglia” e “Mediolanum Capitale Umano” di Mediolanum Assicurazioni S.p.A.:

  • per la prima annualità di copertura, se scelto il frazionamento mensile del premio di polizza, le prime 3 mensilità saranno corrisposte, per suo conto, direttamente da Banca Mediolanum a Mediolanum Assicurazioni S.p.A.

Polizza protezione “Mediolanum Capitale Salute” di Mediolanum Assicurazioni S.p.A.:

  • per la prima annualità di copertura, se scelto il frazionamento mensile del premio di polizza, la prima mensilità sarà corrisposta, per suo conto, direttamente da Banca Mediolanum a Mediolanum Assicurazioni S.p.A.

Al fine di attivare la suddetta convenzione, i beneficiari interessati ad un contatto commerciale per conoscere nominativo e indirizzo del Family Banker di Banca Mediolanum più vicino possono inoltrare la richiesta alla casella e-mail convenzioni@mediolanum.it.

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Le Convenzioni sono pubblicate sul sito internet della FOFI, all’interno della sezione Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti/avvisi e bandi/procedure 2025 e nella homepage del sito della FOFI (www.fofi.it) nelle apposite sezioni “Servizi assicurativi” e “Servizi bancari”.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

Pubblicazione: 27/01/2026
Ultimo aggiornamento: 27/01/2026