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Prot. n. 202600123                                                               Bari, 12 gennaio 2026

Resp. GM

A TUTTI GLI ISCRITTI

ALL’ALBO

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DEI DISPENSARI FARMACEUTICI STAGIONALI PER L’ANNO 2026. INDICAZIONI OPERATIVE.

Si informa che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa della Regione Puglia, con nota prot. n. 5223/2026 dell’8 gennaio 2026, ha comunicato che, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1 c. 5 della L. n. 221/1968, come successivamente modificato dall’art. 6 della L. n. 362/1991, con D.G.R n. 547 del 18.5.99 (pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99) recante “L. 362/91 art. 6, secondo comma – autorizzazione all’apertura dei Dispensari farmaceutici stagionali – criteri applicativi”, sono stati definiti dalla Giunta Regionale i criteri applicativi per il rilascio delle autorizzazioni, da parte della Regione, all’istituzione dei dispensari farmaceutici stagionali nei casi previsti dalla richiamata norma statale, ovvero “…nelle località nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all’articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti…” del territorio pugliese.

A scopo informativo, si trasmettono di seguito le indicazioni operative ricevute, suddivise in ragione delle competenze attribuite a ciascuno degli Enti interessati nel procedimento e la relativa documentazione da produrre.

COMUNI:

La Giunta Comunale, nel caso di prima istanza d’istituzione di un dispensario farmaceutico stagionale, o il Sindaco del Comune interessato, nel caso di conferma, trasmette alla Regione Puglia richiesta per l’apertura del dispensario farmaceutico stagionale in una specifica località turistica, insistente nel proprio territorio di competenza ed avente i requisiti di cui al richiamato art. 6 della L. n. 362/91.

Tale richiesta non può identificarsi con una generica volontà per garantire l’assistenza farmaceutica nei luoghi con presenza di villeggianti, ma si deve riferire specificatamente ad una località di rilevanza turistica, riconosciuta come tale anche solo di fatto e deve riportare l’identificazione della popolazione ivi residente (non più di 12.500 abitanti); deve inoltre riportare l’esistenza di strutture alberghiere, camping, alloggi privati ecc. che determini l’incremento del flusso turistico.

I Sindaci dei Comuni interessati trasmettono la relativa richiesta di apertura del dispensario stagionale alla Regione Puglia, Sezione Farmaci, Dispositivi Medici, Assistenza Integrativa, per il tramite della A.S.L. di pertinenza.

Il Sindaco del Comune interessato all’apertura del dispensario, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 36/84, a seguito del rilascio dell’autorizzazione all’istituzione da parte della Regione, adotta il relativo decreto autorizzativo alla gestione. Copia dello stesso, deve essere inviato oltre che alla ASL di competenza, anche alla Regione Puglia, Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, esclusivamente via PEC (farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it).

Per quanto riguarda l’affidamento in gestione del dispensario da parte del Comune di competenza si applicano le disposizioni normative di cui all’art. 1 c. 4 L. n. 221/68, come modificato dall’art. 6 della legge 362/91, in base al quale “…La gestione dei dispensari…è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina…”, come peraltro confermato da consolidato orientamento giurisprudenziale in merito (a tal proposito si richiamano, ex plurimis, le sentenze del Consiglio di Stato n. 521/2015, n. 7620/2019 e n. 558/2024).

Nel caso, invece, di rinuncia da parte del titolare della farmacia più vicina alla zona turistica, l’affidamento alla gestione del relativo dispensario stagionale, potrà essere effettuato dal Sindaco mediante ricorso ad avviso pubblico aperto a tutti i farmacisti limitrofi alla località interessata.

AGENZIE REGIONALI PER IL TURISMO “Puglia Promozione”

Le Agenzie Regionali per il Turismo di pertinenza, come previsto dalla norma (art. 4 L. 17.5.83 n. 217 e ss.mm.ii.) comunicano alla Regione, Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, per il tramite della A.S.L. di pertinenza, la media giornaliera delle presenze annuali per ciascuna delle località turistiche individuate, poiché non è sufficiente esprimere un generico parere di assenso, privo di dati reali e rivolto, come spesso accade, non alla specifica località, ma ad una vasta fascia territoriale interessata da flusso turistico.

AZIENDE SANITARIE LOCALI

Le AA.SS.LL. di pertinenza provvedono a raccogliere la documentazione dai comuni e dalle rispettive Agenzie Regionale per il Turismo inviandola entro e non oltre il 30 aprile p.v. alla Regione, Sezione Farmaci, Dispositivi Medici, Assistenza Integrativa, esclusivamente via PEC all’indirizzo farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it.  

Si precisa, che non saranno prese in considerazione richieste di autorizzazione pervenute oltre il termine stabilito.

Nel richiamare che, ai sensi del sopra citato art. 6 c. 1 L. n. 362/91, i dispensari farmaceutici devono essere dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati, si precisa che il Sindaco può emettere il decreto che ne autorizza l’apertura, solo dopo l’espletamento della visita ispettiva ai locali da parte della A.S.L. territorialmente competente.

Copia del verbale d’ispezione dovrà essere trasmessa dalla ASL:   

– alla Regione, Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa regionale, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it;  

– al Comune di competenza, ai fini dell’adozione del relativo decreto di apertura.

REGIONE

In applicazione della L. n. 221/68, art.1 come modificato dalla L. n. 362/91, la Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa della Regione Puglia, sulla base della documentazione prodotta dagli enti interessati sopra citati e trasmessa, entro i termini sopra citati, dalla ASL territorialmente competente, provvederà ad emanare, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, i provvedimenti dirigenziali d’istituzione o di rinnovo dell’autorizzazione dei dispensari stagionali ed a notificare copia degli stessi, sia alla ASL che al Comune di pertinenza.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Luigi D’Ambrosio Lettieri

(La firma è omessa ai sensi dell’art. 3

c. 2 del D.lgs. 12/02/1993 n. 39)

 

Pubblicazione: 12/01/2026
Ultimo aggiornamento: 12/01/2026