
Prot. n. 202601044 Bari, 14 aprile 2026
Resp. GM
A TUTTI GLI ISCRITTI
ALL’ALBO
OGGETTO: ESERCIZIO ATTIVITA’ BIOLOGO IN FARMACIA: TIROCINIO
Si fa seguito a numerose richieste pervenute a questo Ente in relazione all’oggetto e nello specifico, alla possibilità di “attivare presso una Farmacia il tirocinio svolto da un laureando o laureato in biologia e se lo stesso possa svolgere attività specifica di biologo in ambito farmaceutico (ad es. analisi biologica di una preparazione galenica; verifica e valutazione della stabilità di preparati sterili)”.
La Federazione degli Ordini, interpellata al riguardo, ha fornito i seguenti chiarimenti.
1. LAUREANDO IN BIOLOGIA:
Con riferimento all’ipotesi di attivare un tirocinio di un laureando in biologia (tirocinio ante lauream), “alla luce della normativa vigente, non si intravedono profili ostativi relativi all’attivazione presso una farmacia di un tirocinio svolto da un laureando in biologia, fermo restando il rispetto delle mansioni e delle competenze rientranti nella professione di biologo riconosciute dalla normativa vigente (cfr. legge n. 396/1945; legge n. 3/2018; D.M. 23 marzo 2018). Non è esclusa, dunque, la possibilità di effettuare dei tirocini curriculari in farmacia per i laureandi in classi di laurea differenti dalla classe LM-13 (Farmacia e Chimica e Tecnologia farmaceutiche), laddove i percorsi formativi universitari lo prevedano e vi siano dei regolamenti/convenzioni universitarie che li disciplinino.
2. LAUREATO IN BIOLOGIA:
In relazione all’ipotesi di attivare un tirocinio da parte di un laureato in biologia (tirocinio post lauream), si evidenzia che la Regione Puglia “ha recepito le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, adottate in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 86 /CSR del 25 maggio 2017), in applicazione dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e ha consolidato la disciplina con la legge regionale 10 novembre 2023 n. 26, recante “Nuova disciplina in materia di tirocini extracurriculari”, che all’art. 6 c. 3, ribadisce esplicitamente il divieto di attivare tirocini extracurriculari per attività riservate a professionisti abilitati all’esercizio di professioni regolamentate”.
Ne consegue, pertanto, che presso una Farmacia è possibile ospitare un laureando in biologia attivando un tirocinio pre laurem, nei limiti e alle condizioni previste dalle specifiche convezioni universitarie.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Luigi D’Ambrosio Lettieri
(La firma è omessa ai sensi dell’art. 3,
c. 2 del D.lgs. 12/02/1993 n. 39)
