Si informa che in data 28.7.2022, sentita la Fofi,  è stato siglato il Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti Sars-Cov-2, dei vaccini antinfluenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare e orofaringeo.

Il D.L. n. 24/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 52/2022 (art. 2) aggiunge la lett. e-quater all’art. 1 c. 2 del D. Lgs. n. 153/2009, prevedendo a regime “la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa” (cfr. NEWS n. 48/2022 del 25 luglio 2022).

Il Protocollo di Intesa definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nelle vaccinazioni vaccini anti SARS-CoV-2 e antinfluenzali, nonché nell’esecuzione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e-quater del D.Lgs. n. 153/2009 e ss. mm. ii.

Sono stabilite le condizioni, i requisiti di sicurezza e le modalità di effettuazione dei servizi sanitari di cui all’art.1 c. 2 lett. e-quater del D.lgs. n. 153/2009, assicurati dalle farmacie con oneri a carico degli assistiti non aventi diritto.

Le Amministrazioni territoriali, nell’ambito del Servizio sanitario regionale, possono stabilire - in accordo con quanto disciplinato nel presente Protocollo d’intesa – le modalità, i termini e le condizioni, anche di natura economica, per l’esecuzione dei predetti servizi sanitari da parte delle farmacie pubbliche e private, mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Si rinvia al Protocollo per ogni ulteriore approfondimento.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

EVENTI IN PROGRAMMA

SERVIZI DELL'ORDINE

immagine6