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IN CASO DI TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ DI CHI E’ LA RESPONSABILITÀ DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO? DEVE RIMANERE IN FARMACIA? O DEVE ESSERE CUSTODITO E QUINDI RIMANERE IN POSSESSO DEL PRECEDENTE TITOLARE? SI CONSEGNA ALLA ASL?

La responsabilità del registro di carico e scarico stupefacenti è personale pertanto nel momento in cui avviene il trasferimento di titolarità da un titolare ad un altro il registro rimane di proprietà del precedente titolare che ne ha la piena responsabilità e ne risponde in tutto e per tutto.

PER QUANTI ANNI BISOGNA CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE NEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO STUPEFACENTI?

Registro carico scarico stupefacenti e documentazione

È stato ridotto a due anni il termine di conservazione del registro di carico e scarico stupefacenti, armonizzandolo pertanto con quello delle ricette; considerato che il registro va corredato dai documenti giustificativi delle movimentazioni, si può ritenere altresì che i buoni acquisto, le richieste in triplice copia, i verbali di distruzione, ecc. possano essere conservati per lo stesso lasso di tempo del registro. È stato inoltre previsto che le movimentazioni possano essere registrate nel termine di 48 ore dalla movimentazione stessa (e non più contestualmente come previsto dalla vecchia normativa).

Si sottolinea che la mancata registrazione entro i termini previsti prevede una sanzione penale. Inoltre, nel caso di consegne frazionate che prevedono movimentazioni in entrata ed uscita, è obbligatoria la coerenza temporale nelle registrazioni.
Sempre per ragioni di omogeneità, è stato stabilito anche per le aziende autorizzate al commercio all'ingrosso l’obbligo di registrare la movimentazione esclusivamente dei medicinali stupefacenti di cui alla Tabella II, sez. A, B e C, nello stesso termine.

Al fine di eliminare l’eccessiva rigidità che discendeva dalla previsione di un numero prestabilito di pagine del registro di entrata e uscita stupefacenti, che, nei fatti, per alcuni operatori del settore poteva risultare eccessivo (per esempio, farmacie che hanno movimentazione di stupefacenti non considerevole), mentre per altri insufficiente (per esempio, i grossisti), è stata introdotta la possibilità per ciascuno di adeguare il numero delle pagine del registro alle proprie effettive esigenze.

QUALI SONO I CASI DI SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL TITOLARE?

I casi di sostituzione del titolare di farmacia sono previsti dall’art.11 della L.362/91 che testualmente recita:

  1. Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia.
  2. L'unità sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia:
    1. per infermità;
    2. per gravi motivi di famiglia;
    3. per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità;
    4. a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia;
    5. per servizio militare;
    6. per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale
    7. per ferie.
  3. Nel caso previsto dalla lettera a ) del comma 2 l'unità sanitaria locale competente per territorio, trascorsi tre mesi di malattia, ha facoltà di sottoporre il farmacista a visita medica, a seguito della quale viene fissata la data di riassunzione della gestione della farmacia.
  4. La durata complessiva della sostituzione per infermità non può superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio.
  5. Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo massimo previsto dal comma 4 non si sommano quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese.
  6. La durata della sostituzione per gravi motivi di famiglia non può superare un periodo di tre mesi in un anno
  7. É in facoltà del titolare della farmacia conferire al sostituto la conduzione economica.

IN PARAFARMACIA SI POSSONO VENDERE ALIMENTI PER CELIACI?

La Regione Puglia con delibera n. 251del 26 febbraio 2009, ha ampliato le modalità di erogazione dei Prodotti senza glutine ai soggetti celiaci a carico del Servizio sanitario regionale in aggiunta alle farmacie convenzionate e ai competenti servizi della ASL, anche agli esercizi commerciali autorizzati all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare iscritti nel registro delle imprese, alle parafarmacie e ai laboratori di produzione e vendita, in regola con la normativa vigente in materia di vendita di alimenti.

IN CASO DI ASSENZA TEMPORANEA DEL TITOLARE CHI FIRMA IL BUONO ACQUISTO?

Con nota del 20.5.2008 il Ministero della Salute ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla firma del buono acquisto necessario all’approvvigionamento di medicinali stupefacenti compresi nella tabella II, sezioni A, B, C di cui al DPR 309/1990.

Il Ministero ha precisato che, al fine di garantire il completo servizio da parte delle farmacie aperte al pubblico in caso di impedimento, anche temporaneo, del farmacista titolare o direttore, questi può delegare con atto formale un proprio collaboratore alla firma del buono acquisto.

La delega alla firma del buono acquisto, come precisato dal Ministero, non costituisce una delega alla direzione della farmacia ed è finalizzata a garantire al continuità di approvvigionamento di farmaci essenziali, quali sono gli analgesici oppiacei. Pertanto rimane comunque in capo al farmacista titolare o direttore la responsabilità del regolare esercizio della farmacia.

Il Ministero ha infine precisato che il buono acquisto può essere firmato, per le suddette finalità, oltre che dai collaboratori che operano nelle farmacie aperte al pubblico, anche dai farmacisti in servizio nelle farmacie ospedaliere o nelle farmacie dei servizi farmaceutici territoriali, ancorché non abbiano la funzione di direttore dell’unità operativa. 

IL FARMACISTA SPECIALIZZATO IN SCIENZE DELLA NUTRIZIONE PUÒ PRESCRIVERE O ELABORARE DIETE?

Circa le competenze dei farmacisti specializzati in scienza dell’alimentazione o in possesso di altra specializzazione universitaria attinente alla nutrizione, si precisa quanto segue.

In base alla vigente normativa la prescrizione ed elaborazione di diete è competenza professionale del:

  • medico (nota del Ministero della Sanità in data 30.4.1986);
  • la prescrizione e/o elaborazione di diete rientrano nella competenza del medico in quanto riconducibili alla formulazione di giudizi diagnostici, alla prescrizione di cure e alla somministrazione di rimedi, attività che, come evidenziato dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione sentenze n. 144/1970, n. 6005/1973, n. 5838/1995, n. 524/1996), sono riservate al medico in via esclusiva;
  • biologo (art. 3 Legge 396/1967 e DM 362/1993);
  • dietista (art. 1 DM 744/1994)

Non si rivengono invece disposizioni in base alle quali risulti consentito al farmacista prescrivere ed elaborare diete. Pertanto, per quanto riguarda il campo nutrizionistico, il farmacista può fornire consulenze, in particolare nell’ambito delle proprie competenze professionali riguardanti la diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali (art. 1 DLgs 258/1991 nonché art. 51 DLgs 206/2007 e art. 96 DLgs 219/2006), ma non può prescrivere né elaborare diete.

Le specializzazioni universitarie, in base all’art. 172 del RD 1592/1933 (Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore) hanno esclusivamente valore di titolo accademico e non sono pertanto titoli abilitanti (il titolo abilitante è infatti costituito dall’esame di Stato); pertanto, la possibilità di prescrivere e/o elaborare diete prescinde dal possesso di tali titoli accademici anche per le professioni nelle cui competenze rientrano la prescrizione e l’elaborazione di diete.

IL FARMACISTA È AUTORIZZATO A FIRMARE ANALISI? QUALI?

Alla professione farmaceutica continua ad essere riconosciuta una specifica competenza in tema:

  • di acque minerali, stabilimenti termali, idroterapeutici e di cure fisiche con particolare riferimento alla direzione tecnica nello svolgimento dei servizi inerenti all’utilizzazione e alla conservazione delle caratteristiche fisico-chimiche ed igieniche della sorgente (RD 1919);
  • nonché di produzione e confezionamento dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare (D.Lgs. n. 111/1992).

Tuttavia, si ritiene opportuno chiarire che il DPR n. 328 del 5 giugno 2001 concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti» ha previsto che lo studente che acquisisce la laurea specialistica di 2° livello in Farmacia e Farmacia Industriale, di cui alla classe 14/S, può sostenere oltre all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Farmacista anche l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Chimico.

Pertanto, il professionista che ha conseguito la laurea specialistica di 2° livello in Farmacia e Farmacia Industriale di cui alla classe 14/S e che ha superato l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Chimico sarà abilitato, al pari del Chimico, a eseguire analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione e, in relazione alle acque, potrà esprimere valutazioni professionali in materia di:

  • inquinamento dell’acqua,
  • tecniche di trattamento dell’acqua,
  • impianti di trattamento acque primarie,
  • impianti di trattamento di acque reflue,
  • disinfezione delle acque,
  • legislazione nazionale e regionale sulla tutela delle acque,
  • normativa sulle acque potabili,
  • analisi delle acque (principali parametri),
  • aspetti tossicologici dei principali inquinanti.

Si precisa altresì, che i diplomi di laurea in Farmacia e in Chimica e Tecnologie Farmaceutica di cui alle tabelle XXVII e XXVII-bis del R.D. 30.09.38 n. 1652 modificato dal DM 36/1995 (G.U. n. 41 del 19.02.1996), conferiti secondo il vecchio ordinamento, sono equiparati, a mente del Decreto Interministeriale 05.04.2004 pubblicato sulla G.U. 21.08.2004 n. 196, alle nuove classi delle lauree specialistiche (DD.MM. 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001) ai soli fini della partecipazione ai pubblici concorsi, allorquando risulti espressamente previsto e riconosciuto il requisito di equipollenza.

C’È INCOMPATIBILITÀ TRA TITOLARITÀ E GESTIONE DI UNA FARMACIA E DISTRIBUZIONE ALL’INGROSSO DI MEDICINALI?

Con la legge n.248/2006 (c.d. Bersani) è stata abrogata la disposizione contenuta nell’art. 100 comma 2 D.Lgs n. 219/06 che prevedeva l’incompatibilità tra l’attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia.

Il legislatore ha dapprima (art. 5 legge 248/2006) eliminato l'incompatibilità tra la gestione di farmacia e l'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, e poi (art. 2 DLgs 274/2007) ha espressamente previsto che:

  • i farmacisti e le società di farmacisti titolari di farmacia, nonché le società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni in materia di distribuzione all'ingrosso di medicinali;
  • le società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali possono svolgere attività di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali.

NEL CASO DI TRASFERIMENTO DELLA FARMACIA IN NUOVI LOCALI QUALE LA DISTANZA MINIMA DAGLI ESERCIZI PIÙ VICINI BISOGNA RISPETTARE? LA ASL DEVE VERIFICARE L’IDONEITÀ DEI NUOVI LOCALI?

I titolari e/o i direttori di farmacia, qualora intendano trasferire il loro esercizio farmaceutico, possono richiederlo all’Autorità sanitaria competente (in Puglia, il Sindaco) purché il trasferimento sia previsto nell’ambito territoriale della sede, e sia rispettata la distanza minima di 200 metri dagli esercizi farmaceutici più vicini.

L’autorizzazione al trasferimento di una farmacia deve sempre essere preceduta da una visita ispettiva che verifichi l’idoneità dei locali, (art.111 TULS – art.9 DPR n.1275/1971), la loro ubicazione nell’ambito della sede ed il rispetto della distanza legale.

QUALI SONO LE MODALITÀ PER L’APERTURA DI UN DISPENSARIO STAGIONALE?

In ottemperanza a quanto disposto dal 2° comma dell’art.6 della L.362/91 “nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico…con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni … possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti … l’apertura stagionale di dispensari farmaceutici …” .

Sia la Giunta Comunale, nel caso di prima istanza d’istituzione di un dispensario farmaceutico stagionale, sia il Sindaco del Comune interessato, chiedono l’apertura del dispensario farmaceutico per una specifica località nel proprio territorio. Tale richiesta deve riferirsi specificatamente ad una località di rilevanza turistica riconosciuta anche solo di fatto e deve riportare l’identificazione della popolazione ivi residente (non più di 12.500 abitanti) deve inoltre riportare l’esistenza di strutture alberghiere, camping, alloggi privati ecc. che determinano l’incremento del flusso turistico.
Il Sindaco ricevuta l’autorizzazione all’istituzione del dispensario da parte della Regione, ai sensi dell’at. 14 della legge regionale n. 36/84, adotterà il relativo decreto autorizzativo alla gestione del dispensario.

Il dispensario verrà affidato in gestione al titolare più vicino in zona di pertinenza (inteso come ambito territoriale e non locale). Nel caso di rinuncia del farmacista più vicino alla zona turistica, l’affidamento alla gestione del relativo esercizio, potrà essere affidata dal Sindaco con ricorso ad avviso pubblico aperto a tutti i farmacisti limitrofi alla località interessata.

 

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