NOTIZIE DALL’ENPAF - 2 ottobre 2014

Si informa che l’ENPAF, con laNewsletter n. 53 del 26 settembre 2014pubblicata sul proprio sito internet www.enpaf.it ha fornito le seguenti precisazioni in meritoa:

  • Riemissione MAV contributo 2014;
  • Perdita "bonus"disoccupati;
  • Disoccupati con reddito;
  • Aliquota di riduzione massima - Contribuzione di solidarietà.

 

RIEMISSIONE MAV CONTRIBUTI 2014

Come ogni anno sarà inviato, nel corso del mese di ottobre, un unico bollettino di pagamento per la riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali ancora dovuti dagli iscritti, ma quest’anno la scadenza della rata è stata fissata a novembre anziché ad ottobre. Tale operazione riguarda coloro che non hanno ricevuto i bollettini ordinari, per problemi di indirizzo, ovvero coloro che non hanno provveduto al pagamento dei bollettini inviati a marzo o ancora coloro che, con la prima emissione, hanno ricevuto dei bollettini con importi non appropriatialla propria condizione o perché superiori all’aliquota contributiva dovuta ovvero perché inferiori.

A coloro ai quali nella prima emissione sono stati addebitati degli importi inferiori a quelli dovuti si invierà un bollettino recante la differenza fra quanto dovuto e quanto pagato.

PERDITA "BONUS" DISOCCUPATI

Coloro che hanno usufruito dell’aliquota contributiva dell’85% ovvero del contributo di solidarietà nella qualità di disoccupati involontari per 5 anni, massimo consentito dall’art.21 del Regolamento Enpaf, hanno ricevuto una nota in cui sono stati avvertiti che dal prossimo anno (2015) passeranno d’ufficio all’aliquota di contribuzione del 50%, nella qualità di non esercenti attività professionale.

Si evidenzia che, ove gli interessati avessero titolo per continuare ad usufruire della riduzione nella misura dell’85% ovvero del contributo di solidarietà, perché esercenti attività professionale in regime di lavoro subordinato, dovranno presentare la documentazione attestante la loro nuova condizione lavorativa.

E’ possibile, inoltre, attestare che lo stato di disoccupazione è stato interrotto dallo svolgimento di attività professionale come dipendente in alcuni periodi anche precedenti all’anno corrente. In questo caso se lo stato di disoccupazione è stato interrotto per più di 6 mesi ed un giorno, all’interno dello stesso anno solare dall’attività in questione, sarà possibile, conservando la riduzione dell’85% ovvero il contributo di solidarietà, recuperare un anno (o più) di riduzione per disoccupazione rispetto ai cinque disponibili in base al Regolamento Enpaf.

Si ricorda che i cinque anni disponibili in relazione allo stato di disoccupazione temporanea e involontaria sono complessivi e riguardano sia la riduzione dell’85% che il contributo di solidarietà (in altri termini non è dato cumulare 5 anni in solidarietà più 5 anni in disoccupazione ma si ha titolo ad usufruire di un unico periodo di 5 anni).

DISOCCUPATI CON REDDITO

L’Ente ha provveduto a riaccertare la posizione di alcuni iscritti che usufruiscono della riduzione contributiva ovvero del contributo di solidarietà nella qualità di disoccupati temporanei ed involontari che, in base ai dati trasmessi dall’Agenzia delle Entrate, sono risultati percettori di redditi da lavoro autonomo, di redditi di impresa o di redditi prodotti in forma associata. Gli interessati saranno, a breve, invitati a giustificare i redditi in questione, al fine di mantenere l’aliquota di riduzione contributiva in atto. La medesima richiesta sarà trasmessa anche ai disoccupati che sono risultati percettori di reddito da lavoro dipendente; gli stessi rischiano di non mantenere il requisito della riduzione solo qualora abbiano svolto attività professionale in regime di lavoro “parasubordinato”. Ad ogni buon conto, comunicare il rapporto di lavoro di cui sono stati titolari sarà loro utile al fine di non utilizzare, per godere della riduzione ovvero del contributo di solidarietà, un anno dei cinque disponibili come disoccupati.

ALIQUOTA DI RIDUZIONE MASSIMA - CONTRIBUZIONE DI SOLIDARIETÀ

Alla fine dell’anno, gli Uffici controllano lo stato di coloro che usufruiscono dell’aliquota di riduzione massima ovvero della contribuzione di solidarietà, in base ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ormai scaduto, al fine di sollecitare gli iscritti affinché inviino ulteriore documentazione per mantenere l’aliquota di riduzione di cui usufruiscono. E’ un servizio che l’Ente pone in essere nei confronti dei suoi iscritti prima di procedere al reintegro della quota contributiva, in un clima di collaborazione con l’iscritto stesso che, ancorché tenuto a comunicare ogni variazione di posizione lavorativa, a maggior ragione nel caso in cui sia utile per mantenere il beneficio della riduzione, potrebbe aver dimenticato di aggiornare la sua posizione. Dalle verifiche emergono tempi determinati scaduti nell’anno precedente a quelli del controllo (nel caso di specie scaduti nel 2013) che non consentono di mantenere l’aliquota di riduzione richiesta neanche per l’anno precedente al controllo medesimo, perché inferiori a sei mesi ed un giorno ovvero alla metà più un giorno del periodo di iscrizione, ovvero rapporti di lavoro a tempo determinato scaduti o nel 2013 o nel 2014 che comporterebbero la necessità di reintegrare la quota contributiva dall’anno in corso, qualora non venisse inviata nuova documentazione attestante il perdurare del diritto alla riduzione.
Anche quest’anno sono partite all’inizio del mese le note con cui si invitano gli interessati, entro il 31 ottobre p.v., ad inviare, se del caso, la documentazione necessaria ad attestare il permanere del diritto alla riduzione.

***

Al fine di mantenere costantemente aggiornata le proprie nozioni in merito alle problematiche di carattere previdenziale gli iscritti sono invitati a visitare il sito web dell’ENPAF www.enpaf.itormai completamente rinnovato nella sua veste grafica e dotato di un efficiente motore di ricerca dei contenuti.

 

 

 

 

Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta Andria Trani

Via G. Devitofrancesco 4/c - 70124 Bari (BA)

C.F. 93403590727

posta@ordinefarmacistibaribat.it

ordinefarmacistiba@pec.fofi.it

Uffici:

dal LUN al VEN dalle 9:30 alle 12:30

MAR e il GIO dalle 15:00 alle 16:00

TEL +39 080.542.1451  |  FAX +39 080.542.1683

 

Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione
Trattamento dati personali e termini d'utilizzo del sito