Anche in relazione a quanto già comunicato con le nostre note prot. n. 1208 del 29 aprile, prot. n. 1252 dell'11 maggio, prot. n.1385 del 27 maggio e News n. 50 del 27 maggio 2020, appare utile e necessario ritornare ancora una volta sul tema del FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO per fornire importanti informazioni sulle norme di riferimento, sulla utilità e sul ruolo del Farmacista.

 

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

L’art. 11 del DL  34/2020 (decreto Rilancio) contiene disposizioni volte al potenziamento del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e del Dossier Farmaceutico, prevedendo anche uno snellimento delle relative procedure.

Nello specifico:

  • si estende la definizione di FSE a tutti i documenti digitali sanitari e socio-sanitari, riferiti alle prestazioni sia a carico del SSN che fuori del SSN;
  • si prevede l’estensione dei soggetti abilitati ad alimentare il FSE in maniera continuativa e tempestiva, includendo tutti gli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi;
  • si estende la definizione di FSE a tutti i documenti digitali sanitari e socio-sanitari, riferiti alle prestazioni sia a carico del SSN che fuori del SSN;
  • si prevede un potenziamento del FSE e del dossier farmaceutico, rendendo disponibili i dati risultanti negli archivi del Sistema Tessera sanitaria relativi anche ai piani terapeutici, alle ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN, nonché ai dati relativi a prestazioni erogate per la dichiarazione dei redditi precompilata e, per effetto delle nuove disposizioni in materia fiscale (artt. 10-bis e 17 del DL n. 119/2018), dei dati trasmessi anche per la fatturazione elettronica dei corrispettivi telematici delle spese sanitarie, le cui modalità attuative sono in fase di definizione da parte dei competenti Ministeri, per garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le libertà degli interessati. (Si prevede, che potrebbero essere inseriti anche i dati degli acquisti dei farmaci senza ricetta e non si esclude che anche i referti delle prestazioni sanitarie effettuate in farmacia potranno alimentare il FSE);
  • si dispone l’eliminazione del consenso da parte del cittadino all’alimentazione del FSE, fermo restando che la consultazione del FSE da parte dei professionisti sanitari è consentita solo a fronte della esplicita manifestazione del consenso da parte dell’assistito. Questa norma, pertanto, impatterà sulla sperimentazione dei servizi di farmacia di comunità e sui relativi cronoprogrammi;
  • si potenzia l’INI per il trattamento, in conformità del parere del Garante per la protezione dei dati personali, anche delle necessarie informazioni inerenti alle deleghe (es. dei minori), alla gestione dell’indice dei FSE a livello nazionale (per l’ottimizzazione delle funzioni di interoperabilità nei casi di mobilità dei cittadini) e al portale nazionale FSE. Con riferimento al Portale Nazionale FSE, si tratta di intervento volto a garantire all’assistito continuità nell’accesso on-line al proprio FSE anche nei casi di trasferimenti di assistenza in una Regione diversa da quella di residenza.

Il FSE, dunque, si palesa chiaramente come un traguardo di rilevanza strategica per numerose motivazioni che possiamo così riassumere:

  • miglioramento dei livelli di efficienza del Sistema Sanitario Regionale, derivante dall’innovazione digitale in Sanità, riconoscendo ad essa il ruolo di leva strategica in grado da un lato di migliorare la qualità dei servizi al cittadino e, dall’altro, di governare la spesa sanitaria;
  • riconoscimento delle competenze professionali del Farmacista e conferma del suo ruolo quale soggetto cooperante nella complessa rete sanitaria, nella quale, la sinergia delle competenze e delle autonomie di ogni figura professionale rafforza la produttività delle singole funzioni, realizzando la completa presa in carico del paziente in continuità assistenziale;
  • la Farmacia di Comunità, confermando il ruolo strategico di presidio sanitario polifunzionale del territorio riconosciuto dal progetto della “Farmacia dei Servizi”, diventa parte attiva nella realizzazione dell’intervento di evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico e fondamentale anello di congiunzione nel rapporto tra cittadino e Servizio Sanitario nel suo complesso;
  • riconoscimento alla Farmacia di adeguata remunerazione, calcolata principalmente sulla base delle prestazioni professionali erogate dal Farmacista.

Il lungo e complesso lavoro necessario al conseguimento di questo importante processo di evoluzione della Professione e della Farmacia ha visto il collegiale impegno, ciascuno per le rispettive competenze, di Fofi, Federfarma, Assofarm e di altri soggetti istituzionali, che hanno contribuito con competenza e dedizione a definire le “Linee guida” nazionali, recepite in ambito regionale con tempestività ed efficacia e collocando la nostra esperienza regionale tra le prime in Italia a trasferire in operatività quotidiana, quanto fin qui definito in vari ambiti.

Sulla base di quanto esposto vi raccomandiamo un particolare impegno nell’attivazione del FSE, secondo le modalità previste dalla Sperimentazione in atto, illustrata con la ns. circolare n. 1208 del 29 aprile (all.n.1) i cui termini di scadenza sono stati prorogati al 15 settembre 2020.

 

Cordiali saluti.

 

 

 

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

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