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Si informa che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 22 del 7 gennaio 2016 (All. 1), respingendo l’appello avverso la sentenza del Tar Basilicata presentato dalla titolare di una farmacia e contenente la richiesta di annullamento degli atti comunali e regionali, si è pronunciato su alcune questioni relative all’istituzione di tre nuove farmacie in applicazione dell’art. 11 del D.L. n. 1/2012.

In particolare, nella suindicata sentenza, i giudici hanno affrontato la problematica dell’emanazione tardiva, da parte del Comune, della delibera di istituzione di nuove sedi farmaceutiche e, riprendendo alcuni orientamenti giurisprudenziali precedenti, hanno ribadito la legittimazione del Comune a deliberare l’istituzione delle nuove farmacie anche oltre il termine asseritamente perentorio previsto dal sopracitato art. 11.

Secondo l’organo giudicante, l’intenzione del legislatore non era infatti quella di delimitare nel tempo il potere del Comune bensì quella di sollecitarne l’esercizio.

A sostegno di una tale ricostruzione vi sarebbe la circostanza che la sanzione prevista per l’eventuale inosservanza del termine non è la decadenza ma l’insorgere di un potere sostitutivo in capo alla Regione (con l’ulteriore potere sostitutivo del Governo qualora anche la Regione rimanga inadempiente).

In conclusione i giudici hanno affermato che la norma ”deve essere ragionevolmente interpretata nel senso che se il Comune delibera oltre la scadenza del termine, ma prima che la Regione abbia esercitato il potere sostituivo, l’atto è pienamente valido, in quanto è raggiunto – sia pure con qualche ritardo – lo scopo voluto dal legislatore”.

L’altro tema affrontato riguarda, invece, le modalità di delimitazione del territorio assegnato ad una determinata sede farmaceutica.

A tal proposito, il Collegio ha rilevato che l’inesistenza di specifiche indicazioni normative cogenti e la sussistenza di prassi più o meno consolidate - tra le quali quella di elencare le strade corrispondenti alla linea perimetrale - non escluderebbero l’utilizzo di tecniche diverse purché idonee al raggiungimento dello scopo.

Stesso discorso per il parametro normativo che istituisce una farmacia ogni 3.300 che è dettato solo “ai fini della determinazione del numero complessivo di farmacie spettanti al Comune e non anche al fine di dimensionare con precisione le aree assegnate alle singole sedi farmaceutiche”.

Infine, l’ultimo importante aspetto toccato dalla sentenza riguarda la norma che prevede l’acquisizione dei pareri dell’Ordine dei farmacisti e dell’Azienda sanitaria locale.

A tal riguardo, i giudici hanno ricordato che l’art. 1 della L. n. 475/1968 - come modificato dal D.L. n. 1/2012 - richiede esclusivamente che tali organi siano “sentiti” non fornendo ulteriori indicazioni sulle modalità di assunzione e di formulazione di tali pareri.

A parere del Consiglio di Stato, quindi, la suindicata norma “non fa di questi ultimi i titolari di un potere di concertazione o codecisione, ma attribuisce semplicemente loro la facoltà di rappresentare esigenze e formulare proposte”.

Pertanto, qualora l’Ordine non fornisca il prescritto parere, il procedimento seguirà ugualmente il suo corso.

 

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

 

 

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