Come è noto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie prevede che le farmacie siano soggette, ai fini di sanità pubblica, alla vigilanza da parte dalle autorità sanitarie (art. 127 TULS e art. 50, 51 e 52 RD n° 1706/1938).
La vigilanza sulle farmacie rientra tra le competenze della ASL ed è esercitata mediante una apposita Commissione di Ispezione composta, ai sensi dell’art.18 della Legge Regionale n. 36/1984, da:
- un farmacista responsabile del servizio farmaceutico territoriale
- un farmacista designato dall’Ordine Provinciale dei Farmacisti
- un funzionario amministrativo della ASL
Lo scopo della ispezione è quello di verificare il funzionamento della farmacia nel suo complesso e, in particolare, nei seguenti aspetti:
- struttura;
- attrezzature e merci disponibili;
- svolgimento del servizio.
I componenti della Commissione di Ispezione svolgono l’attività ispettiva avvalendosi del “verbale di ispezione”, approvato dalla Regione Puglia negli anni ‘80, in applicazione della citata legge regionale. Il verbale rappresenta lo strumento tecnico attraverso cui le risultanze dell’atto ispettivo vengono documentate e trasmesse alle autorità competenti per i conseguenti provvedimenti anche sanzionatori (art. 50, R.D. 1706/1938).
Risulta allo scrivente che, ai fini della verifica della idoneità dei locali adibiti ad uso di farmacia, viene richiesta anche la seguente documentazione necessaria per il nullaosta igienico-sanitario dell’esercizio:
- ricevuta di versamento per diritti sanitari su c.c.p. n. 682708 intestato a “Servizio Igiene Pubblica ASL BA” Servizio tesoreria Lungomare Starita n. 6 Bari;
- planimetria in scala 1/50 o 1/100 dei locali, datata e firmata da tecnico abilitato;
- copia della licenza di abitabilità dei locali;
- attestato di destinazione d’uso dei locali, rilasciato dall’UTC di competenza, ove ha sede l’attività;
- copia della cartella esattoriale relativa al canone acqua, per uso diverso da quello domestico (o copia dell’istanza inoltrata all’Acquedotto Pugliese per la fornitura idrica per uso diverso da quello domestico, recante il numero di protocollo di ricezione degli uffici AQP);
- copia della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico a norma di buona tecnica C.E.I. a firma di tecnico abilitato e del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dello stesso tecnico impiantista;
- HACCP redatto in data recente in conformità alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 21 dicembre 1999, n. 526 art. 10 comma 5.
A tal riguardo si comunica che, atteso che il modello di “verbale di ispezione”, attualmente in uso presso le ASL della Regione Puglia, risulta ormai non più coerente con le norme in vigore, quest’Ente ha chiesto all’Ufficio Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/Urgenza l’attivazione di un gruppo di lavoro che proceda alla stesura di un nuovo “verbale di ispezione”, aggiornato e conforme alle vigenti disposizioni di legge.
Si preannuncia, altresì, che lo scrivente Ordine, nell’ambito del piano formativo ECM 2016, ha pianificato sull’intero territorio delle province Bari e Barletta-Andria-Trani lo svolgimento di un apposito approfondimento volto ad assicurare una adeguata ed uniforme organizzazione delle attività delle farmacie per un più corretto ed efficace svolgimento del servizio farmaceutico, a salvaguardia della tutela della salute pubblica e della professione farmaceutica.
Anche al fine di mantenere l’esercizio di farmacia sempre in regola con le disposizioni che disciplinano servizio farmaceutico, si invitano i colleghi ad organizzare all’interno della propria farmacia periodiche “autoispezioni” e si consiglia di predisporre una ordinata raccolta dei documenti, suddivisi per aree di indagine.
Distinti saluti.
Il Presidente
Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri