SOMMINISTRAZIONE TEST DIAGNOSTICI CHE PREVEDONO IL PRELEVAMENTO DEL CAMPIONE BIOLOGICO A LIVELLO NASALE, SALIVARE E OROFARIGEO: TEST STREPTOCOCCO – INDICAZIONI
Facendo seguito e riferimento a specifici quesiti posti allo scrivente e riferiti all’oggetto, si rappresenta quanto segue.
L’art. 1 c. 2 lett. e)quaterdel D.Lgs. n. 153/2009 (norma inserita dall’art. 2 c. 8-bis del D.L. n. 24/2022 conv. con modificazioni dalla L. 52/2022) consente“la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti,presso le farmacie, da parte dei farmacisti (omissis)”di test diagnostici che prevedono “il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo”.
Ne consegue che, tra i test ammessi in farmacia, rientra anche l’esecuzione del tampone“orofaringeo”per la rilevazione dello streptococco.
Con il Protocollo di Intesa tra Governo, Regioni e Organizzazioni rappresentative delle farmacie siglato in data 28 luglio 2022 e recepito dalla Regione Puglia con DGR n. 1539 del 7 novembre 2022 (Cfr. News n. 52/2022 del 2 agosto 2022 e circolare ordinistica Prot. n. 202202532 del 2 dicembre 2022) è stata data attuazione alla citata norma.
Nello specifico, si evidenzia che le procedure e le condizioni di sicurezza per la somministrazione dei test diagnostici è contenuta nell’art. 3 del Protocollo di Intesa citato, che testualmente recita:
“Test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo
- Le farmacie che intendono somministraretest diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo lo comunicano preventivamente alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, tenuto conto delle modalità definite dalla Regione/Provincia Autonoma.
- La somministrazione di test diagnostici è eseguita, previa verifica dell’identità ed esibizione da parte dell’interessato della Tessera Sanitaria o del codice STP/ENI, da parte di farmacisti ovvero da parte di personale sanitario abilitato, all’uopo individuato dal titolare o direttore della farmacia, nel rispetto delle modalità riportate nella scheda tecnica del prodotto in uso: durante l’esecuzione del test devono essere seguite con cura le istruzioni del produttore per la raccolta del campione biologico e la manipolazione sicura dello stesso.
- Il farmacista o suo incaricato operatore sanitario, prima dell’esecuzione del test, fornisce informazioni adeguate all’utente, anche in forma orale, sulla tipologia di test da somministrare, su eventuali rischi e sul significato dell’esito positivo o negativo,consegnando referto o attestato di esito scritto all’assistito, anche in formato digitale .
- Il personale incaricato della somministrazione dei test diagnostici utilizza adeguati dispositivi di protezione individuale.
- Le attività di somministrazione dei test diagnostici sono eseguibiliin area interna alla farmacia , purché separata dagli spazi destinati allo svolgimento delle attività di dispensazione del farmaco in modo tale da garantire la riservatezza degli utenti, nonché in appositearee, locali o strutture esterne con le modalità previste all’art. 4 . È comunque possibile somministrare il test diagnosticoa farmacia chiusa .
- Il titolare di farmacia o il direttore responsabile adottano adeguate misure di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, adempiendo agli obblighi previsti dalla legislazione vigente di settore (omissis).
Pertanto, in applicazione della predetta norma, è consentita, da parte dei farmacisti presso le farmacie, la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, di test per la rilevazione dello streptococco e il rilascio del relativo “referto o attestato di esito scritto all’assistito, anche in formato digitale”.
Inoltre, considerata la necessità di un costante aggiornamento scientifico sui servizi indicati in oggetto, si comunica che la FOFI e la Fondazione Cannavò hanno in fase di progettazione appositi eventi formativi sui quali vi daremo tempestiva notizia.
Distinti saluti.
Il Presidente
Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri
