
Prot.n. 202601040 Bari, 14 aprile 2026
A TUTTI GLI ISCRITTI
OGGETTO: SERVIZIO DI PODOLOGIA IN FARMACIA.
Facendo seguito e riferimento a numerosi quesiti posti dagli iscritti a quest’Ordine relativamente alla corretta interpretazione normativa dell’art. 102 del TULS alla luce del D.lgs.n. 153/2009 ed alla possibilità che presso la farmacia possa legittimamente prestare la propria attività e consulenza professionale un podologo, si rappresenta quanto segue.
Sulla presenza di altre figure sanitarie in farmacia si richiama, preliminarmente, l’interpretazione estensiva fornita dell’art. 102 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) il quale stabilisce che “Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie”.
Com’è noto, il divieto di cumulo previsto dall’art. 102 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, è stato ritenuto circoscritto al carattere soggettivo di colui che svolge l’attività professionale e non all’attività esercitata in sé considerata.
Ed invero, i pochi dubbi sorti in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs n. 153/2009, che ha definito e individuato i nuovi compiti e le nuove prestazioni assistenziali della farmacia (c.d. Farmacia dei Servizi), e della legge n. 3/2018 (c.d. Decreto Lorenzin), in merito ad una possibile interpretazione evolutiva dell’art 102 del TULS, sono stati definitivamente chiariti dal Ministero della salute e dalla copiosa giurisprudenza intervenuta sul tema.
In proposito, l’Ufficio legislativo del Ministero della Salute, con nota del 8 febbraio 2018(clicca qui), richiamando la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato intervenuta sul tema ha infatti ha espressamente e definitivamente chiarito che il divieto espresso dall’ art. 102 del R.D. n. 1265/1934 è riferito esclusivamente al cd. “cumulo soggettivo”, ovvero interviene “sul possesso di titoli diversi da parte della stessa persona: il divieto all’esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione sanitaria, in altri termini ricade sul singolo farmacista”…” Al contrario, tale divieto non esclude la presenza di altri professionisti sanitari all’interno della farmacia, fatta eccezione per i medici e i veterinari che in quanto prescrittori di farmaci presentano un conflitto di interessi (cfr. sentenza TAR Umbria n. 421/2014 e n. 526/2017; sentenza Consiglio di Stato n. 3357/2017).”
Ad oggi, pertanto, il farmacista non può esercitare contemporaneamente più professioni sanitarie, mentre, alla luce dell’apertura fornita dalla recente giurisprudenza amministrativa, è possibile l’esercizio in farmacia anche di altre professioni sanitarie, con la limitazione – per quanto attiene alla professione medica – di svolgere esclusivamente attività di prevenzione ed educazione sanitaria, fermi restando i divieti di effettuazione di visite, nonché di comparaggio ed accaparramento di ricette.
Il processo di rafforzamento del ruolo sanitario della farmacia è stato ulteriormente consolidato negli anni successivi, sia attraverso interventi normativi sia attraverso l’attuazione di specifiche sperimentazioni regionali dei servizi sanitari erogabili in farmacia, culminate con l’adozione di disposizioni attuative che hanno ampliato l’offerta di prestazioni sanitarie di primo livello e di servizi di supporto all’assistenza territoriale.
In ogni caso, resta fermo l’obbligo di garantire la sicurezza e l’appropriatezza delle prestazioni professionali, evitando che l’erogazione delle medesime interferisca con il corretto svolgimento del servizio farmaceutico. Vige, altresì, l’obbligo di rispettare le norme in materia di igiene e di privacy; in tal senso, indubbiamente, il possesso da parte della farmacia di uno spazio coerente con le norme di riferimento e idoneo ad assicurare la riservatezza necessaria allo svolgimento dell’attività professionale rappresenta un requisito logistico indispensabile.
In conclusione, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale vigente, l’attività professionale del podologo può essere legittimamente svolta all’interno della farmacia.
Restano pregiudicati i divieti di comparaggio ed accaparramento di ricette.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri
(La firma è omessa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.lgs 12/02/1993 , n. 39)
