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Home » Notizie » PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI – RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE FARMACI D’ABUSO, USO IMPROPRIO E FALSIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Prot. n. 202600511                                                Bari, 24 febbraio 2026

A TUTTI I TITOLARI E DIRETTORI

DI FARMACIA

A TUTTI GLI ISCRITTI

ALL’ALBO

OGGETTO: PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI – RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE FARMACI D’ABUSO, USO IMPROPRIO E FALSIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Si rende noto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, nell’ambito dell’attività investigativa sottesa a contrastare il fenomeno della falsificazione di prescrizioni mediche, ha sollecitato a quest’Ordine l’invio di documentazione giacente presso le Farmacie del territorio di nostra competenza, riferita alla dispensazione di farmaci ad azione stupefacente, effettuata in regime privatistico, a fronte di presentazione di ricette mediche “bianche”.

A tal proposito, appare opportuno ricordare che i farmaci attenzionati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, oggetto di prescrizioni falsificate, sono riconducibili a:

  • principi attivi transitati dalla sez. A alla sez. D (cosiddetti farmaci derubricati), indicati nell’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali del 16 giugno 2009:

– buprenorfina uso transdermico;

– fentanyl uso nasale, orale e transdermico;

– idromorfone uso orale;

– morfina uso orale;

– ossicodone uso orale 20-40-80 mg da solo o in associazione con paracetamolo o naloxone;

– tapentadolo uso orale.

  • medicinali inseriti in sez. D per effetto del DM 29.07.2022:

– tramadolo in formulazione orale, anche in associazione farmacologica con altri principi attivi.

Si evidenzia che la dispensazione dei predetti farmaci erogati in regime privatistico (cosiddetta ricetta bianca) è assoggettata al rigoroso rispetto dei seguenti adempimenti, ai sensi dell’art. 45 cc. 6 e 6 bis del DPR n. 309/90:

Ø annotare sulla ricetta il nome, cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente;

Ø conservare la ricetta per due anni, decorrenti dalla data di dispensazione.

*** *** ***

Al fine di consentire ai farmacisti di individuare più agevolmente le specialità medicinali contenenti i principi attivi oggetto della disciplina sopra richiamata, si trasmette una tabella riepilogativa (CLICCA QUI), che riporta l’elenco alfabetico dei farmaci attualmente in commercio.

*** *** ***

I colleghi in indirizzo al fine di evitare che, in caso di verifica da parte degli organi di controllo, emergano divergenze tra l’acquistato, l’erogato a carico del SSN e il dispensato in regime privatistico, nell’arco dei due anni oggetto di conservazione sono invitati a:

– eseguire un’attenta verifica delle prescrizioni relative ai predetti farmaci ed erogate in regime privatistico, giacenti in Farmacia;

– prestare la massima attenzione in fase di dispensazione dei medesimi, attendendosi al più rigoroso rispetto delle norme indicate.

Per prevenire la dispensazione di medicinali richiesti attraverso ricette false, si raccomanda di attenersi a quanto contenuto nel decalogo già trasmesso con nota prot. n. 202503178 del 30.10.2025 (clicca qui).

In proposito, si evidenzia che i software gestionali utilizzati dalle farmacie prevedono appositi sistemi di alert che consentono al farmacista di porre maggiore attenzione agli adempimenti richiesti dalla norma in fase di dispensazione in regime privatistico dei suddetti medicinali.

Pertanto, si invitano i titolari e direttori di farmacia a contattare le software house di proprio riferimento per richiedere l’attivazione (laddove non fossero già attivi) dei suddetti sistemi di allerta.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Luigi D’Ambrosio Lettieri

(La firma è omessa ai sensi dell’art. 3

  1. 2 del D.lgs. 12/02/1993 n. 39)
Pubblicazione: 27/02/2026
Ultimo aggiornamento: 27/02/2026