News n. 59/2025 – COMUNICAZIONI

News n. 59/2025
14 ottobre 2025
COMUNICAZIONI
SOMMARIO:
1. AIFA – Aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2025-2026.
2. Nota AIFA 101: ulteriore sospensione – fino al 2 dicembre 2025 – degli effetti della determina 385/2023 relativa alla prescrivibilità SSN degli anticoagulanti orali.
3. Ministero della Salute: restituzione buoni acquisto sottoscritti con firma elettronica certificata e trasmessi digitalmente – ulteriori chiarimenti operativi
4. TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, sentenza n. 394 del 23 settembre 2025 – indennità di residenza farmacie rurali: natura ordinatoria del termine di presentazione della domanda
5. L. n. 131/2025 – Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane
1. AIFA – Aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2025-2026
Si informa che l’AIFA, con determina 2 settembre 2025 , pubblicata nella G.U. n. 208 dell’8.9.2025, ha autorizzato l’aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2025-2026 e disposto il divieto di vendita della formulazione 2024-2025.
I lotti di tutti i vaccini influenzali prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l’indicazione della stagione 2024-2025 sono ritirati dal commercio e, comunque, non sono più vendibili al pubblico né utilizzabili.
I vaccini antinfluenzali autorizzati sono elencati nell’allegato 1 alla determina ( clicca qui ).
2. Nota AIFA 101: ulteriore sospensione – fino al 2 dicembre 2025 – degli effetti della determina 385/2023 relativa alla prescrivibilità SSN degli anticoagulanti orali.
Si fa seguito alla News n. 43/2025 del 23 luglio 2025, per segnalare l’ulteriore differimento,fino al 2 dicembre 2025 , degli effetti della determina n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, concernente l’istituzione della Nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV, disposto dall’AIFA con determina 25.9.2025 .
Fino a tale data restano applicabili le modalità prescrittive e di erogazione vigenti anteriormente alla determina n. 385/2023 per i medicinali a base dei principi attivi “warfarin”, “acenocumarolo”, “dabigatran”, “apixaban”, “edoxaban” e “rivaroxaban”, rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale per la terapia anticoagulante orale nella profilassi e nel trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell’embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di EP e TVP.
3. Ministero della Salute: restituzione buoni acquisto sottoscritti con firma elettronica certificata e trasmessi digitalmente – ulteriori chiarimenti operativi
Si fa seguito alla News n. 55/2025 del 30.9.2025 , relativa all’oggetto, per informare che la FOFI ha inviato una richiesta di chiarimento ( clicca qui ) al Ministero della Salute, al fine di ottenere conferma sulla correttezza della procedura operativa seguita dalle farmacie, che consiste nell’annotare sul Registro entrata-uscita di cui all’art. 60 del D.P.R. n. 309/1990, esclusivamente l’ingresso effettivo di sostanze e di medicinali stupefacenti, con le relative movimentazioni.
In relazione alle situazioni particolari relative ai buoni acquisto (sia cartacei che digitali) emessi e non evasi (quali ad esempio mancata fornitura per indisponibilità della sostanza o del medicinale ovvero furto o smarrimento), le farmacie sono solite custodire la documentazione giustificativa in un apposito archivio documentale, senza procedere ad alcuna annotazione nel predetto Registro.
Il Ministero della Salute, con nota prot. n. 92861 del 10 ottobre 2025 ( clicca qui ), ha precisato quanto segue“si ha modo di chiarire l’obbligo di annotazione sul registro di cui all’art. 60 del DPR 309/90 delle movimentazioni dei medicinali inclusi nelle sezioni A, B e C nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione, compreso il riferimento al numero di buono acquisto emesso. Il buono acquisto è numerato secondo una progressione numerica annuale, come disposto dal DM 18.12.2006, che il farmacista è tenuto a rispettare. Il farmacista, al fine di assicurare l’obbligo di corretta numerazione, può adottare opportuna procedura in tal senso, come la prassi presentata attraverso una modalità di archiviazione interna”.
4. TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, sentenza n. 394 del 23 settembre 2025 – indennità di residenza farmacie rurali: natura ordinatoria del termine di presentazione della domanda
Si informa che il TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, sezione prima, con sentenza n. 394/2025, pubblicata il 23 settembre 2025 ( clicca qui ), ha stabilito un importante principio sulla natura ordinatoria del termine di presentazione delle istanze di indennità di residenza delle farmacie rurali sussidiate.
Nella fattispecie, il TAR ha accolto il ricorso proposto da alcune farmacie rurali sussidiate per l’annullamento dei provvedimenti di diniego dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di corrispondere l’indennità di residenza per il biennio 2022 – 2023, motivato sulla violazione del termine del 31 marzo 2022, ritenuto perentorio dall’Amministrazione.
Il Giudice Amministrativo, con decisione conforme ad altri precedenti giurisprudenziali, ha ritenuto di aderire all’orientamento che qualifica il termine in esame come “ordinatorio”.
Per il TAR la L. 221/1968 definisce il contributo quale“spesa fissa obbligatoria”, cui è dedicato un apposito stanziamento (art. 6 c. 1), al fine di sovvenzionare tutte le richieste a fronte della verifica dei requisiti previsti.
Non si tratta, pertanto, di contributi aplafondlimitato, accessibili con procedura evidenziale solo a coloro che propongano l’istanza entro un certo termine, nel rispetto della parcondicio competitorum, bensì di un’indennità che spetta a fronte della sussistenza di determinati requisiti.
Inoltre, per i Giudici amministrativi,“la citata norma prevede che l’erogazione finale sia assicurata “entro e non oltre” (art. 6 c. 4), palesando la volontà del legislatore di fissare, solo per questa scadenza, un termine perentorio”.
In relazione alla domanda di indennità, invece, è previsto (art. 4) che“gli interessati “devono, entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio, presentare apposita istanza”, senza l’inciso “entro e non oltre” o altra precisazione in ordine alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine, non deponendo, quindi, l’utilizzo del verbo “devono” (come precisato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, nella citata decisione n. 4935 del 6 giugno 2025) per la volontà del Legislatore di prevedere la perentorietà del termine”.
Sotto altro profilo, l’Amministrazione resistente non ha specificato quali sarebbero le difficoltà gestionali dell’erogazione dell’indennità in relazione ad una domanda “tardiva” (nel caso specifico di pochi giorni)“atteso che, invece, il contributo è definito “obbligatorio” dalla legge ed è individuato un apposito stanziamento in base all’oggettiva ubicazione della farmacia”.
Per i Giudici amministrativi, in conclusione, il rigetto delle istanze a fronte di un minimo ritardo nella presentazione rispetto al termine di legge risulta, sproporzionato e non giustificato da esigenze organizzative o contabili della Pubblica Amministrazione.
5.L. n. 131/2025 – Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane
Nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre u.s. è stata pubblicata la Legge n. 131/2025, in vigore dal 20 settembre u.s., finalizzata allo sviluppo ed alla valorizzazione delle zone montane.
Si illustrano di seguito le disposizioni di maggiore interesse.
Classificazione dei comuni
L’articolo 2 della legge demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la predisposizione di uno o più elenchi dei comuni montani. L’aggiornamento dell’elenco dei comuni sarà effettuato, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
La medesima disposizione reca altresì una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra comuni montani e comuni non montani.
Strategia per la montagna italiana
L’art. 3, nel definire la strategia per la montagna italiana contempla, tra gli obiettivi prioritari delle politiche per le zone montane, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con particolare riguardo a quelli socio-sanitari, nonché alle farmacie.
Valorizzazione dell’attività prestata dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture ubicate nei comuni montani destinatari di misure di sostegno: credito d’imposta ed emolumenti
Le disposizioni di cui all’art. 6 valorizzano l’attività prestata dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture ubicate nei comuni montani destinatari di misure di sostegno, prevedendo quanto segue:
- nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del SSN, all’attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari di misure di sostegno, è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio;
La medesima attività è valorizzata, nell’ambito dei contratti collettivi nazionali di settore, per l’assunzione di incarichi nelle aziende e negli enti del SSN (art. 6 c. 1).
- a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali di montagna o vi effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di 2.500 euro (art. 6 c. 2);
- tale beneficio è concesso anche a coloro che, ai medesimi scopi, acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario; in tale caso, il credito d’imposta spetta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di 2.500 euro (art. 6 c. 3);
- a favore del personale dirigente e non dirigente, che sia dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale che ricadono nei comuni montani individuati con decreto secondo la procedura definita nel provvedimento in esame è previsto il riconoscimento di uno speciale emolumento – dovuto alle particolari condizioni di lavoro e nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi collettivi nazionali. A tale scopo è incrementato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Al suddetto incremento si provvede ai sensi dell’art. 34 del decreto che detta le specifiche disposizioni finanziarie, tra cui l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (art. 6 cc. 5 e 8).
Cordiali saluti.
Il Presidente
Luigi D’Ambrosio Lettieri
