
News n. 41/2026
2 LUGLIO 2026
COMUNICAZIONI
SOMMARIO:
- ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E NORMATIVA DI SETTORE, CIRCOLARI MINISTERIALI
- Sentenza della Corte di Giustizia UE del 21 maggio 2026 (causa C-604/24): vendita online
- Sentenza del Consiglio di Stato n. 04552/2026 del 5 giugno 2026 – in caso di annullamento delle ricette è legittimo l’addebito alla farmacia del costo integrale delle confezioni di medicinale che superano la grammatura prescritta
- Parere del Consiglio di Stato n. 00959/2026 del 29 maggio 2026 – illegittimità delle misure di sostegno economico limitate alla sola farmacia comunale
- Legge 99/2026 Prevenzione e diagnosi precoce del melanoma
- NOTIZIE DALL’ENPAF
- Confronto coperture assicurative FASIFAR/EMAPI
- EVENTI E CORSI DI FORMAZIONE
- GIORNATE DELLA PREVENZIONE: “Vivere bene non è solo uno slogan” – Noicattaro, 10 e 11 ottobre 2026 presso Piazza Concordia
- ALTRE INFORMAZIONI
- Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio di AWIQLI® (insulina icodec) – aggiornamento della Guida per il Paziente
- Distribuzione farmaci tramite smart-locker: invito al rispetto della normativa vigente
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- ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E NORMATIVA DI SETTORE, CIRCOLARI MINISTERIALI
- Sentenza della Corte di Giustizia UE del 21 maggio 2026 (causa C-604/24): vendita on line
Si informa che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 21 maggio 2026 (causa C-604/24), ha rimarcato che una normativa nazionale che vieta la vendita a distanza al pubblico, mediante i servizi della società dell’informazione, di medicinali non soggetti a prescrizione, ad eccezione di una limitata sottocategoria, disattende l’obbligo derivante dall’articolo 85 quater, paragrafo 1, della direttiva 2001/83.
La vicenda trae origine da un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato greco nell’ambito di un ricorso presentato avverso un decreto ministeriale nel 2022, con il quale veniva vietata la vendita online, da parte delle farmacie autorizzate, dei medicinali non soggetti a prescrizione medica, salvo quelli classificati “a libera distribuzione”.
Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se l’articolo 85 quater, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2001/83 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, per motivi legati alla tutela della salute pubblica, vieta la vendita a distanza al pubblico, da parte di farmacie online che si avvalgono dei servizi della società dell’informazione, di medicinali non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione di una sottocategoria (nella fattispecie, dei medicinali a libera distribuzione).
La Corte ha stabilito che la normativa in questione è contraria al diritto dell’Unione europea, in particolare, per le seguenti ragioni:
- l’articolo 85 quater, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 impone agli Stati membri di autorizzare la vendita a distanza al pubblico, mediante i servizi della società dell’informazione, di tutti i medicinali non soggetti a prescrizione;
- l’art. 85-quater, par. 2, dir. 2001/83/CE che consente agli Stati membri di imporre “condizioni, giustificate da motivi di tutela della salute pubblica” riguarda esclusivamente le modalità di commercializzazione al dettaglio dei medicinali venduti a distanza e non può essere utilizzata per introdurre, neppure parzialmente, un divieto di vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione, salvo una loro sottocategoria, poiché ciò svuoterebbe di effetto utile l’obbligo generale sancito dal par. 1.
Tali condizioni, che devono essere giustificate da motivi legati alla tutela della salute pubblica, possono applicarsi a misure volte a ridurre i rischi associati alla vendita online di medicinali e potrebbero consistere, ad esempio in:
- meccanismi di controllo del consumo dei medicinali;
- limiti quantitativi alle ordinazioni dei consumatori;
- sistema online di identificazione di registrazione dei dati relativi alla salute del consumatore al fine di lottare contro la polifarmacia.
Solo entro tali limiti è consentito agli Stati membri prevedere delle condizioni relative ad una categoria specifica di medicinali non soggetti a prescrizione – ad esempio a causa delle loro caratteristiche terapeutiche particolari – purché non ne impediscano la commercializzazione online.
- Sentenza del Consiglio di Stato n. 04552/2026 del 5 giugno 2026 – in caso di annullamento delle ricette è legittimo l’addebito alla farmacia del costo integrale delle confezioni di medicinale che superano la grammatura prescritta
Si informa che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4552 pubblicata il 5 giugno 2026, ha chiarito che in caso di annullamento di ricette è legittimo l’addebito integrale del prezzo delle confezioni di medicinale erogato alla farmacia.
La fattispecie esaminata dalla sentenza concerne il ricorso presentato dal titolare di una farmacia per l’impugnativa dei provvedimenti, con i quali sono state addebitate tutte le confezioni mensili di Pecfent 100 mcg/dose, che superano i 30 gg. di terapia prescritta ad una paziente oncologica.
La vicenda, in particolare, trae origine da una ispezione dei NAS di Latina presso la farmacia, durante la quale sono state rinvenute sette ricette del SSN timbrate e firmate dal dottor P.N., ma mancanti di prescrizione e tredici bollini a lettura ottica relativi al medicinale Pecfent 100 mcg spray- 4 fl.
Nella stessa occasione, un farmacista collaboratore è stato sorpreso a compilare una delle ricette a nome della paziente a cui erano destinati i medicinali, presente in farmacia che ha confermato la circostanza, con prescrizione di Pecfent.
A seguito dell’accaduto, i Nas di Latina hanno notificato all’appellante, alla quale è stato eccepito di aver dispensato, anche con recidiva, senza prescrizione il farmaco Pecfent, il verbale di contestazione amministrativa con applicazione di sanzione di € 1.000,00 a fustello (€ 13.000,00 totali).
All’atto della notifica, il farmacista collaboratore ha dichiarato che la consegna dei farmaci era avvenuta “in urgenza e per continuità terapeutica alla paziente che ne aveva fatto richiesta”.
Il suddetto verbale veniva notificato al Comune, alla ASL ed agli Ordini dei Medici e dei Farmacisti per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Il Comune, in particolare, emanava ordinanza sindacale di chiusura della farmacia, impugnata dal ricorrente dinanzi al Tar di Latina, definito con decreto di perenzione 2 agosto 2024 n. 109.
La UOC Farmaceutica Territoriale e Integrativa, invece, ha avviato due procedimenti distinti, conclusosi, il primo col deferimento della farmacia alla Commissione Farmaceutica Aziendale e il secondo contenente la richiesta di addebito del farmaco dispensato in eccesso rispetto a quanto previsto dalla scheda tecnica.
Il ricorso giudiziale e l’istanza cautelare presentato dal titolare della farmacia dinanzi al TAR sono stati respinti, ritenendo i provvedimenti impugnati adeguatamente motivati a seguito di una corretta e completa istruttoria nell’ambito dell’attività dell’Amministrazione procedente.
Il Consiglio di Stato, in appello, ha confermato integralmente la decisione di primo grado sulla base delle medesime argomentazioni del Giudice di prime cure, che di seguito si riportano.
Con riferimento al motivo inerente alla violazione da parte dell’Amministrazione dell’onere di comunicazione di avvio del procedimento e del contraddittorio con la ricorrente il Consiglio di Stato, nel richiamare la sentenza impugnata, ha confermato che l’attività della Commissione farmaceutica è disciplinata dall’articolo 10 del d.P.R., che non contempla la partecipazione dell’interessato. Una volta accertata la violazione delle disposizioni in materia, infatti, la Commissione, come osservato, ha solo due possibilità: annullare o convalidare la ricetta ritenuta illegittimamente rilasciata. All’annullamento, in particolare, consegue semplicemente l’addebito alla farmacia del relativo costo.
Da questo punto di vista, per il Collegio, condivisibilmente, il primo giudice ha precisato che “il procedimento per cui è causa è il procedimento di annullamento delle ricette irregolari, con conseguente addebito del prezzo del farmaco erogato, e non il diverso procedimento di deferimento della farmacia, oggetto del giudizio dichiarato perento con decreto n. 109/2024”.
Conseguentemente ha stabilito che “a seguito degli accertamenti effettuati dal NAS, di cui ai verbali sopra menzionati le palesi irregolarità riscontrate nell’emissione di un numero esorbitante di ricette (essendo, peraltro, stato colto anche un collaboratore farmacista nell’atto di compilare prescrizioni in bianco) sono state sottoposte alla competente Commissione, ai fini dell’avvio del procedimento di cui all’art. 10, commi 6-12, di annullamento delle ricette <irregolari>”;
Ed ha concluso che “i provvedimenti adottati in tale sede dalla Commissioni sono definitivi e sono comunicati alla Asl competente nel termine di trenta giorni affinché essa proceda ai relativi addebiti”, non essendo” previsto alcun contraddittorio con il farmacista, trattandosi di procedimento di carattere strettamente vincolato, motivo per cui alcuna violazione delle regole della partecipazione procedimentale può essere riscontrata in danno della ricorrente” diversamente da quanto stabilito dal comma 13 del medesimo articolo 10, secondo cui è previsto che l’interessato fornisca la sue controdeduzioni nell’ambito del (diverso) procedimento di deferimento.
In merito alla eccepita carenza di istruttoria del primo Giudice, il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’interessata è stata messa in condizione di conoscere gli addebiti mossi sin dalla visita ispettiva dei NAS e che “l’enorme quantità di prescrizioni del farmaco Pecfent, intestate tutte alla stessa persona, mettono in rilievo, semmai, un’ipotesi di illecita dispensazione di medicinali attraverso la prescrizione di farmaci non corrispondenti per qualità o quantità alle esigenze terapeutiche dell’assistita”.
Con riferimento, infine, alla asserita estraneità dell’appellante ai fatti riconducibili a soggetti terzi, il Consiglio di Stato ha chiarito che “il farmacista è l’unico tenuto, anche attraverso la scelta e il controllo dei suoi collaboratori, i) a verificare l’esistenza di precedenti prescrizioni del medesimo medico alla stessa paziente, ii) segnalare eventuali situazioni incoerenti o sospette, considerato che il professionista prescrittore non era il medico di Medicina Generale della paziente, essendo in servizio presso la ASL Latina – Pronto Soccorso Ospedale Formia, e, conseguentemente, iii) a contattare il medico prescrittore in caso di dubbi sulla legittimità o appropriatezza della prescrizione e verificare la congruità del quantitativo prescritto in base alla posologia, segnalando eventualmente alla ASL tale eccessiva e non giustificata prescrizione a tutela della salute, trattandosi di farmaco con alto contenuto di oppio e perciò prescrivibile solo a determinate condizioni e sotto stretto controllo medico”.
- Parere del Consiglio di Stato n. 00959/2026 del 29 maggio 2026 – illegittimità delle misure di sostegno economico limitate alla sola farmacia comunale
Si informa che il Consiglio di Stato, con parere del 29 maggio 2026, si è pronunciato in merito ad un ricorso straordinario presentato da due farmacie contro il Comune e la società avente in concessione trentennale la farmacia comunale, per l’annullamento della deliberazione “Kit del benvenuto – collaborazione con Farmacia …”, nonché degli atti presupposti e connessi, in particolare dell’art. 5, comma 12, del contratto di concessione.
In particolare, il Kit di benvenuto per i nati dell’anno prevedeva:
- Un buono da 100 euro (80 a carico del Comune, 20 euro a carico del concessionario) da spendere esclusivamente presso la farmacia comunale per acquisto prodotti per neonati;
- Una tessera sconto del 15% per acquisti di prodotti per l’infanzia fruibile esclusivamente presso la medesima farmacia comunale fino al compimento del terzo anno di età del bambino.
Le farmacie ricorrenti hanno impugnato la delibera con ricorso straordinario, al fine di ottenere l’annullamento della stessa, lamentandone l’illegittimità per violazione del principio di uguaglianza e dei principi vigenti in materia di concorrenza e mercato e per eccesso di potere per disparità di trattamento e sviamento.
Secondo le ricorrenti, poiché le misure a favore delle famiglie dei neonati e dei bambini fino a tre anni potevano essere fruite soltanto presso la Farmacia comunale, le stesse costituivano un inammissibile strumento di alterazione dei fondamentali principi di libertà del mercato e della concorrenza, favorendo il concessionario della farmacia comunale a beneficio della quale veniva distolta la clientela.
Il Comune, a propria difesa, ha rivendicato la legittimità del proprio operato, precisando che la concessionaria della farmacia comunale con l’offerta che le era valsa l’aggiudicazione, si era impegnata ad emettere buoni per il valore di € 20,00 per i neonati e una scontistica per l’acquisto di prodotti per l’infanzia fino al compimento del terzo anno di età del bambino sicché la delibera costituiva l’attuazione degli impegni assunti della concessionaria cui era associata la previsione da parte dell’ente di un contributo di € 80,00 per famiglie dei neonati quale misura di sostegno a sua volta attuativa del DUP (missione 12 politiche sociali e famiglia).
Il Comune, inoltre, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e genericità dei motivi.
Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune, ritenendo sussistente l’interesse delle ricorrenti a contestare misure discriminatorie che incidono sul mercato.
Nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, l’Organo giudicante ha evidenziato che l’intervento comunale interferisce direttamente sull’attività commerciale soggetta alle ordinarie limitazioni a tutela della concorrenza.
Limitare l’uso dei bonus e dello sconto alla sola farmacia comunale “non può che produrre ragionevolmente l’effetto di indirizzare le famiglie beneficiarie del bonus e dello sconto verso la sola Farmacia Comunale, evidentemente a discapito delle altre due farmacie ricorrenti. Non è infatti possibile negare che le farmacie nel caso di specie interessate (le ricorrenti e la farmacia comunale) offrono i medesimi prodotti ovvero prodotti affini o succedanei, dando vita pertanto fisiologicamente, temporalmente, geograficamente e quindi merceologicamente ad un unico mercato di riferimento sul quale hanno un effetto diretto ed immediato le misure economiche previste dal Comune per le famiglie dei neonati e dei bambini, usufruibili solo presso la farmacia comunale”.
Inoltre, il Collegio ha ribadito che nelle attività commerciali il Comune deve garantire la libera concorrenza, destinando pari risorse a tutti gli operatori. Ed infatti “come chiarito dalla Corte costituzionale (sent. n. 87/2006) l’attività farmaceutica ha una duplice natura, pubblicistica e commerciale. Pertanto, il Comune deve garantire la libera concorrenza destinando pari risorse a tutte le farmacie in sede di attività commerciali, cosa che non è avvenuta nel caso di specie”.
Il Collegio, infine, ha evidenziato che la misura costituisce un ingiustificato aiuto al concessionario, riducendone il rischio di impresa, indipendentemente dal fatto che l’incremento di fatturato possa indirettamente portare benefici all’ente tramite il canone di concessione.
Per le suddette considerazioni, il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso.
- Legge 99/2026 Prevenzione e diagnosi precoce del melanoma
Si informa che, nella Gazzetta dello scorso 12 giugno, è stata pubblicata la Legge 99/2026 (Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma – GU Serie Generale n.134 del 12-06-2026) finalizzata ad istituire la Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, prevedendo anche alcune misure complementari finalizzate alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica su tale tema.
In proposito si evidenzia che, in base all’art. 4, le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere e realizzare campagne di screening per la prevenzione del melanoma destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio. Tali campagne si svolgono in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione (delle aziende sanitarie locali), i medici di comunità e delle cure primarie, i medici di medicina generale, nonché le farmacie e possono essere attuate anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto.
Le disposizioni in questione sono in vigore dal 27 giugno 2026.
| 2. NOTIZIE DALL’ENPAF |
- Confronto coperture assicurative FASIFAR/EMAPI
Si riporta di seguito quanto comunicato da ENPAF in merito ad un confronto tra le prestazioni previste dal piano sanitario FASIFAR in virtù di quanto pattuito con il CCNL e quelle garantite da EMAPI, Fondo assicurativo cui aderisce l’ENPAF, al fine di disporre di un quadro organico e immediatamente leggibile delle rispettive coperture e in modo che siate pienamente consapevoli delle tutele disponibili e delle relative condizioni di accesso.
In via preliminare, si evidenzia che FASIFAR assicura la copertura dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato ai quali si applica il C.C.N.L. per i dipendenti da farmacia privata, inclusi i quadri e gli apprendisti. La copertura di Assistenza Sanitaria Integrativa garantita da EMAPI è invece riconosciuta, a condizione della regolarità contributiva nei confronti dell’ENPAF e senza limiti di età, a tutti gli iscritti e ai titolari di pensione diretta ENPAF.
Per meglio comprendere il confronto, è possibile scaricare uno specchietto riepilogativo disponibile al seguente link: clicca qui, nel quale sono evidenziate in verde le caratteristiche di maggior rilievo di entrambe le coperture, con un raffronto dettagliato tra i due sistemi di tutela, evidenziando, per ciascuna area di intervento, l’ampiezza delle garanzie, i relativi massimali, le condizioni di accesso e gli eventuali limiti applicativi.
FASIFAR/Unisalute ed EMAPI non sono pienamente sovrapponibili, poiché operano, almeno in parte, su piani diversi: EMAPI offre una copertura più ampia e primaria per ricoveri, eventi sanitari rilevanti e nucleo familiare, mentre FASIFAR integra la tutela soprattutto nell’extra-ricovero, nella prevenzione e in alcune prestazioni di più frequente utilizzo, intervenendo, in taluni casi, a secondo rischio rispetto a EMAPI.
| 3. EVENTI E CORSI DI FORMAZIONE |
- GIORNATE DELLA PREVENZIONE: “Vivere bene non è solo uno slogan” – Noicattaro, 10 e 11 ottobre 2026 presso Piazza Concordia
Si informa che il Comune di Noicattaro ha organizzato per i giorni 10 e 11 ottobre 2026 l’evento dal titolo “Vivere bene non è solo uno slogan” si terrà a Noicattaro presso Piazza Concordia nelle seguenti fasce orarie:
- sabato 10 ottobre 2026 ore 16.00-20.00
- domenica 11 ottobre 2026 ore 8.30-13.30
L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Bat, è concepita per promuovere la cultura della prevenzione sanitaria, sensibilizzare sui corretti stili di vita (alimentazione, movimento, stop al fumo ecc.…), offrire screening e consulenze gratuite e vedrà la collaborazione di farmacisti iscritti all’Ordine e all’Associazione Farmacisti Volontari per la Protezione Civile – Puglia, coordinati dal Presidente Dott. Michele Antuofermo, che garantiranno l’accesso gratuito ad analisi diagnostiche di prima istanza tra cui: l’elettrocardiogramma, la misurazione della pressione arteriosa, la rilevazione della glicemia e la saturazione dell’ossigeno nel sangue.
| 4. ALTRE INFORMAZIONI |
- Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio di AWIQLI® (insulina icodec) – aggiornamento della Guida per il Paziente
Nel far seguito alla News n. 5/2025 del 22 gennaio 2025, si trasmette l’aggiornamento della Guida per il paziente relativo al medicinale antidiabetico Awiqli® (insulina icodec) di Novo Nordisk S.p.A., al fine di garantire un uso corretto dello stesso e per prevenire errori terapeutici (clicca qui).
Si ricorda che il medicinale è disponibile come soluzione iniettabile in penne pre-riempite (contenenti 700 unità di insulina icodec in soluzione da 1 ml, 1 050 unità di insulina icodec in soluzione da 1,5 ml o 2100 unità di insulina icodec in soluzione da 3 ml).
In base a quanto si apprende dalla nota della ditta, il titolare Novo Nordisk in ottemperanza a quanto previsto dal Piano di gestione del rischio approvato a EMA ha predisposto una guida per i pazienti – da consegnare al paziente nel corso della visita in cui sarà prescritto il medicinale in oggetto.
Tale guida approvata dall’Agenzia Italiana del Farmaco in data 3 aprile 2026 è una condizione dell’AIC del medicinale.
La Guida per il paziente (versione 2.0), allegata alla nota della ditta (cfr. all. 1) è stata aggiornata per informate i pazienti sui possibili errori terapeutici, per sovradosaggio accidentale, dovuti al passaggio da altri medicinali antidiabetici iniettabili a somministrazione settimanale ad Awiqli.
È importante, dunque, informare i pazienti relativamente alla possibilità che durante l’uso di Awiqli® si possano verificare errori terapeutici relativi al dosaggio, i quali devono essere immediatamente segnalati al medico prescrittore, all’autorità regolatoria o a Novo Nordisk SpA indipendentemente dal fatto che risultino associati o meno ad un evento avverso.
Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto è visualizzabile tramite il QR code riprodotto nella nota della ditta (cfr. ancora all.1) ed in particolare la tabella che consente la correlazione tra la dose giornaliera totale di insulina basale somministrata una o due volte al giorno e la dose raccomandata di Awiqli® una volta alla settimana.
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle razioni avverse sospette è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale.
Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse
- Distribuzione farmaci tramite smart-locker: invito al rispetto della normativa vigente
Nel far seguito alla News n. 61/2023 del 15 giugno 2023 e n. News n. 5/2026 del 29 gennaio 2026, in materia di distribuzione dei farmaci tramite smart-locker, al fine di fornire una corretta informazione, anche in relazione a notizie apparse su alcuni quotidiani locali inerenti alla distribuzione dei farmaci tramite smart-locker, ritiene opportuno riepilogare le disposizioni che regolano la vendita al pubblico dei medicinali con le indicazioni a suo tempo fornite dal Ministero della Salute.
In linea generale, la normativa vigente vieta la dispensazione dei medicinali attraverso distributori automatici, ovunque collocati. L’articolo 122 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (TULS), infatti, stabilisce espressamente che “la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima.”
La ratio della norma risiede nell’esigenza di assicurare che l’atto dispensativo sia accompagnato dal costante controllo professionale e dalla consulenza del farmacista, elementi imprescindibili per garantire il corretto utilizzo del farmaco.
Con particolare riferimento ai medicinali SOP e OTC le modalità di cessione al pubblico consentite dalla legge sono la dispensazione al “banco” e il commercio elettronico (c.d. online), quest’ultimo disciplinato dall’art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006, che lo definisce come “fornitura a distanza al pubblico… mediante i servizi della società dell’informazione”.
In forza di tali disposizioni, pertanto, nel nostro ordinamento la dispensazione deve essere effettuata esclusivamente dal farmacista e non è consentito in farmacia o parafarmacia l’accesso diretto ai medicinali da parte dell’acquirente, fatta salva l’eccezione espressamente prevista dal legislatore all’art. 96, comma 3, del d.lgs. 219/2006, relativa ai medicinali c.d. di automedicazione, ferma restando anche in tale caso, comunque, la presenza del farmacista che assiste e supervisiona l’intera operazione.
In coerenza con tale impianto normativo, il Ministero della Salute con recente nota del 16 gennaio 2026, conformandosi all’orientamento già espresso in passato (note del 19 maggio 2023 e dell’11 marzo 2019), ha ribadito che “nel nostro ordinamento la dispensazione deve essere effettuata esclusivamente dal farmacista e non è consentito in farmacia o parafarmacia l’accesso diretto ai medicinali da parte dell’acquirente, fatta salva l’eccezione espressamente prevista dal legislatore all’art. 96, comma 3, del d.lgs. 219/2006 relativa ai medicinali c.d. di automedicazione, ferma restando anche in tale caso la presenza del farmacista che assiste e supervisiona l’intera operazione. La dispensazione costituisce un atto professionale che si compone di diverse fasi: la fase della spedizione della ricetta esclusivamente in farmacia, della individuazione/selezione del medicinale, della verifica finale dell’integrità dello stesso, del dialogo con il cliente e della consegna finale del prodotto. In nessuna di queste fasi, alla luce della sopra richiamata normativa, il farmacista può essere sostituito in farmacia o parafarmacia da un commesso o da un altro collaboratore che non sia farmacista”.
In conclusione, alla luce del combinato disposto delle norme citate e delle note ministeriali diffuse in materia, l’installazione e l’utilizzo di smart-locker e sistemi analoghi (es. totem dotato di touchscreen) per la distribuzione di medicinali deve ritenersi non conforme all’attuale assetto normativo.
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Si ricorda che dal 2024 sul sito istituzionale dell’Ente (www.ordinefarmacistibaribat.it) è attiva la sezione “SEGNALAZIONI” in cui vengono pubblicati e aggiornati costantemente i casi di SMARRIMENTO, FURTO DI TIMBRI E RICETTARI, FALSIFICAZIONE RICETTE (clicca qui).
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Cordiali saluti.
Il Presidente
Luigi D’Ambrosio Lettieri
