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News n. 39/2025 – COMUNICAZIONI

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News n. 39/2025

                                                                                                         08 maggio 2025

COMUNICAZIONI

SOMMARIO:

1. Protocollo di intesa contrasto violenza di genere e violenza domestica – rilancio Progetto Mimosa

2. D.L. n. 84/2025 – Disposizioni urgenti in materia fiscale

3. Ministero della Salute – Impiego del farmaco Veklury, a base di remdesivir, per la peritonite infettiva felina


1. Protocollo di intesa contrasto violenza di genere e violenza domestica – rilancio Progetto Mimosa

Si informa che il 28 maggio u.s. è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, FOFI, Farmaciste Insieme, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite per rilanciare e rafforzareIl Progetto Mimosa, nato più di dieci anni fa per valorizzare il ruolo delle farmacie nella tutela della salute e della sicurezza delle donne.

Il Protocollo, di durata triennale, ha l’obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza maschile contro le donne e la violenza domestica, valorizzando il ruolo delle farmacie di comunità, in tutte le possibili declinazioni, e la professionalità dei farmacisti che in esse operano nell’ottica di creare una rete territoriale di supporto e orientamento a favore delle vittime di violenza, nonché di favorire iniziative di formazione e informazione sulle modalità più corrette per affrontare il fenomeno della violenza di genere e per informare le vittime verso percorsi utili.

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani è impegnata da sempre a porre in essere ogni iniziativa utile per sensibilizzare i farmacisti sulle difficoltà riscontrate in quest’emergenza dalle donne vittime di violenza.

In proposito, si ricorda che la Federazione degli Ordini ha firmato un Protocollo d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari opportunità, Federfarma e Assofarm – sulla necessità di potenziare l’informazione a favore delle donne oggetto di violenza domestica ovvero di stalking, in particolare durante l’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19.

2. D.L. n. 84/2025 – Disposizioni urgenti in materia fiscale.

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 84/2025 (c.d. decreto fiscale), in vigore dal 18 giugno 2025.

Di seguito le disposizioni di particolare interesse.

Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi (Art. 1)

L’art. 1 al c. 1 lettere da a) a i), reca delle modifiche alle relative disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (c.d. “Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR”).

Di seguito una sintesi degli interventi di particolare interesse.

üModifiche al regime fiscale delle plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale e qualificazione, ai fini fiscali, come redditi da capitale degli interessi e degli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni.

In particolare:

– con una modifica all’articolo 17, comma 1, lettera g-ter), del TUIR, è soppresso, nell’ambito del regime della tassazione separata, il riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo (art. 1, comma 1, lettera a). Conseguentemente, tale regime è applicabile solo ai corrispettivi percepiti – anche in più rate – nel periodo d’imposta a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali;

– è prevista la qualificazione come redditi di capitale degli interessi e gli altri proventi finanziari – di cui al capo III del TUIR – percepiti nell’esercizio di arti e professioni (art. 1, comma 1, lettera c), punto n. 2).

Pertanto, come chiarito nella relazione illustrativa, tali proventi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo;

– la lettera c) n. 2), introducendo un nuovo comma 3-ter all’articolo 54 in materia di redditi da lavoro autonomo, qualifica come redditi diversi le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività artistica o professionale, incluse quelle in società tra professionisti ed in altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all’articolo 177-bis del TUIR;

In proposito si ricorda che l’articolo 177-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 192 del 2024, sancisce il principio di neutralità fiscale delle operazioni straordinarie concernenti le fattispecie di esercizio associato delle attività professionali. Per effetto della modifica in questione, come chiarito nella relazione illustrativa, tali plusvalenze (minusvalenze) sono ricomprese, in ogni caso, nella categoria dei redditi diversi, se realizzati da esercenti arti e professioni sia in forma individuale che collettiva.

üDiverse disposizioni dell’articolo 1 (art. 1, comma 1, lettera b) e lettera c) punto n. 1) sono dirette a qualificare la disciplina fiscale delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea con riferimento al calcolo del reddito da lavoro dipendente, e del reddito da lavoro autonomo.

In particolare, le modifiche sono volte a circoscrivere l’obbligo di tracciabilità delle spese per trasferte dei lavoratori dipendenti e autonomi (ai fini IRPEF, IRES ed IRAP) ai pagamenti effettuati nel territorio dello Stato italiano escludendolo invece per le spese sostenute all’estero.

üÈ prevista la deducibilità delle spese di rappresentanza ovunque sostenute dai lavoratori autonomi, nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a condizione che i relativi pagamenti siano stati eseguiti con metodi di pagamento tracciabili (versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) – (art. 1 c. 1 lettera e).

üCon una modifica all’articolo 177-bis del TUIR, la disposizione (art. 1, comma 1, lettera i) interviene sulla disciplina fiscale delle operazioni straordinarie concernenti le fattispecie di esercizio associato delle attività professionali stabilendo che tali operazioni straordinarie e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituiscono una fattispecie di abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 (c.d. “Statuto del contribuente”).

Ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 1, della legge n. 212 del 2000, configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

Disposizioni in materia di split payment (art. 10)

L’art. 10 prevede che il meccanismo speciale di versamento dell’IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri soggetti tassativamente individuati, con il quale si consente all’erario di acquisire direttamente l’imposta (c.d. split payment), non si applichi più alle operazioni nei confronti delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, identificate agli effetti IVA, a decorrere dal 1° luglio 2025.

Differimento per l’anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (art. 13)

L’art. 13 posticipa dal 30 giugno al 21 luglio 2025 il termine di effettuazione dei versamenti inerenti alle dichiarazioni dei redditi (IRFEF e IRES), dell’IRAP e dell’IVA da parte dei contribuenti soggetti agli ISA e di altri soggetti (in particolare, coloro che adottano il regime forfetario).

Conseguentemente, per l’anno 2025 i suddetti versamenti possono essere effettuati nei 30 giorni successivi alla data del 21 luglio 2025 con applicazione della maggiorazione, a titolo di interesse corrispettivo, dello 0,40 per cento.

Il c. 1 differisce al 21 luglio 2025 il termine entro cui possono essere effettuati, senza alcuna maggiorazione, i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, nonché a quelle in materia di IRAP e IVA, da parte degli esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti – in via ordinaria – ai predetti versamenti entro il 30 giugno 2025.

Il provvedimento, presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge, è stato assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze).

3. Ministero della Salute – Impiego del farmaco Veklury, a base di remdesivir, per la peritonite infettiva felina

Si segnala che con circolare 0012141-06/06/062025-GAB-GAB-P , a firma del Sottosegretario alla Salute, On. Marcello Gemmato, è stato autorizzato l’impiego del remdesivir – sostanza contenuta esclusivamente nel medicinale Veklury autorizzato ad uso umano – per il trattamento della peritonite infettiva felina.

Pertanto, il medicinale Veklury può essere prescritto “in deroga” tramite ricetta elettronica veterinaria (REV), esclusivamente per il trattamento della peritonite infettiva felina, e dispensato in conformità all’articolo 23 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 (cfr. News n.12/2024 del 6.2.2024 ).

Cordiali saluti.

Il Presidente

Luigi D’Ambrosio Lettieri

Pubblicazione: 27/06/2025
Ultimo aggiornamento: 20/12/2025