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News n. 38/2024 – COMUNICAZIONI

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News n. 38/2024

                                                                                                         18 aprile 2024

COMUNICAZIONI

1. Ministero della Salute – indicazioni operative sull’applicazione del D.lgs. 218/2023 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE – RETTIFICA PUNTO “Vendita diretta

Si fa seguito alla News n. 23/2024 del 1.3.2024 , relativa all’applicazione della nuova disciplina dei medicinali veterinari contenuta nel D.lgs. n. 218/2023, per segnalare che il Ministero della Salute, con nota del 29.3.2024 , ha fornito alcune precisazioni sulla vendita diretta.

In particolare, il Dicastero, rettificando quanto in precedenza indicato nella nota dello scorso 8 febbraio, con particolare riguardo agli operatori di stabilimenti in cui si allevano e si detengono professionalmente animali (ivi intesi come operatori degli stabilimenti a cui è consentita la detenzione di scorte), ha precisato – anche alla luce della nozione di stabilimento riportata nel Regolamento 2016/429 recante normativa in materia di sanità animale – che la vendita diretta da parte dei titolari di vendita all’ingrosso è consentita anche agli stabilimenti senza scorte.

2. Ministero della Salute: proroga al 31/05/2024 del termine per le comunicazioni del medico competente

Per opportuna conoscenza e a fini di divulgazione, si segnala che il Ministero della Salute, con nota del 27.3.2024 ( clicca qui ), ha prorogato fino al 31 maggio 2024 il termine – previsto dall’art. 40 del D.lgs. n. 81/2008 – per la trasmissione telematica da parte del medico competente delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2023.

Detta proroga è stata concessa a seguito delle difficoltà rilevate dai medici competenti nell’utilizzo dell’apposito applicativo informatico.

3. Aggiornamento Tabelle Stupefacenti – D.M. 15.3.2024; DM 18.3.2024 e D.M. 27 marzo 2024

NORMATIVA:

DECRETO 15 marzo 2024 – Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella IV e nella tabella dei medicinali, sezione B, della sostanza attiva remimazolam. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione D, delle composizioni per uso parenterale a base di remimazolam. (GU Serie Generale n.78 del 03-04-2024)

DECRETO 18 marzo 2024 – Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive. (GU Serie Generale n.78 del 03-04-2024)

DECRETO 27 marzo 2024 – Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella dei medicinali sezione A della sostanza xilazina ed inserimento nella tabella dei medicinali sezione D dei medicinali a base di xilazina per uso veterinario. (GU Serie Generale n.78 del 03-04-2024)


Con tre distinti decreti, pubblicati nella G.U. n. 78 del 3.4.2024 ( clicca qui ) e in vigore dall’18 gennaio p.v. il Ministero della Salute ha aggiornato le tabelle stupefacenti di cui al DPR 309/1990. In particolare, si evidenzia quanto segue.

ConD.M. 15 marzo 2024 è stato disposto l’inserimento della sostanzaRemimazolam

– nella Tabella IV – dove trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno, oggetto di abuso e come tali non commercializzabili nelle farmacie;

– nella Tabella dei medicinali, sezione B;

È stato inoltre disposto l’inserimento dellecomposizioni per uso parenterale a base di remimazolamnella Tabella dei medicinali, sezione D, nella sezione “Composizioni per uso parenterale contenenti”.

ConD.M. 18.3.2024 è stato disposto l’inserimento nella tabella I – dove trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno, oggetto di abuso e come tali non commercializzabili nelle farmacie – delle seguenti sostanze:etraidrocannabiforolo; esaidrocannabiesolo e metonitazepina.

ConD.M. 27.3.2024 è stato disposto l’inserimento della sostanza Xilazina

– nella Tabella I – dove trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno, oggetto di abuso e come tali non commercializzabili nelle farmacie;

– nella Tabella dei medicinali, sezione A;

È stato inoltre disposto l’inserimento della voce “medicinali a base di xilazina ad uso veterinario” nella Tabella dei medicinali, sezione D.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Luigi D’Ambrosio Lettieri

Pubblicazione: 18/04/2024
Ultimo aggiornamento: 20/12/2025