News n. 24/2025 – COMUNICAZIONI

News n. 24/2025
09/04/2025
COMUNICAZIONI
SOMMARIO:
1. ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI SULLE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE.
2. DM 27 FEBBRAIO 2025 – ESTENSIONE DELL’AUTENTICAZIONE A DUE O PIÙ FATTORI ALLE FUNZIONALITÀ DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA A CARICO DEL SSN.
3. TAR LAZIO SENTENZA N. 5459 DEL 17 MARZO 2025: LEGITTIMA LA PUBBLICITÀ DI UN FARMACO DA BANCO CHE QUALIFICA IL FORMATO CON CUI È VENDUTO AL PUBBLICO COME «PIÙ VANTAGGIOSO».
4. BANDO DI CONCORSO AMMI – scadenza 16 giugno 2025
5. GIORNATA NAZIONALE TRAPIANTI –SIMPOSIO“IL VALORE DI UN SI. LA DONAZIONE DI ORGANI E LA SOLIDARIETÀ SIMMETRICA TRA PASSATO E FUTURO” -BARI, VIALE PASTEUR N. 18 – 10 APRILE 2025 ORE 16.30.
6. UTILIZZO DI RICETTE MEDICHE FALSIFICATE PER L’ACQUISTO DI PSICOFARMACI DA PARTE DI MINORI.
7. SEGNALAZIONE FURTO TIMBRO.
1. ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI SULLE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE.
Facendo seguito e riferimento alla nota prot. n. 202500846 del 13.3.2025 , si informa che in Gazzetta Ufficiale del 19 marzo u.s., è stata pubblicata l’Intesa, ai sensi dell’art. 5 c. 6 dell’accordo Stato-regioni del 5 dicembre 2013 (Rep. atti n. 164/CSR), sull’ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all’art. 8 c. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 ( clicca qui ).
2. DM 27 FEBBRAIO 2025 – ESTENSIONE DELL’AUTENTICAZIONE A DUE O PIÙ FATTORI ALLE FUNZIONALITÀ DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA A CARICO DEL SSN.
Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 27 febbraio 2025, adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute ( clicca qui ), con il quale è stato esteso l’obbligo di autenticazione, a due o più fattori – già in uso per la ricetta bianca elettronica in modo obbligatorio dal 31 gennaio 2024 (cfr. News n. 73/2023 dell’11.8.2023 , News n.108/2023 del 29.12.2023 , News n. 2/2024 del 5.1.2024 , News n. 7/2024 del 17.1.2024 ) – alle funzionalità della ricetta dematerializzata a carico del SSN.
Il decreto stabilisce, inoltre, che il cronoprogramma di attivazione delle nuove modalità di autenticazione è definito congiuntamente tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province Autonome, previo nulla osta del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Con nota del 6 marzo u.s., il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato alla FOFI che il cronoprogramma, definito congiuntamente dalle Amministrazioni coinvolte, sul quale vi è stata la presa d’atto del Garante della privacy, prevede che la nuova modalità di autenticazione, a 2 o più fattori, sarà attivain via transitoria da maggio 2025 (periodo nel quale sarà ancora concesso l’utilizzo delle vecchie modalità di autenticazione) ein via esclusiva da gennaio 2026.
3. TAR LAZIO SENTENZA N. 5459 DEL 17 MARZO 2025: LEGITTIMA LA PUBBLICITÀ DI UN FARMACO DA BANCO CHE QUALIFICA IL FORMATO CON CUI È VENDUTO AL PUBBLICO COME «PIÙ VANTAGGIOSO».
Si informa che il TAR Lazio – Sezione III quater – con sentenza n. 05459/2025, pubblicata il 17 marzo u.s. ( cliccare qui ), ha accolto il ricorso proposto, contro il Ministero della Salute, dalla Società concessionaria per la vendita in Italia del medicinale di automedicazione Voltaren Emulgel 2% gel, per l’annullamento dei provvedimenti di autorizzazione della pubblicità sanitaria del suddetto medicinale da banco, condizionati alla modifica del messaggio pubblicitario.
Nello specifico, il Dicastero aveva richiesto di eliminare l’espressione “più vantaggioso” relativamente alla confezione da 180 g e la correlata nota “rispetto al prezzo al grammo al rivenditore della confezione di Voltaren Emulgel 2% 100g”.
Il diniego all’utilizzo della formula pubblicitaria in questione è stato fondato dall’Amministrazione dapprima sulla mera considerazione che si tratta di “aspetti commerciali” non oggetto di autorizzazione e poi, in maniera più esplicita, richiamando il principio di cui all’art. 114 c. 3 lett. a) del D.lgs. n. 219/2006, in base al quale la pubblicità di un medicinale deve favorire il suo uso razionale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà e la disposizione di cui all’art. 117 c. 1 lett. g), secondo cui la pubblicità presso il pubblico di un medicinale non può contenere alcun elemento che lo assimili ad un prodotto alimentare, cosmetico o altro prodotto di consumo.
Secondo l’Amministrazione, dunque, l’aggettivo“più vantaggioso”,poiché tipicamente utilizzato per confezioni scorta di prodotti di consumo comune, non potrebbe essere riferito ad un medicinale, il cui acquisto è connesso ad una specifica esigenza terapeutica dalla quale dipende anche la scelta del formato più utile.
Secondo il giudice amministrativo, l’argomentazione del Dicastero in base alla quale la mera qualificazione di un formato come“più vantaggioso”riferito al prezzo del medicinale nella confezione più grande costituisca un elemento di per sé idoneo e sufficiente a realizzare nella mente dei destinatari che il farmaco in questione sarebbe simile ad prodotto alimentare o cosmetico o di uso comune, tale per cui l’acquirente sarebbe poi indotto a farne un uso irrazionale, appare“sproporzionata e irragionevole ed inoltre svincolata dagli stessi riferimenti normativi che l’Amministrazione invoca”.
Per il TAR, le disposizioni di cui agli artt. 114 c. 3 lett. a) e 117 c. 1 lett. g) del D.lgs. n. 219/2006 mirano a garantire che la pubblicità favorisca un uso razionale del medicinale, rappresentandone le obiettive caratteristiche e le relative proprietà e, dunque, i profili di altro tipo come quelli della“convenienza economica o l’utilizzo di espressioni particolarmente influenti”, rilevano ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla pubblicità“solo laddove alterino seppure indirettamente la presentazione obiettiva del prodotto e delle sue proprietà”.
Inoltre, secondo il Giudice Amministrativo“argomentare, come fa il Ministero, che un mero aspetto di convenienza economica indicato con l’espressione “formato più vantaggioso” determini nei destinatari della pubblicità l’assimilazione del farmaco ad un bene di consumo e conseguentemente ne alteri l’uso razionale, realizza una doppia inferenza logica che non tiene conto del quadro complessivo in cui l’elemento contestato si inserisce e che soprattutto muove da un “postulato”, quello secondo cui la convenienza in termini di “vantaggiosità” sarebbe associata solo a prodotti alimentari o di consumo comune, quando invece ormai anche nello specifico mercato dei farmaci non sono estranei profili di economicità (basti pensare alla distinzione di prezzo tra farmaco “generico” e il suo medicinale di riferimento “originator”)”.
Pertanto, per il Tar sostenere che“la mera conoscenza in termini pubblicitari della maggiore convenienza economica nell’acquisto di una confezione piuttosto che di un’altra del medesimo medicinale da banco possa indurre per ciò solo l’utente a considerarlo un prodotto alimentare o altro di consumo e a farne pertanto un uso sconsiderato e non strettamente legato alle finalità terapeutiche, appare una conclusione sproporzionata ed eccessiva sia perché una delle premesse appare priva di qualsiasi supporto dimostrativo, sia perché l’elemento pubblicitario va comunque inserito nello specifico contesto di garanzie a tutela della salute che la pubblicità sanitaria deve rispettare in base alle richiamate disposizioni (l’acquisto in farmacia, la denominazione del prodotto, le indicazioni terapeutiche,…) e, non da ultimo, valutato in relazione alle caratteristiche specifiche del medicinale”,che – nel caso di specie – è in sostanza una pomata, non facilmente assimilabile ad un alimento e neanche ad un cosmetico.
Piuttosto, trattandosi di medicinali da banco per i quali non è richiesta la prescrizione del medico, “il diniego per come motivato dall’Amministrazione finisce solo col privare il pubblico della possibilità di effettuare una scelta più facilmente consapevole da un punto di vista economico nell’acquisto del relativo medicinale”.
4. BANDO DI CONCORSO AMMI – scadenza 16 giugno 2025
A fini di divulgazione, si trasmette copia delXIV° Bando di Concorso per il conferimento del supporto finanziario per un progetto di ricerca di Medicina e Farmacologia genere specifiche promosso dall’AMMI (Associazione Mogli Medici Italiani – cliccare qui ).
Termine di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando,entro e non oltre le ore 24:00 del 16 Giugno 2025 .
5. GIORNATA NAZIONALE TRAPIANTI –SIMPOSIO“IL VALORE DI UN SI. LA DONAZIONE DI ORGANI E LA SOLIDARIETÀ SIMMETRICA TRA PASSATO E FUTURO” -BARI, VIALE PASTEUR N. 18 – 10 APRILE 2025 ORE 16.30
Si informa che, in occasione della Giornata Nazionale dei Trapianti,giovedì 10 aprile 2025 inBari , presso la sala conferenze de“La Madonnina Life & Care”inViale L.Pasteur, 18 alleore 16.30 si svolgerà l’evento dal titolo“IL VALORE DI UN SI. LA DONAZIONE DI ORGANI E LA SOLIDARIETÀ SIMMETRICA TRA PASSATO E FUTURO”.
L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT, vedrà l’intervento di illustri relatori ed è ad ingresso libero.
Per visionare la locandina clicca qui
6. UTILIZZO DI RICETTE MEDICHE FALSIFICATE PER L’ACQUISTO DI PSICOFARMACI DA PARTE DI MINORI.
Si informa che la FOFI ha ricevuto segnalazioni sul dilagare del fenomeno di acquisto di psicofarmaci da parte dei minori attraverso ricette mediche falsificate, talvolta acquistate online e/o modificate artatamente.
Considerata la gravità dei rischi legati all’abuso degli psicofarmaci, si invitano tutti i farmacisti a verificare, con la massima attenzione, le prescrizioni mediche all’atto della dispensazione, adoperandosi per assicurare lo scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia.
Si chiede, altresì, di comunicare all’Ordine eventuali rilevazioni di prescrizioni illegittime, in modo da garantire la massima diffusione informativa tra gli iscritti e prevenire la circolazione delle stesse sul territorio.
7. SEGNALAZIONE FURTO TIMBRO
Con nota del 4 aprile u.s., il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, ha reso noto che l’Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata ha comunicato la denuncia di furto del timbro personale sporta dal Dr. Francesco Alesani dell’U.O. Ematologia del P.O. di Civitanova Marche.
Si ha cura di diffondere tale informazione presso i farmacisti, al fine di prevenire o individuare situazioni di prescrizioni illegittime riferibili al predetto medico.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Luigi D’Ambrosio Lettieri
