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News n. 18/2026

                                                                                                         20 marzo 2026

Legge 26/2026 conversione DL 200/2025 – Proroga termini:

  • PROROGA AL 31 DICEMBRE 2028 della DISCIPLINA TRANSITORIA PER LA MATURAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI in ambito di formazione continua in medicina
  • Applicazione A REGIME delle modalità di utilizzo di STRUMENTI ALTERNATIVI AL PROMEMORIA CARTACEO DELLA RICETTA ELETTRONICA e DI UTILIZZO DEL PROMEMORIA della ricetta elettronica presso le farmacie

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio u.s. è stata pubblicata la Legge n. 26/2026 (clicca qui) di conversione del D.L. 200/2025 (disposizioni in materia di termini normativi – cfr. News n. 6 del 6 febbraio 2026 – par. 5).

Tra le proroghe introdotte in sede di conversione – e in vigore dal 1° marzo 2026 – si evidenziano le seguenti:

–    il termine per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2023-2025 è prorogato al 31 dicembre 2028. Il triennio formativo 2026-2028 e il relativo obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026 (art. 5 c. 9-bis);

–    con una modifica dell’art. 4 c. 6 del D.L. n. 198/2022, convertito dalla L. n.14/2023, è resa permanente l’applicazione (inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2025 – cfr. Decreto Milleproroghe clicca qui) delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie – disposte con gli articoli 2 e 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022 (art. 5, comma 10- quinquies). Tali modalità si applicano anche all’invio del numero di ricetta elettronica (NRE) mediante posta elettronica (come previsto dall’articolo 4, comma 6, del citato D.L. 198/2022).

In proposito si rammenta che l’articolo 2 della citata ordinanza n. 884 del 2022 prevede che l’assistito, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, può chiedere allo stesso medico il rilascio del promemoria dematerializzato tramite posta elettronica certificata o tramite posta elettronica ordinaria ovvero l’acquisizione del numero di ricetta elettronica tramite SMS, tramite applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini o tramite comunicazione telefonica. Il successivo articolo 3 dispone che l’assistito, per comunicare i dati della ricetta elettronica alla farmacia prescelta, può ricorrere alla posta elettronica, a sms o ad applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini, oppure a mera comunicazione alla farmacia.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

Pubblicazione: 23/03/2026
Ultimo aggiornamento: 23/03/2026