
News n. 14/2026
5 marzo 2026
SOMMARIO:
- ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E NORMATIVA DI SETTORE
- CORSI, EVENTI E MASTER IN SCADENZA
- NOTIZIE DALL’ENPAF
- NOTIZIE DALL’ONAOSI
- ALTRE NOTIZIE
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- ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E NORMATIVA DI SETTORE:
Ø TAR CAMPANIA – Sent. n. 89/2026: distribuzione all’ingrosso
Si informa che il TAR Campania (Sezione Ottava), con sentenza n. 89 del 2026, ha approfondito la disciplina vigente per il rilascio dell’autorizzazione di medicinali per uso umano, che è di derivazione eurounitaria.
Nello specifico, il giudizio in oggetto riguardava il diniego della Regione Campania di rilascio di autorizzazione per l’attività di distribuzione all’ingrosso di farmaci in qualità di depositario ai sensi dell’art. 108 del d. lgs. n. 219/2006.
Per affrontare le varie problematiche emerse i giudici hanno analizzato la disciplina vigente, sottolineando che in materia rilevano gli artt. 100 e ss. del d.lgs. n. 219/2006, che demandano il potere autorizzatorio alla Regione (o alla Provincia autonoma ovvero alle altre Autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle province autonome) e che stabiliscono le condizioni necessarie per il rilascio.
Sul piano tecnico-operativo, il decreto del Ministero della Salute in data 6 luglio 1999 — anteriore al d.lgs. n. 219/2006 e adottato in attuazione del previgente d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 538 — aveva già individuato “linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione” dei medicinali per uso umano. Tali indicazioni, pur risalenti, hanno storicamente orientato la predisposizione di modelli e schemi ispettivi ministeriali, utilizzati in concreto nella prassi come check-list per la verifica dei requisiti in sede di ispezione.
I Giudici hanno, tuttavia, evidenziato che, ai fini dell’interpretazione conforme della normativa nazionale alla disciplina sovranazionale, assumono rilievo decisivo le Linee guida della Commissione europea del 5 novembre 2013 sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano (2013/C 343/01), adottate in attuazione delle pertinenti disposizioni della direttiva 2001/83/CE (artt. 84 e 85-ter), “per tenere conto dei recenti progressi” nelle pratiche di stoccaggio e distribuzione nell’Unione Europea dei medicinali per uso umano.
Ne consegue che l’interpretazione delle prescrizioni richiamate nel verbale ASL deve conformarsi al quadro regolatorio sovranazionale, che costituisce il parametro tecnico-regolatorio per la stessa nozione di “buona pratica di distribuzione” cui deve ispirarsi l’attività ispettiva preliminare rispetto al rilascio dell’autorizzazione.
La sentenza ha precisato che non si rinviene alcun fondamento normativo in ordine sia alla natura vincolante del “parere” dell’ASL sia al coinvolgimento della stessa “poiché il legislatore italiano si limita a prescrivere che l’autorizzazione deve rilasciarsi “previa ispezione del magazzino” (art. 103 del D. Lgs. 219/2006 citato), in considerazione delle condizioni imposte dalla direttiva eurounitaria che riguardano anche l’adeguatezza dei locali e delle attrezzature utilizzati per lo svolgimento delle attività”.
Pertanto, la Regione non avrebbe dovuto recepire l’esito dell’ispezione senza motivare in modo autonomo il proprio provvedimento.
Venendo agli specifici requisiti indicati nel verbale di ispezione a sostegno dell’esito “negativo”, i Giudici hanno rilevato che:
– in relazione alla “mancanza di separazione tra area di ingresso e area di uscita delle merci”, deve essere richiamato il paragrafo 3.2 delle buone pratiche di distribuzione europee (2013/C 343/01) secondo cui la “separazione fisica” tra ambienti può essere sostituita da “qualsiasi sistema che sostituisca la separazione fisica, quali la separazione elettronica basata su un sistema informatizzato, deve fornire una sicurezza equivalente ed essere convalidato”;
– in relazione “all’accertamento di “scaffalature” occupate da un gran numero di scatole contenenti dispositivi medici, la semplice presenza, al momento dell’ispezione, di dispositivi medici sui detti scaffali non dimostra un difetto intrinseco dei requisiti di idoneità dei locali ma, al più, avrebbe potuto giustificare, in caso di rilascio dell’autorizzazione, l’imposizione di prescrizioni organizzative e una successiva verifica di conformità, non già un diniego radicale: nessuna norma stabilisce, peraltro, che il deposito debba essere “vuoto” o privo di qualsiasi altra merce prima ancora del rilascio del titolo;
– riguardo alla pretesa “carenza” relativa alla planimetria e alla presenza del locale indicato come “Laboratorio controllo qualità”, si tratta di rilievi che confermano lo spirito meramente formalistico con il quale è stata svolta l’ispezione visto che non risulta motivata in alcun modo concretamente la relazione logica tra la presenza del laboratorio e la pretesa inidoneità del magazzino.
In relazione, invece, alla contestata assenza di indicazione della superficie del magazzino, il Collegio ha sottolineato che le superfici risultano comunque indicate nella relazione tecnico-descrittiva allegata all’istanza di autorizzazione e che l’art. 101 del citato decreto del 2006 richiede locali “idonei e sufficienti” in rapporto allo scopo e non l’adempimento grafico per ogni vano o misure soglia specifiche.
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A tal proposito, si coglie l’occasione per comunicare che la Regione Puglia ha istituito una apposita commissione incaricata per la revisione dei vigenti “Verbali di ispezione farmacie, esercizi commerciali legge 248/2006 (parafarmacie) e depositi di distribuzione all’ingrosso di farmaci per uso umano e gas medicinali”, approvati con D.D. n. 411 del 30.06.2016 e successiva D.D. integrativa n. 417 del 4 luglio 2016 afferente “i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi, a valenza igienico-sanitaria, relativi alle farmacie, alle attività commerciali di cui alla legge 248/2006 e alle attività all’ingrosso di medicinalie gas per uso umano”.
Sarà cura di quest’Ordine tornare sull’argomento per fornire gli aggiornamenti del caso.
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Ø Sentenza Consiglio di Stato Sez. III n. 1111/2026: nuovi orientamenti sulla pianificazione farmaceutica territoriale.
Si informa che il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 1111/2026, pubblicata il 11 febbraio 2026 (clicca qui), in riforma della sentenza del TAR Campania, si è espresso in merito ad una complessa controversia relativa alla localizzazione di una nuova sede farmaceutica nel Comune di Teverola ed il presunto sconfinamento di questa nella zona di pertinenza di un’altra farmacia.
I Giudici di secondo grado, discostandosi dall’orientamento del Giudice di prime cure, ha sancito il superamento del concetto “eccessivamente formalistico” di pianta organica in favore di una nozione dinamica di programmazione territoriale del servizio farmaceutico, flessibile e funzionale all’effettivo soddisfacimento dei bisogni della popolazione.
Sul punto, l’Organo giudicante ha rimarcato che il D.L. n. 1/2012 (cd. “Cresci Italia”) “ha introdotto significative misure di snellimento e semplificazione nella legislazione farmaceutica soppiantando, inter alia, l’ormai obsoleto concetto di pianta organica delle farmacie con una nozione più flessibile di programmazione territoriale funzionale al soddisfacimento delle esigenze della popolazione residente (criterio demografico)” e, segnatamente, nell’incidere sull’art. 2 della legge n. 475 del 1968, il suddetto decreto ha stabilito che il Comune, al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, sentito l’azienda sanitaria e l’Ordine territoriale “identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.
Tale approccio, che sancisce il superamento del dato formale della pianta organica, si pone in linea di continuità con il precedente orientamento della medesima sezione, in base al quale “secondo la giurisprudenza consolidatasi dopo la riforma del 2012, il concetto di “pianta organica” è stato superato, non essendo più richiesta una rigorosa perimetrazione del territorio ove collocare la sede farmaceutica di nuova istituzione, con l’indicazione, cioè, dei precisi confini, essendo sufficiente anche la mera indicazione della località/zona in cui è ubicata la farmacia. Si è osservato sul punto che, sul piano terminologico, attualmente appare essere stata abbandonata persino la nozione di zona, sostituita sempre più spesso dal concetto di ambito di pertinenza, inteso come area di utenza che la farmacia è deputata a servire (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 29gennaio 2018, n. 613). Ciò significa che la funzione della perimetrazione è quella di fornire uno strumento per consentire la localizzazione della farmacia all’interno della propria zona (oltre che a distanza di almeno 200 metri dalle altre già insediate), rispettando un disegno di massima volto ad assicurare, attraverso la diffusione degli esercizi sul territorio, una ottimale accessibilità al servizio farmaceutico, essendo poi gli utenti liberi di rivolgersi a qualsiasi esercizio di loro preferenza (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 12 aprile2023 n. 3665). Ne consegue che il criterio prioritario è divenuto quello dell’equa distribuzione sul territorio, mentre nulla si dice a proposito della definizione esatta dei confini di ciascun esercizio; anzi, nella terminologia usata è venuto meno anche il termine sede sostituito dal termine zona, lasciando supporre che ciò abbia una valenza non solo lessicale e formale, ma di tipo sostanziale”. (Cons. Stato Sez. III sent. n. 6141/2024).
La programmazione territoriale, dunque, pur non assegnando una precisa ubicazione a ciascuna farmacia, assegna “una porzione di territorio (sede farmaceutica), più o meno ampia, definita sommariamente attraverso le indicazioni che richiamano a località, frazioni, quartieri et similia, ove l’aspetto prevalente, salvo il limite della distanza legale minima, è essenzialmente l’idoneità della sede prescelta a soddisfare le esigenze della popolazione residente” (Cons. Stato sez. III 23 febbraio 2024 n. 1779).
Secondo l’esegesi ormai consolidata, pertanto, l’esercizio del potere pianificatorio comunale non avviene secondo un criterio rigorosamente geo-cartografico, bensì per zone di pertinenza che individuano bacini di utenza, “salvo ovviamente la pianificazione comunale non ritenga motivatamente di dover delimitare in modo rigoroso tali confini”.
Nel solco di tale ricostruzione, il Consiglio di Stato ha richiamato un conferente riferimento giurisprudenziale secondo cui “la necessità che si faccia riferimento non alla mera fissazione di confini fra zone riservate alle singole farmacie, bensì all’equilibrio dell’offerta fra le diverse aree, e la circostanza che la medesima via sia stata esplicitata come linea di confine tra due aree di pertinenza di due farmacie, senza specificazione circa la riferibilità all’una o all’altra sede e senza specificazione dei numeri civici (senza specificazioni di alcun tipo, a dire il vero), comporta che non possa applicarsi il criterio della mezzeria, come vorrebbe l’appellante, ma che quella via sia da considerarsi “promiscua”, ascrivibile, quindi, “ambo i lati” indifferentemente all’una e all’altra sede, con l’obbligo di rispettare la distanza minima legale dei 200 metri” (Cons. Stato sez. III 2 maggio 2022 n. 3410).
Il Consiglio di Stato, in conclusione, ha chiarito che per pianificare correttamente può bastare anche la sola indicazione della località/zona in cui sorgerà la farmacia, in quanto “la collocazione della nuova sede farmaceutica in area già servita da preesistenti esercizi non è di per sé illegittima, laddove giustificata dall’entità della popolazione interessata, poiché, se è vero che l’aumento delle farmacie risponde allo scopo di estendere il servizio farmaceutico alle zone meno servite, è altresì vero che tale indicazione non è tassativa né esclusiva, stante il prioritario criterio dell’equa distribuzione sul territorio” (v. ex multis Cons. St. sez. III 27 agosto 2014 n. 4391).
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- CORSI, EVENTI E MASTER IN SCADENZA:
Ø “DIETA MEDITERRANEA: SALUTE, TERRITORIO E PROFESSIONI IN RETE”, Bari 13 marzo 2026 – ore 14:00 / 16:30 – Sala Auditorium dell’Ordine
Si informa che il 13 marzo p.v. dalle 14.00 alle 16.30, presso l’Auditorium dell’Ordine, si svolgerà l’evento, promosso e organizzato dagli Stati generali dei Giovani – Terra di Bari dal titolo:
“DIETA MEDITERRANEA: SALUTE, TERRITORIO E PROFESSIONI IN RETE”
L’evento, che ha ricevuto il patrocinio dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Bat, si articolerà in tre sessioni di lavoro, secondo il seguente programma:
ore 14:00 Saluti Istituzionali
ore 14:30 Sessione I – Salute e stili di Vita “La dieta mediterranea come presidio di salute pubblica
ore 15:15 Sessione II – Economia, territorio e filiera “Dieta mediterranea e valore economico del territorio”
ore 15:45 Sessione III – Diritto, etica e valorizzazione “Tutela del patrimonio mediterraneo tra diritto e cultura”
Conclusioni
Un pomeriggio di confronto tra istituzioni, professionisti sanitari, mondo accademico ed economico per parlare di dieta mediterranea come modello di salute pubblica, leva di sviluppo territoriale e patrimonio culturale da tutelare.
Dalla prevenzione al ruolo del farmacista e del medico, dalle evidenze scientifiche alla valorizzazione economica della filiera agroalimentare: un dialogo multidisciplinare per costruire rete e visione.
🎯Evento a capienza limitata – Registrazione obbligatoria
👉 Iscriviti qui: https://forms.gle/PDdv4pVaTA8VCY4Q9
Per visionare la locandina clicca qui
Considerata l’autorevolezza dei relatori e la rilevanza dei temi che verranno trattati, si invitano tutti gli iscritti a partecipare.
Ø HEADS – Executive Master in Health Economics & AI for Decision Support – scadenza 27 marzo 2026 – scadenza 27 marzo 2026
Si informa che LIUC Business School, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Milano, ha realizzato l’Executive Master in Health Economics & AI for Decision Support (HEADS), dedicato allo sviluppo di competenze avanzate in Health Technology Assessment (HTA), valutazioni economiche in sanità e strumenti di Intelligenza Artificiale generativa applicati ai processi decisionali.
HEADS si propone di formare professionisti in grado di interpretare il valore clinico, economico e organizzativo delle tecnologie sanitarie, integrando strumenti tradizionali e soluzioni basate su AI generativa.
Il percorso si rivolge a professionisti di market access, farmacia ospedaliera e territoriale, istituzioni sanitarie, aziende healthcare e società di consulenza.
L’avvio è previsto per il 15 aprile 2026. Le iscrizioni sono aperte fino al 27 marzo 2026.
Per informazioni e brochure: LIUC Business School – Executive Master HEADS https://www.liucbs.it/catalogo/heads/ .
Ø Master Universitario Interateneo di II Livello in Farmacia clinica e Pharmaceutical care – Università degli studi di Torino – scadenza 11 marzo 2026 h. 15:00
Si informa che sono aperte le preiscrizioni al Master di II Livello in Farmacia clinica e Pharmaceutical care, organizzato dall’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco, in collaborazione con l’Università degli Studi di Pavia e l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
Il Master, di durata annuale, ha come obiettivo generale quello di fornire al Farmacista, che già lavora in ambito ospedaliero o che intende operarvi, le conoscenze teoriche e pratiche proprie della Clinical Pharmacy e della Pharmaceutical care atte a consentire la diffusione di queste discipline all’interno delle Aziende Sanitarie Italiane ed una pratica sistematica delle stesse da parte del Farmacista Ospedaliero.
Il programma del corso è articolato nelle seguenti macroaree:
Ø Organizzazione e funzioni cliniche di una farmacia ospedaliera.
Ø Gestione clinica del Medicinali e dei Dispositivi Medici
Ø Galenica Clinica
Ø Clinical Governance nella Farmacia Ospedaliera
Ø Farmacia Clinica
Ø Pharmaceutical Care.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti si consiglia di consultare il sito dell’Università (clicca qui).
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- NOTIZIE DALL’ENPAF:
Ø COPERTURA TCM- Temporanea Caso Morte
Si ricorda che dal 1° febbraio u.s. decorre la nuova annualità assicurativa della copertura di TCM – Temporanea Caso Morte, garantita gratuitamente dall’ENPAF.
La copertura TCM rientra, infatti, nell’articolato sistema di tutele di welfare integrato, erogate dall’ENPAF tramite il fondo sanitario EMAPI. Tali coperture, con oneri interamente a carico del bilancio dell’Ente, sono automaticamente attivate, senza necessità di presentare alcuna domanda, a prescindere dell’aliquota contributiva versata, ma a condizione della regolarità negli adempimenti contributivi.
Nello specifico la TCM – Temporanea Caso Morte è una garanzia assicurativa finalizzata alla tutela dei familiari dell’iscritto o del pensionato. La stessa prevede, infatti, l’erogazione di un capitale agli eredi legittimi e testamentari in caso di decesso dell’assicurato per qualsiasi causa, purché avvenuto nel periodo di validità della copertura.
La misura, che ha lo scopo di garantire un sostegno economico immediato ai familiari, contribuendo a fronteggiare le prime necessità conseguenti all’evento luttuoso, è stata attivata dal 1° gennaio 2021 in favore di tutti gli iscritti e titolari di pensione diretta Enpaf che, alla data di inizio copertura, non abbiano compiuto i 75 anni di età.
Per i decessi che si sono verificati fino al 31 gennaio 2023, l’importo riconosciuto è pari ad € 11.500,00.
Per i decessi dal 1° febbraio 2023, l’importo riconosciuto è pari ad € 7.050,00.
Fino al 31 marzo 2026 è possibile aderire per la prima volta alla Copertura Aggiuntiva Individuale, incrementando – a titolo volontario con onere aggiuntivo a carico dell’interessato – la somma già garantita da Enpaf con la copertura attivata in forma collettiva.
È possibile scegliere tra 2 opzioni, i cui contributi annuali sono fissi a prescindere dall’età anagrafica:
- OPZIONE A: contributo annuale € 69
- OPZIONE B: contributo annuale € 130
Il contributo da versare rimane appunto fisso; varia, invece, la somma assicurata che è inversamente proporzionata all’età dell’assicurato al momento del decesso ed è in aggiunta a quella garantita dalla Copertura base.
Per la sola copertura Aggiuntiva Individuale è previsto un periodo di carenza di un anno dalla data di prima adesione.
Per verificare la somma assicurata in base all’età clicca qui
Il diritto all’indennizzo è soggetto al termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data dell’evento.
MODALITÀ OPERATIVE:
ü Come aderire alla copertura aggiuntiva volontaria
ü Come richiedere il capitale assicurato TCM
Ø CONTRIBUTO PER I FARMACISTI SPECIALIZZANDI: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONFERMA 150.000 EURO DI STANZIAMENTO PER IL 2026
Si informa che il Consiglio di Amministrazione dell’Enpaf ha confermato anche per il 2026 uno stanziamento di € 150.000,00 destinato ai farmacisti iscritti all’Ente che frequentano una scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera o equipollente.
Possono richiedere il contributo i farmacisti iscritti all’Enpaf che abbiano frequentato un corso di specializzazione nel settore farmaceutico durante l’intero anno accademico per il quale richiedono il contributo. Se la richiesta riguarda il primo anno di corso, è sufficiente che l’iscrizione all’Enpaf sia attiva per almeno uno dei due anni che compongono l’anno accademico.
È richiesta la regolarità accademica e contributiva.
L’importo del contributo varia in base alla condizione economica e lavorativa dello specializzando:
– in caso di attività lavorativa prevalente, il contributo può arrivare fino a € 3.500,00, con modulazione per fasce reddituali;
– per gli specializzandi prevalentemente disoccupati, il sostegno può raggiungere € 7.000,00 sulla base delle fasce ISEE.
Il regolamento dell’iniziativa prevede inoltre una maggiorazione dell’importo per gli iscritti che versano contributi previdenziali all’ENPAF, con un meccanismo premiale legato al livello di contribuzione.
Le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione e accolte fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione e può essere richiesto ogni anno durante tutta la durata del corso di specializzazione.
Il nuovo regolamento e la modulistica sono disponibili sul sito dell’Enpaf dal 27 febbraio.
Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata: clicca qui
Ø RICONGIUNZIONE CONTRIBUTIVA
La Circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026 fornisce nuove indicazioni sulla possibilità di ricongiungere i contributi versati alla Gestione Separata INPS con quelli delle Casse professionali, tra cui l’ENPAF.
Gli iscritti che hanno versato sia alla Gestione Separata sia all’ENPAF, possono valutare il trasferimento dei contributi da una gestione all’altra, consolidando la propria posizione previdenziale e ottimizzando il calcolo della pensione.
La domanda va presentata direttamente all’Ente presso cui si intendono trasferire i contributi e ha carattere esplorativo e non vincolante.
Per ulteriori informazioni e per reperire la modulistica clicca qui
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- NOTIZIE DALL’ONAOSI:
Si informa che anche per quest’anno la Fondazione ONAOSI ha provveduto ad inviare a tutti gli iscritti volontari all’ONAOSI, in regola al 31.12.2025, la modulistica già precompilata utile al rinnovo della quota 2026 la cui scadenza del termine è il 31 marzo 2026.
A tal fine si ritiene utile trasmettere per opportuna conoscenza il testo dell’informativa allegata alla richiesta di pagamento, che contiene dettagliate informazioni sull’adempimento della quota 2026. L’informativa è scaricabile anche dal nostro sito ufficiale www.onaosi.it
Si ricorda che l’iscrizione e la regolarità di contribuzione costituiscono condizioni indispensabili per l’accesso alle prestazioni e ai servizi della Fondazione.
Il mancato ricevimento della modulistica non esonera il contribuente dal versamento del contributo per l’anno in corso.
Il nuovo Statuto entrato in vigore in data 08 agosto 2025 ha confermato e introdotto, tra le altre, due importanti novità.
Possibilità di iscriversi come Contribuente volontario alla Fondazione ONAOSI entro il decimo anno dalla prima iscrizione al proprio Albo professionale.
Si ricorda, altresì, che il 2026 è l’ultimo anno in cui si possono iscrivere come contribuenti volontari i Sanitari iscritti per la prima volta all’Ordine Professionale di appartenenza nell’anno 2016, per effetto delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Onaosi all’art. 5 commi 7 e 8 che, si riportano di seguito a titolo di promemoria:
“Per i contribuenti volontari il contributo è stabilito in cifra forfetaria annuale, e rapportata alla anzianità di iscrizione agli albi dei rispettivi ordini professionali e al reddito complessivo individuale dell’anno precedente. La quota di prima iscrizione è calcolata in dodicesimi in riferimento alla data di accoglimento della domanda di iscrizione alla contribuzione volontaria”.
“I contribuenti volontari che si iscrivano all’ONAOSI dopo il quinto anno di iscrizione all’albo professionale dovranno all’atto dell’iscrizione versare alla Fondazione una somma supplementare pari alle quote arretrate successive al quinto anno; trascorso inutilmente il termine di dieci anni dalla prima iscrizione all’albo, la domanda di iscrizione volontaria non è accoglibile. Ai fini delle prestazioni in denaro, di cui all’art. 2 comma 3 ad eccezione della lettera f), l’anzianità contributiva decorre dalla data di accoglimento dell’iscrizione”.
Regolarizzazione posizioni di Sanitari che hanno perso lo status di Contribuente dell’ONAOSI negli ultimi tre anni – termine inderogabile entro e non oltre l’8 agosto 2026.
I Sanitari che hanno perso lo status di contribuente per morosità negli ultimi tre anni possono regolarizzare la loro posizione ONAOSI versando le annualità mancanti entro e non oltre 12 mesi dall’approvazione del nuovo Statuto intervenuta in data 8 agosto 2025.
Nello specifico sono interessati alla suddetta sanatoria i Sanitari già iscritti alla Fondazione:
– in qualità di contribuenti obbligatori in quanto ex pubblici dipendenti in servizio fino al 31/12/2022;
– in qualità di contribuenti volontari in regola con i versamenti al 31/12/2022.
Gli uffici amministrativi della Fondazione sono a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento anche telefonico, tutti i giorni dal lunedì al mercoledì (9.00 – 13.00; 15.00 – 17.00) – giovedì e venerdì (9.00 – 13.00) ai seguenti numeri: 075 58.69.235 – 075 5002091 – centralino 075 5869511 – e-mail: contributi@onaosi.it
Si segnala, altresì, l’attivazione dell’Area Riservata agli iscritti tramite l’accesso al seguente indirizzo: https://areacontribuenti.onaosi.it
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- ALTRE NOTIZIE:
Ø RECLUTAMENTO FARMACISTI: VERIFICA IDENTITÀ E ISCRIZIONE ALL’ALBO.
Alla luce di alcune segnalazioni pervenute e relative alla candidatura professionale da parte di soggetti non iscritti all’albo, la Federazione richiama l’attenzione dei datori di lavoro che effettuano colloqui per il reclutamento di farmacisti sulla necessità di adottare le seguenti misure di cautela.
In primo luogo, si consiglia di analizzare con grande attenzione i curricula o le candidature che pervengono – anche attraverso canali social – e, prima di procedere alla convocazione del candidato, si raccomanda di verificare preventivamente, sulla base del nominativo fornito, la presenza dello stesso nell’Albo unico nazionale, consultabile cliccando qui.
Nel caso in cui tale preliminare riscontro abbia esito positivo, prima di iniziare il colloquio, è necessario verificare l’identità del candidato attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità, anche al fine di riscontrarne la relativa corrispondenza con il curriculum vitae presentato.
Qualora si rinvengano candidature da parte di soggetti non in possesso dei requisiti di legge ovvero situazioni sospette, è doveroso che il datore di lavoro proceda, senza indugio, a segnalare alle Autorità inquirenti e a quest’Ordine l’accaduto per gli accertamenti del caso.
Ø AGGIORNAMENTO TABELLE STUPEFACENTI (D.M. 10 FEBBRAIO 2026)
Si fa seguito alla News n. 5/2026 del 29 gennaio 2026, per segnalare l’aggiornamento delle tabelle stupefacenti di cui al DPR 309/1990, disposto con D.M. 10 febbraio 2026 (clicca qui).
L’aggiornamento – a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale e sul territorio nazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa e in Italia – riguarda la Tabella I e la Tabella IV dove trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno, oggetto di abuso e come tali non commercializzabili nelle farmacie.
In particolare, si segnala:
- l’inserimento nella Tabella I delle sostanze: 2C-EF; 1′-etil-HHC; 4-HO-MPT; HHC-C8; 2-Br-HHC; mefenaqualone; etilene isotonitazepina e della specifica indicazione delle sostanze: MDMB-PINACA; ADMB-5en-HEXINACA; MMB-PINACA; EDMB-4en-PINACA; CH-BINACA; CUMIL-FUBINACA; 3′,4′-dimetil-α-PVP;
- l’inserimento, nella Tabella IV, delle sostanze: etilbromazolam; CL-218,872 e clonazafone.
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Si ricorda che dal 2024 sul sito istituzionale dell’Ente (www.ordinefarmacistibaribat.it) è attiva la sezione “SEGNALAZIONI” in cui vengono pubblicati e aggiornati costantemente i casi di SMARRIMENTO, FURTO DI TIMBRI E RICETTARI, FALSIFICAZIONE RICETTE (clicca qui).
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Cordiali saluti.
Il Presidente
Luigi D’Ambrosio Lettieri
