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Indizione bando di concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche – Determinazione del Dirigente SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI e ASSISTENZA 11 aprile 2025 n. 33 – CHIARIMENTI

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Prot. n. 202501730

Bari, 13 giugno 2025

A TUTTI GLI ISCRITTI

ALL’ALBO

OGGETTO: Indizione bando di concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche – Determinazione del Dirigente SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI e ASSISTENZA 11 aprile 2025 n. 33 – CHIARIMENTI

Facendo seguito a quanto comunicato in merito all’oggetto con nota prot. n. 202501228 del 15.4.2025 e a seguito di richieste di chiarimenti pervenute all’Ordine da parte di farmacisti iscritti, si ritiene opportuno fornire chiarimenti sui criteri di valutazione dei titoli.

In proposito l’art.13 del Bando richiamato in oggetto prevede che la valutazione dei titoli viene effettuata secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 298/1994 e ss.mm.ii che, all’art. 5, elenca espressamente, come segue, le attività che sostanziano i“titoli relativi all’esercizio professionale”da valutarsi ai fini dell’assegnazione di punteggio:

  1. attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico;
  2. attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico, attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico;
  3. attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, attività di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, attività di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, attività di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all’ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome.

Tenuto conto che il D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. Decreto Bersani) convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 n. 248 , all’art. 5 disciplina la vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione negli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f) e che la Circolare Ministero della Salute 3 ottobre 2006 n. 3 ha previsto, altresì, la presenza obbligatoria, con funzioni di “responsabile” di almeno un farmacista per tutto l’orario di apertura delle parafarmacie, lo scrivente con nota prot. n. 202501343 del 29 aprile 2025 ha affidato alla FOFI le valutazioni in merito alle iniziative finalizzate all’aggiornamento dei “titoli relativi all’esercizio professionale” di cui all’art. 5 del DPCM n. 298 del 30 marzo 1994, i quali dovrebbero essere integrati con l’attività svolta dal farmacista responsabile o collaboratore di esercizio di vicinato di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”e con la conseguente assegnazione di un punteggio. Tanto al fine di evitare la violazione dei principi di equità e uguaglianza espressamente sanciti dall’art. 3 della Costituzione italiana.

La FOFI, con nota prot. n. 202504468 del 9.5.2025 ha fornito riscontro a quest’Ordine affermando che:

“Con riferimento alla nota di codesto Ordine di cui all’oggetto, si evidenzia quanto segue.Come è noto, in occasione del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio di cui alla determinazione n. 7823 del 5.4.2023 della Regione Emilia-Romagna, la Federazione ha avviato interlocuzioni istituzionali con i competenti Uffici del Ministero della salute, rappresentando la necessità di procedere ad un aggiornamento dei criteri di valutazione dei titoli, con particolare riferimento a quelli relativi all’esercizio professionale.

In particolare, nelle predette interlocuzioni, è stata evidenziata l’esigenza di tenere in considerazione le numerose riforme approvate negli ultimi anni e che riguardano le funzioni professionali e gli ambiti di attività del farmacista (ad es. esercizio in parafarmacia, abilitazione vaccinale, erogazione servizi in farmacia, ecc…).

La scrivente sta continuando, con sollecitudine, a ribadire l’urgenza di tale intervento in tutte le opportune sedi istituzionali e avrà cura di tenere informato codesto Ordine sugli sviluppi futuri”.

Si evidenzia, inoltre, che il bando in oggetto all’art. 10 (ADEMPIMENTI PRECEDENTI LA PROVA ATTITUDINALE) così recita:

“Il responsabile del procedimento trasmette alla Commissione l’elenco dei concorrenti ammessi a sostenere la prova attitudinale.La Commissione, ai sensi del D.P.C.M. n. 298/1994 e ss.mm.ii., prima dell’espletamento della prova attitudinale,determina i criteri per la valutazione dei titoli per quantonon espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigentee li rende noti mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica concorsuale messa a disposizione dalla Regione Puglia.I suddetti criteri saranno contenuti in apposito documento verbale della Commissione che sarà pubblicato sui portali della Regione Puglia agli indirizzihttps://concorsi.regione.puglia.it/bandi-avvisi-regionaliehttps://concorsi.regione.puglia.it/bandi-avvisi-regionali.”

Sarà cura di quest’Ordine, pertanto, rappresentare alla Commissione esaminatrice, una volta insediata, le argomentazioni e le richieste contenute nella presente nota.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Luigi D’Ambrosio Lettieri

(La firma è omessa ai sensi dell’art. 3

c. 2 del D.lgs. 12/02/1993 n. 39)

 

 

Pubblicazione: 11/04/2025
Ultimo aggiornamento: 20/12/2025