Foratura dei lobi auricolari in Farmacia e presso gli esercizi commerciali – disposizioni normative della Regione Puglia (DGR n. 983 del 6 luglio 2016, BURP n. 85 del 20.07.2016).

Prot. n. 202503012
Bari, 15 ottobre 2025
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO
Oggetto: Foratura dei lobi auricolari in Farmacia e presso gli esercizi commerciali – disposizioni normative della Regione Puglia (DGR n. 983 del 6 luglio 2016, BURP n. 85 del 20.07.2016).
Facendo seguito e riferimento alle numerose segnalazioni pervenute per le vie informali a quest’Ente circa l’inosservanza delle disposizioni che disciplinano l’attività di foratura dei lobi, eseguita presso le farmacie e le parafarmacie delle province di Bari e Bat , si ritiene necessario rammentare quanto segue.
Nell’ambito della Regione Puglia, l’attività diforatura dei lobi auricolari èespressamente disciplinata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 983 del 6 luglio 2016 , pubblicata sulBollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 85 del 20 luglio 2016 , con la quale sono state approvate apposite Linee guida (CLICCA QUI) che stabiliscono i criteri, le competenze e le condizioni igienico sanitarie indispensabili per svolgere tale attività in condizioni di sicurezza.
Di seguito si riepilogano le principali prescrizioni, le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa:
PRINCIPALI NORME IGIENICO-SANITARIE
La foratura del lobo auricolare rientra tra le pratiche di piercing, per la cui esecuzione sono necessari gli opportuni accorgimenti igienico-sanitari. Tale pratica, soggetta a comunicazione preventiva al Comune e alla ASL di competenza (SCIA – cfr. Allegato 4 alle linee guida ), deve essere effettuata in locali o spazi dedicati (vano o box) e igienicamente idonei (ad es. pareti lavabili), con tecniche che garantiscano la sterilità del procedimento, previa acquisizione del consenso informato da parte del cliente (Allegato 2) o degli esercenti la patria potestà per 1 minori (Allegato 3).
La postazione di lavoro deve prevedere una sedia con braccioli la cui altezza permetta all’operatore di lavorare comodamente e un piano d’appoggio con superficie lavabile su cui poggiare l’occorrente per la foratura. 1 dispositivi da utilizzare devono essere sterili, del tipo a cartuccia monouso, con pre-orecchino sterile incapsulato, in materiale atossico, anallergico e con superfici regolari. Prima della foratura, l’operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l’integrità. La foratura è consentita solo se la cute è integra e previa sanificazione del lobo con disinfettante.
L’attività deve essere svoltain uno spazio dedicato all’interno dell’esercizio, che risponda a precisi requisiti di igiene e sicurezza espressamente definiti dalle linee guida.
È inoltre fattodivieto assoluto di effettuare la foratura in ambienti promiscui o non conformi ai requisiti igienici previsti.
FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE INCARICATO
La foratura dei lobi auricolari può essere effettuataesclusivamente da personale in possesso di adeguata formazione .
In particolare, è richiesto che gli operatori, inclusi i farmacisti, abbianofrequentato specifici corsi di formazione teorico-pratici finalizzati all’acquisizione di adeguate conoscenze relativamente agli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno alla salute che possono derivarne.
I corsi di formazione sono promossi ed erogati dalla Regione Puglia attraverso il Dipartimento di Prevenzione della Asl e/o attraverso soggetti, Enti o Associazioni dallo stesso autorizzati.
La formazione deve essere documentabile e conservata agli atti per eventuali controlli da parte degli organi competenti.
ULTERIORI PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
L’operatore, prima di procedere alla foratura dei lobi è tenuto a chiedere se l’utente sia affetto da eventuali patologie (diabete, difetti di coagulazione o di cicatrizzazione, positività per HBV, HCV, HIV, etc.), al fine di valutare la sua Idoneità alla pratica richiesta. Inoltre, come già evidenziato, deve fornire la scheda Informativa corredata di informazione al cliente e acquisire il consenso informato opportunamente sottoscritto (cfr. Allegati n. 1 e 2 alle Linee Guida ).
Per i minori di 18 anni occorre il consenso da parte del genitore o del tutore (cfr Allegato 3 alle linee guida à CLICCA QUI)
Gi operatori devono lavarsi le mani con acqua e sapone neutro all’inizio e al termine di ogni singola pratica, indossare guanti monouso sterili, camice, maschere protettive (DPI) e accertare che la pelle sulla quale si applicano i piercing sia integra. Il piercing deve essere evitato in presenza di infezioni della pelle, cicatrici in rilievo o malattie debilitanti, in gravidanza e in caso di allergia a metalli.
Tanto premesso, si invitano tutti i farmacisti interessati a svolgere il servizio di foratura dei lobi presso il proprio esercizio di farmacia o parafarmacia a prendere visione completa delle Linee guida approvate con DGR n. 983/2016, garantendo il rispetto di tutti i requisiti e le disposizioni ivi previste, al fine di tutelare la salute dell’utenza e la puntuale adesione alla normativa vigente.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Sen. Dott. Luigi d’Ambrosio Lettieri
La firma è omessa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.lgs 12/02/1993 , n. 39
