Farmaci agonisti del recettore GLP-1 (Saxenda®, Ozempic®, Wegovy®).

Prot. n. 202402228 Bari, 19 luglio 2024
A TUTTI GLI ISCRITTI
Oggetto: Farmaci agonisti del recettore GLP-1 (Saxenda, Ozempic, Wegovy).
Si segnala agli iscritti che in seguito alla riclassificazione dei medicinali agonisti del recettore GLP-1 disposta dall’AIFA (che li ha assoggettati a prescrizione medica ripetibile e non più a prescrizione riservata allo specialista), si è registrato sul territorio nazionale un aumento della domanda complessiva di tali farmaci, tale da indurre le competenti Autorità a svolgere attività di controllo finalizzate all’accertamento delle modalità di vendita/dispensazione, che potrebbero estendersi anche ai canali“online”.
Si evidenzia, in proposito, che studi clinici sull’utilizzo di tale classe di farmaci hanno evidenziato, tra i vari effetti collaterali, anche la possibilità di gravissime reazioni avverse, quali pensieri suicidari e pensieri di autolesionismo, che hanno determinato l’avvio da parte del PRAC (Comitato di sicurezza dell’Ema) di una revisione degliagonisti del recettore GLP-1 tra cuiOzempic (semaglutide), Saxenda (liraglutide) e Wegovy (semaglutide) (Fonte Aifa clicca qui ).
A tal riguardo, appare opportuno ricordare che la prescrizione e le valutazioni diagnostiche e posologiche dei “farmaci soggetti a prescrizione medica” e, nel caso di specie, dei medicinali agonisti del recettore GLP-1 , rimangono un atto che impegna la “diretta responsabilità” professionale ed etica del medico, mentre la dispensazione da parte del farmacista è inderogabilmente soggetta alla presentazione della relativa ricetta.
Pertanto, il farmacista che dispensa farmaci in assenza della prescritta ricetta medica, sostituendosi al medico nella diagnosi e nella prescrizione terapeutica, assume un comportamento espressamente vietato che configura il reato di esercizio abusivo della professione medica (art. 348 del codice penale) punito con la reclusione fino a sei mesi e la multa fino a € 516,46.
Inoltre, come previsto dall’art 148, comma 7 del D.lgs. n. 219/2006, il farmacista che contravviene alle suddette disposizioni commette un illecito amministrativo e, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da € 300 ad € 1800,00.
La reiterata o abituale dispensazione di farmaci in assenza di prescrizione medica, ove accertata, può determinare il configurarsi dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 113 del TULS, con conseguente decadenza dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia, oltre alle possibili sanzioni irrogate in sede disciplinare.
Si evidenzia, infine, chesui predetti farmaci può essere effettuato lo sconto sul prezzo di vendita alle sole condizioni disciplinate dagli artt. 11, comma 6, della Legge 27/2012 e 32 della L. n. 214 del 2011 (che prevedono adeguata informazione alla clientela degli sconti praticati e applicazioni degli sconti a tutti gli acquirenti in maniera indiscriminata). Condotte non conformi alle disposizioni innanzi richiamate, costituiscono violazione dell’art. 2598 cod. civ. e dell’art. 3 comma 2 lett. c) del Codice Deontologico del Farmacista [concorrenza sleale].
Si invitano, pertanto, i titolari e i direttori di farmacia al più scrupoloso rispetto dei vincoli imposti dalla legge, fornendo anche adeguata informazione ai propri collaboratori iscritti all’Albo.
Il Presidente
Luigi D’Ambrosio Lettieri
(La firma è omessa ai sensi dell’art. 3
c. 2 del D.lgs. 12/02/1993 n. 39)
