
Prot. n. 202602088 Bari, 13 luglio 2026
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO
OGGETTO: Emergenza Fentanyl – Richiamo alle misure di vigilanza, custodia e corretta gestione dei medicinali contenenti Fentanyl e altri oppioidi sintetici. Chiarimenti in merito agli obblighi di custodia.
In riscontro ai numerosi quesiti pervenuti a quest’Ordine concernenti l’obbligo di custodia in armadio chiuso a chiave dei medicinali contenenti Fentanyl, si rappresenta quanto segue.
Si evidenzia preliminarmente che l’obbligo di custodia in armadio chiuso a chiave, separato dalle altre sostanze medicinali, riguarda tutti i medicinali stupefacenti e psicotropi classificati nella Tabella dei Medicinali – Sezione A, di cui al DPR 9 ottobre 1990, n. 309.
Tra tali medicinali rientrano le preparazioni iniettabili di Fentanyl (fiale), il cui impiego è riservato all’ambito ospedaliero o a strutture sanitarie ad esso assimilabili.
Le Farmacie Ospedaliere che detengono tali medicinali sono tenute a:
- custodirli in armadio chiuso a chiave, separato dalle altre sostanze medicinali;
- registrare ogni movimentazione sul Registro di entrata e uscita delle sostanze e dei medicinali stupefacenti e psicotropi entro il termine di quarantotto ore dalla movimentazione, secondo quanto previsto dal DPR n. 309/1990.
Analogo obbligo grava sui reparti ospedalieri che detengono tali medicinali. I relativi registri e le giacenze sono soggetti a verifica periodica, almeno semestrale, da parte del Direttore della Farmacia ospedaliera o di un farmacista da lui delegato, secondo quanto previsto dall’art. 68 del DPR n. 309/1990.
Si precisa che i medicinali contenenti Fentanyl destinati all’impiego territoriale (ad esempio cerotti transdermici e altre forme farmaceutiche autorizzate per la dispensazione al pubblico) non sono soggetti all’obbligo di custodia in armadio chiuso a chiave previsto per i medicinali ricompresi nella Tabella dei Medicinali – Sezione A, fermo restando l’obbligo assoluto da parte del farmacista, in caso di prescrizione redatta su ricetta bianca non ripetibile (a pagamento) di:
- controllare l’autenticità della ricetta, la presenza del timbro e della firma del medico,
- controllare la validità della prescrizione nel limite massimo di 30 giorni (esclusa la data di rilascio),
- verificare che sulla base della posologia indicata, il quantitativo prescritto non superari i 30 giorni di terapia,
- accertare l’identità dell’acquirente, annotando nome, cognome ed estremi di un documento di riconoscimento.
- ritirare l’originale della ricetta al momento della dispensazione del farmaco,
- conservare la ricetta in farmacia per due anni a decorrere dalla data di dispensazione,
- adottare ogni misura organizzativa idonea a prevenirne sottrazioni, smarrimenti o usi impropri.
***
Si ha cura di trasmettere un articolo pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno in data 10.7.2026 relativo all’oggetto (clicca qui).
Cordiali saluti.
Il Presidente
Luigi D’Ambrosio Lettieri
(La firma è omessa ai sensi dell’art. 3
- 2 del D.lgs. 12/02/1993 n. 39)
Allegati
