CAMICI IN FARMACIA – CHIARIMENTI

Prot. n. 202502130 Bari, 23 luglio 2025
Resp. GM
A TUTTI GLI ISCRITTI
ALL’ALBO
OGGETTO: CAMICI IN FARMACIA – CHIARIMENTI
Facendo seguito e riferimento ad alcune segnalazioni pervenute a questo Ente in relazione all’oggetto, si evidenzia quanto segue.
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Deontologico del Farmacista recante “Distintivo professionale e camice bianco”:
1. Nell’esercizio dell’attività professionale al pubblicoil farmacista ha l’obbligo di indossare ilcamice bianco unitamente aldistintivo professionale e ad untesserino identificativo con indicazione del nome, del cognome, nonché del numero di iscrizione all’Albo e dell’Ordine di appartenenza. Il distintivo può essere integrato anche nel tesserino identificativo.
2. Ilcamice bianco unitamente ad untesserino identificativo recante la relativa qualificazione è, altresì, indossato daitirocinanti.
3. Il distintivo professionale è quello adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e distribuito dall’Ordine territorialmente competente e può essere utilizzato solo dai farmacisti iscritti all’Albo che esercitano la professione nelle strutture pubbliche o private ove è prevista per legge la figura del farmacista. In caso di cancellazione dall’Albo, il tesserino dovrà essere restituito al competente Ordine territoriale.
4. Ildirettore di farmacia pubblica o privata edil farmacista responsabile degli esercizi commerciali di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006 , convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, devono curare che ildistintivo professionale unitamente alcamice bianco siano prerogativa esclusiva del farmacista . Qualora il direttore o il farmacista responsabile non riescano a far rispettare le disposizioni del presente articolo dalla proprietà della farmacia o dell’esercizio di vicinato hanno il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine”.
Laratiodi tale disposizione è di tutta evidenza e risiede nella necessità di garantire al cittadino la possibilità di individuare agevolmente e senza possibilità di equivoci il farmacista, unico professionista abilitato a fornire consigli sui medicinali.
Ilcamice bianco , dunque, è un elemento distintivo obbligatorio per ifarmacisti che esercitano la professione in pubblico, insieme al distintivo professionale e a un tesserino identificativo contenente informazioni personali e di iscrizione all’Albo. Questo insieme di identificativiè una prerogativa esclusiva dei farmacisti .
Ilpersonale non farmacista (commessi/addetti alla vendita e magazzinieri) se presente in farmacia,deve invece indossare un camice di colore diverso da quello dei Farmacisti, tale che lo renda facilmente e inequivocabilmente distinguibile dai Farmacisti iscritti all’Albo, al fine di evitare di generare confusione nell’utenza e di scongiurare l’esercizio abusivo della professione da parte di personale NON abilitato (cfr. art. 348 c.p.:“Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000”).
Si richiama l’attenzione di tutti gli iscritti, titolari e direttori di farmacia, raccomandando il rispetto scrupoloso delle norme, al fine di evitare di incorrere in sanzioni disciplinari e penali.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Luigi D’Ambrosio Lettieri
(La firma è omessa ai sensi dell’art. 3
c. 2 del D.lgs. 12/02/1993 n. 39)
