AGGIORNAMENTO DATI FASCICOLO PERSONALE DEGLI ISCRITTI: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’ORDINE – CHIARIMENTI

Prot. n. 202402110 Bari, 10 luglio 2024
A TUTTI GLI ISCRITTI
ALL’ALBO
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DATI FASCICOLO PERSONALE DEGLI ISCRITTI: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’ORDINE – CHIARIMENTI
Facendo seguito alla News n. 65/2024 del 13.6.2024 e a parziale rettifica di quanto ivi indicato, anche a seguito di specifici quesiti posti alle competenti Autorità nazionali, si rappresenta quanto segue.
La disposizione di cui all’art. 32 del Regio Decreto n. 1706/1938 recante “Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico” e, dunque, anche la relativa norma attuativa (art. 12 del DPR n. 1275/1971 recante “Regolamento per l’esecuzione della legge 2 aprile 1968 n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico”)sono state abrogate dal D.L. n. 69/2013, coordinato con la Legge di conversione n. 98/2018nella parte in cui richiedono al Titolare di Farmacia di “esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l’esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l’esercizio stesso”.
Pertanto, i Titolari di farmacia NON hanno alcun obbligo di esibire al Servizio Farmaceutico della Asl (ex medico provinciale) i certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro (c.d. sana e robusta costituzione) dei propri farmacisti dipendenti/collaboratori.
Sussiste, tuttavia,l’obbligodi comunicare al Servizio Farmaceutico della Asl e, per conoscenza all’Ordine, il nome e cognome, la data di assunzione/cessazione degli addetti all’esercizio farmaceutico (quindi, dei farmacisti dipendenti/collaboratori).
Cordiali saluti.
Il Presidente
Luigi D’Ambrosio Lettieri
