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News n. 14/2025 – D.M. 30.12.2024 – Modifiche al D.M. 7.9.2023 in materia di FSE 2.0. Specifiche tecniche per l’indicizzazione del Sistema TS nei FSE

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News n. 14/2025

                                                                                                         6 marzo 2025

D.M. 30.12.2024 – Modifiche al D.M. 7.9.2023 in materia di FSE 2.0. Specifiche tecniche per l’indicizzazione del Sistema TS nei FSE.

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 30 dicembre 2024 ( clicca qui ), recante modifiche al D.M. 7 settembre 2023 in materia difascicolo sanitario elettronico 2.0 (cfr. News n. 100/2023 del 24/11/2023 ).

Il provvedimento è stato adottato in considerazione dell’esigenza di prevedere una disposizione transitoria per l’attivazione di tutti i servizi e funzionalità del FSE, con suddivisione in tre fasi, coerenti con le scadenze del PNRR, al fine di tutelare i diritti e le libertà di tutti gli interessati coinvolti nel trattamento dei dati sulla salute effettuato attraverso il FSE 2.0.

In tal senso, è stata prevista (tramite l’inserimento, nel citato D.M. 7.9.2023, dell’art. 27-bis) una disciplina transitoria di attuazione delle disposizioni introdotte nel 2023, divisa in tre fasi, come indicato nella tabella dell’allegato D ( clicca qui ).

Ciascuna fase prevede le tempistiche per il completamento delle diverse funzioni ancora da implementare.

In proposito, si evidenzia quanto segue:

a) laI fase – da completare entro e non oltre il 31 marzo 2025 – riguarda l’oscuramento automatico tra prescrizioni e relativi documenti collegati (es. referti) e la registrazione di ulteriori operazioni su ogni dato e documento del Fascicolo, consentendone la visione all’assistito;

b) laII fase – da completareentro e non oltre il 30 settembre 2025 – riguarda l’utilizzo dell’Anagrafe nazionale assistiti per l’identificazione dell’assistito; la realizzazione del Profilo Sanitario Sintetico da parte dei medici di base e l’oscuramento diretto (da parte delle Regioni e Province autonome) dei dati soggetti a maggiore tutela dell’anonimato.

Durante tale fase dovrà essere garantita, in tutte le Regioni e Province autonome la possibilità per i soggetti individuati nell’art. 15,tra cui i farmacisti , di accedere al FSE secondo i livelli diversificati di accesso indicati per ciascun professionista, dall’allegato A, tabella 4.1.1 del D.M. 7.9.2023. L’accesso sarà abilitato gradualmente al fine di assicurare che lo stesso sia consentito solo dopo l’adozione delle misure necessarie a garantire il rispetto degli specifici profili di accesso.

In proposito si rammenta che, per il farmacista, l’accesso è consentito ai seguenti dati e documenti:Dati identificativi e amministrativi dell’assistito; Prescrizione farmaceutica; Erogazione farmaci a carico SSN e non a carico SSN;

c) nellaIII fase – da completare entro e non oltre il 31 marzo 2026 – dovrà essere garantita, in tutte le Regioni e Province autonome, la completa implementazione dei FSE e la tempestiva alimentazione del FSE con i dati e i documenti entro 5 giorni dall’erogazione della prestazione sanitaria. Inoltre, dovrà essere assicurata l’alimentazione del FSE con i dati e i documenti sanitari riferiti alle prestazioni erogate al di fuori del SSN.


Sempre con riferimento al FSE 2.0, si segnala la pubblicazione (sul sito www.fascicolosanitario.gov.it ) delle Specifiche tecniche per l’indicizzazione del Sistema Tessera Sanitaria (TS) nei Fascicoli Sanitari Elettronici -FSE 2.0 ( clicca qui ).

Il documento, redatto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e Sogei, definisce i requisiti tecnici e operativi per la gestione e l’indicizzazione dei metadati relativi alle prescrizioni e prestazioni sanitarie dematerializzate. Questo processo garantisce una maggiore interoperabilità tra i sistemi sanitari regionali e il Sistema TS.

Le specifiche tecniche delineano le modalità con cui le informazioni sanitarie vengono integrate nei FSE regionali, distinguendo tra Regioni che si avvalgono dell’indicizzazione tramite il Nodo di Interoperabilità Nazionale (INI) e quelle che adottano un modello di gestione autonoma tramite i propri Sistemi di Archiviazione Regionale (SAR).

Il documento tecnico dettaglia le modalità di indicizzazione e sincronizzazione con l’INI, assicurando una gestione unificata dei dati sanitari digitali. Inoltre, disciplina la gestione dei metadati relativi alle prescrizioni e prestazioni sanitarie, distinguendo tra quelle a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e quelle non a carico del SSN. Infine, definisce i criteri per garantire la tracciabilità delle operazioni, assicurando così la massima trasparenza nella gestione delle informazioni sanitarie.

Le Regioni e le Province Autonome sono tenute a adeguarsi alle nuove disposizioni nel rispetto delle seguenti scadenze:

– entro il 16 marzo 2025, per le prescrizioni e prestazioni specialistiche e farmaceutiche a carico del SSN;

– entro il 31 marzo 2026, per le prescrizioni e prestazioni specialistiche e farmaceutiche non a carico del SSN.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Luigi D’Ambrosio Lettieri

Pubblicazione: 06/03/2025
Ultimo aggiornamento: 20/12/2025