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RICORSO DELLE FARMACIE A FORME DI FIDELIZZAZIONE DEGLI UTENTI – DIVIETO DI APPLICAZIONE DI “OPERAZIONI A PREMIO” E “SCONTI FIDELITY CARD” SUI FARMACI (SOP E OTC, FASCIA A, FASCIA C, FARMACI OMEOPATICI)

Viene segnalato a quest’Ordine che alcune farmacie della provincia di Bari aderenti a programmi di fidelizzazione della clientela (attraverso le c.d.Fidelity card), in spregio alla legislazione vigente, elargiscono punti fedeltà ai propri clienti anche in occasione dell’acquisto di farmaci.

A tal riguardo si rappresenta che, in linea di principio, la scelta di adottare una “carta fedeltà” o strumenti simili che permettano all’utente di godere di particolari vantaggi (sconti, premi ecc.), è legittima.

Questa tipologia di iniziative, però, non può essere in alcun modo applicata ai farmaci su prescrizione medica (classe A e classe C) , ai farmaci da banco SOP e OTC ed ai farmaci omeopatici.

In proposito, infatti, richiamando le disposizioni dell’art. 5 della legge 248/2006(c.d. legge Bersani) e dell’art32 del D.L. 201/2011(convertito in L. 241/2011), che si rivelano dirimenti per tutte le fattispecie analoghe a quella oggetto di segnalazione, si evidenzia che:

  • nel caso in cui la “carta fedeltà” permetta di ricevere un premio, si configurerebbe l’ipotesi di una “operazione a premio”, che il comma 2 dell’art. 5 della legge 248/2006 vieta espressamente;
  • se, invece, la “carta fedeltà” dovesse permettere sconti particolari sull’acquisto di farmaci, si finirebbe ugualmente per violare l’art 5, comma 3 della L. 248/2006, l’art 32 del D.L. 201/2011 (convertito in L. 241/2011) a norma dei quali,nella vendita di medicinali SOP e OTC e di medicinali di fascia A e di fascia C, a tutti gli acquirenti deve essere praticato lo stesso prezzo;pertanto, non sarebbe certo possibile praticare sconti particolari soltanto a chi sia in possesso di una carta fedeltà.

Relativamente ai medicinali assoggettati a prescrizione medica, a precludere l’uso di “carte fedeltà” è anche l’articolo125 del TULSil quale, appunto, stabilisce che il prezzo di tali medicinali è fisso e unico sull’intero territorio nazionale.

Si rammenta, infine, che la violazione delle disposizioni normative summenzionate costituisce, tra l’altro, illecito disciplinare, così come previstodall’articolo 40, comma 4, del Codice deontologico del farmacista.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

Pubblicazione: 09/02/2021
Ultimo aggiornamento: 20/12/2025