News dell'Ordine

Facendo seguito e riferimento a specifici quesiti posti allo scrivente e riferiti all’oggetto, si rappresenta quanto segue.

L’art. 1 c. 2 lett. e) quater del D.Lgs. n. 153/2009 (norma inserita dall’art. 2 c. 8-bis del D.L. n. 24/2022 conv. con modificazioni dalla L. 52/2022) consente “la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte dei farmacisti (omissis)” di test diagnostici che prevedono “il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo”.

Ne consegue che, tra i test ammessi in farmacia, rientra anche l’esecuzione del tampone “orofaringeo” per la rilevazione dello streptococco.

Con il Protocollo di Intesa tra Governo, Regioni e Organizzazioni rappresentative delle farmacie siglato in data 28 luglio 2022 e recepito dalla Regione Puglia con DGR n. 1539 del 7 novembre 2022 (Cfr. News n. 52/2022 del 2 agosto 2022 e circolare ordinistica Prot. n. 202202532 del 2 dicembre 2022) è stata data attuazione alla citata norma.

Nello specifico, si evidenzia che le procedure e le condizioni di sicurezza per la somministrazione dei test diagnostici è contenuta nell’art. 3 del Protocollo di Intesa citato, che testualmente recita:

Test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo

  1. Le farmacie che intendono somministrare test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo lo comunicano preventivamente alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, tenuto conto delle modalità definite dalla Regione/Provincia Autonoma.
  2. La somministrazione di test diagnostici è eseguita, previa verifica dell’identità ed esibizione da parte dell’interessato della Tessera Sanitaria o del codice STP/ENI, da parte di farmacisti ovvero da parte di personale sanitario abilitato, all’uopo individuato dal titolare o direttore della farmacia, nel rispetto delle modalità riportate nella scheda tecnica del prodotto in uso: durante l’esecuzione del test devono essere seguite con cura le istruzioni del produttore per la raccolta del campione biologico e la manipolazione sicura dello stesso.
  3. Il farmacista o suo incaricato operatore sanitario, prima dell’esecuzione del test, fornisce informazioni adeguate all’utente, anche in forma orale, sulla tipologia di test da somministrare, su eventuali rischi e sul significato dell’esito positivo o negativo, consegnando referto o attestato di esito scritto all’assistito, anche in formato digitale.
  4. Il personale incaricato della somministrazione dei test diagnostici utilizza adeguati dispositivi di protezione individuale.
  5. Le attività di somministrazione dei test diagnostici sono eseguibili in area interna alla farmacia, purché separata dagli spazi destinati allo svolgimento delle attività di dispensazione del farmaco in modo tale da garantire la riservatezza degli utenti, nonché in apposite aree, locali o strutture esterne con le modalità previste all’art. 4. È comunque possibile somministrare il test diagnostico a farmacia chiusa.
  6. Il titolare di farmacia o il direttore responsabile adottano adeguate misure di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, adempiendo agli obblighi previsti dalla legislazione vigente di settore (omissis).

Pertanto, in applicazione della predetta norma, è consentita, da parte dei farmacisti presso le farmacie, la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, di test per la rilevazione dello streptococco e il rilascio del relativo “referto o attestato di esito scritto all’assistito, anche in formato digitale”.

Inoltre, considerata la necessità di un costante aggiornamento scientifico sui servizi indicati in oggetto, si comunica che la FOFI e la Fondazione Cannavò hanno in fase di progettazione appositi eventi formativi sui quali vi daremo tempestiva notizia.

Distinti saluti.

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

CORSO ECM

Farmaci Stupefacenti: obbligo di Ricetta Elettronica Veterinaria (REV)

- controlli in fase ispettiva e adempimenti del farmacista -

Id. evento 378031 | n. posti 50 | crediti n. 3

APERTURA DEI LAVORI: Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

RELATORE: Dott. Michele Dalfino Spinelli

***

Edizione 1:

BARI, giovedì 16 marzo 2023 ore 13.15-17.00

Auditorium Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Bat

Via G. Devitofrancesco, 4/c - 70124 BARI

Edizione 2:

ANDRIA, mercoledì 22 marzo 2023 ore 13.15-17.00

RSA Madonna della Pace e Centro Diurno

Via Sofia, snc - 76123 ANDRIA (BT)

Edizione 3: (realizzata con il patrocinio gratuito del Comune di Putignano)

PUTIGNANO, martedì 28 marzo 2023 ore 13.15-17.00

Biblioteca Comunale "Filippo De Miccolis Angelini"

Via Castello, 26 - 70017 PUTIGNANO (BA)

Edizione 4: (realizzata con il patrocinio gratuito del Comune di Giovinazzo)

GIOVINAZZO, giovedì 6 aprile 2023 ore 13.15-17.00

Sala San Felice

Piazza San Felice, 9 - 70054 GIOVINAZZO (BA)

***

Con l’emanazione del D.lgs. n. 136/2022 il Ministero della Salute ha introdotto la dematerializzazione della prescrizione veterinaria per i medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope.

La conversione della prescrizione in formato digitale riguarda le sostanze incluse nelle sezioni B, C, D ed E della Tabella dei Medicinali di cui all’articolo 14 del DPR n. 309/90.

I medicinali compresi nella sezione A, invece, continuano ad essere esclusi dalla prescrizione elettronica veterinaria (non destinata ad approvvigionamento); per tale sezione, infatti, rimane ancora l’obbligo di prescrizione con l’apposito ricettario a ricalco approvato con decreto del Ministro della Salute del 10 marzo 2006.

Con il D.lgs. n. 136/2022 è stata introdotta anche la possibilità di redigere, attraverso il sistema della ricetta veterinaria elettronica (REV):

- le richieste di approvvigionamento - da parte dei medici veterinari e dei direttori sanitari - di stupefacenti o psicotropi compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C (articolo 42 del D.P.R. 309/90)

- le prescrizioni per scorta (struttura non zootecnica e scorta propria) per medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni D ed E.

- le prescrizioni veterinarie di preparazioni galeniche magistrali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E.

Il Sistema REV, quindi, ha recepito tutti gli elementi e i formalismi previsti dal DPR 309/90 (Testo Unico Stupefacenti).

L’evento formativo proposto dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e BAT e dalla Fondazione Ruggieri, si propone di fornire al farmacista un aggiornamento legislativo sulla complessa normativa che disciplina la dispensazione dei medicinali stupefacenti in ambito veterinario.

Si procederà con l’approfondire le modalità di dispensazione, con il Sistema REV, delle:

- Ricetta Ripetibile,

- Non Ripetibile,

- Richieste di approvvigionamento,

- Prescrizioni per scorta,

- Prescrizioni veterinarie di preparazioni galeniche magistrali

per concludere con l’analisi della redazione e la spedizione della ricetta Stupefacenti a Ricalco.

Si evidenzieranno i compiti e gli obblighi cui il farmacista deve attenersi nella verifica, nella dispensazione e negli specifici adempimenti rivenienti dalle singole modalità prescrittive.

Sul versante didattico si forniranno indicazioni operative, al fine di prevenire comportamenti non conformi alle disposizioni di legge.

L’evento formativo si concluderà con la disamina della disciplina sanzionatoria.

Per visionare la locandina dell’evento CLICCA QUI

Per consultare il programma CLICCA QUI

***

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

La partecipazione all’evento è gratuita, è riservata ad un numero massimo di 50 farmacisti iscritti all'Ordine Interprovinciale di Bari e BAT e consente di acquisire n. 3 crediti formativi.

La partecipazione al corso è subordinata a prenotazione mediante compilazione della scheda d'iscrizione (clicca qui) inserendo i dati negli appositi campi (tutti i campi sono obbligatori).

 

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

A seguito di specifici questi posti allo scrivente e riferiti all’oggetto su cui quest’Ordine non ha mai ricevuto formali informazioni dalla competenti Autorità, si comunica che nel BURP n. 16 del 14.2.2023 è stata pubblicata la DGR n. 2 del 17.1.2023 recante “ACCORDO TRA REGIONE PUGLIA, FEDERFARMA E ASSOFARM PER LA SOMMINISTRAZIONE, DA PARTE DEI FARMACISTI, DEI VACCINI ANTI SARS-COV-2, DI CUI ALLE D.G.R. N. 1290/2021 E D.G.R. 2236/2021. PROROGA VALIDITÀ” sottoscritto in data 29.12.2022 tra la Regione Puglia e le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private Federfarma e Assofarm.

La DGR citata proroga al 31.12.2023 l’Accordo regionale di cui alle D.G.R. n. 1290/2021 e D.G.R. n. 2236/2021 per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti Sars-Cov-2, già in scadenza al 31.12.2022, “entro e non oltre i limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’art. 1 c. 406-ter L. n. 205/2017 e s.m.i”.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

 

 

 

 

Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta Andria Trani

Via G. Devitofrancesco 4/c - 70124 Bari (BA)

C.F. 93403590727

posta@ordinefarmacistibaribat.it

ordinefarmacistiba@pec.fofi.it

Uffici:

dal LUN al VEN dalle 9:30 alle 12:30

MAR e il GIO dalle 15:00 alle 16:00

TEL +39 080.542.1451  |  FAX +39 080.542.1683

 

Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione
Trattamento dati personali e termini d'utilizzo del sito