News dell'Ordine

SOMMARIO:

  1. Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2022-2023.
  2. Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.
  3. Ordinanza del Ministero della Salute 29 dicembre 2022 - Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
  4. PAXLOVID: Prorogato fino al 30-4-2023 il Protocollo d’intesa per la distribuzione gratuita in farmacia.

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  1. Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2022-2023.

Si informa che il Ministero della Salute ha adottato la circolare n. 0051786-29/12/2022-DGPRE-DGPRE-P, con la quale ha trasmesso in allegato il documento “Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023”, elaborato con il supporto dell’ISS, sentite le Regioni/PPAA per il tramite del Coordinamento Interregionale Prevenzione (CIP)”.

In tale documento il Ministero, nel ricapitolare tutti gli specifici interventi di sanità pubblica messi in atto dal Dicastero stesso e dalle altre Istituzioni nazionali nel contrasto della diffusione del SARS-CoV-2, sintetizza gli elementi utili per la gestione della circolazione del virus nella stagione invernale 2022-2023 e fornisce indicazioni utili a favorire la predisposizione a livello regionale e locale di un rapido adattamento delle azioni e dei servizi sanitari nel caso di una aumentata richiesta assistenziale e territoriale.

A titolo riepilogativo, si segnalano le attività relative alla c.d. “Comunicazione del rischio”, alla “Sorveglianza e monitoraggio” (sia del COVID-19 che delle altre principali patologie respiratorie), alla “Vaccinazione per COVID-19 e anti-influenzale” (che, come è noto, vede il fondamentale coinvolgimento dei farmacisti e delle farmacie italiane), agli “Interventi non farmacologici” (quali le misure di isolamento e di autosorveglianza, nonché l’uso dei dispositivi di protezione individuale), alla “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” (inclusa la dispensazione del PAXLOVID in farmacia) e alle “Misure di organizzazione dei servizi sanitari”.

  1. Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

Si informa che, con la circolare n. 0051961 del 31.12.2022, il Ministero della Salute, tenendo conto della L. n. 199/2022 (“Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162”), ha aggiornato le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19, facendo seguito alle precedenti circolari ministeriali in merito (cfr. nota ordinistica prot. n. 202201798 del 5.9.2022).

CASI CONFERMATI

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

  • per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare.

Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;

  • per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo;
  • per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.
  • i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

È obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici) ed è comunque raccomandato evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

CONTATTI STRETTI DI CASO

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.

  1. Ordinanza del Ministero della Salute 29 dicembre 2022 - Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Si segnala che, con ordinanza del Ministero della salute del 29 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2022, è stato prorogato, fino al 30 aprile 2023, l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

  1. PAXLOVID: Prorogato fino al 30-4-2023 il Protocollo d’intesa per la distribuzione gratuita in farmacia.

Si fa seguito e riferimento alla precedente News n. 59/2022 del 5.9.2022, per comunicare che il 23 dicembre 2022 è stato sottoscritto l’Accordo che proroga fino al 30 aprile 2023 le previsioni del Protocollo d’intesa del 15 aprile u.s. per la distribuzione e dispensazione gratuita nelle farmacie territoriali del farmaco antivirale Paxlovid.

Tale Protocollo prevede, pertanto, la prosecuzione dei termini e modalità di dispensazione del citato farmaco nelle farmacie territoriali già descritti nella suddetta circolare.

A decorrere dal 1° maggio 2023, o anche in data antecedente in base alle determinazioni di ogni singola Regione o Provincia autonoma, il farmaco sarà reso disponibile ai distributori intermedi e alle farmacie del territorio secondo le ordinarie procedure degli accordi regionali.

In proposito, si rammenta che, come segnalato con la News n. 46/2022 del 20.7.2022, la FOFI ha realizzato in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò un apposito corso ECM di approfondimento su tale medicinale antivirale, denominato “PAXLOVID® LA TERAPIA ORALE PER COVID-19” (Id. di accreditamento n. 3836-357446) e fruibile on-line gratuitamente sul portale federale per la formazione a distanza dei farmacisti italiani www.fadfofi.com.

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La proroga delle disposizioni del Protocollo e delle correlate attività affidate al farmacista conferma nuovamente l’assoluta e fondamentale importanza del ruolo svolto dal farmacista e dalla farmacia nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale in piena coerenza con la politica federale di questi ultimi anni.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

 

La valutazione dell’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale ECM per l’efficacia delle polizze assicurative si applicherà soltanto da un prossimo arco temporale di acquisizione dei crediti ECM.

Nel far seguito e riferimento alle precedenti circolari ordinistiche in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM) e, in particolare, a quanto già segnalato con la News n. 76/2022 dell’11.11.2022, si forniscono i seguenti aggiornamenti.

L’art. 38-bis del decreto-legge 06 novembre 2021 n. 152 (introdotto dalla L. 233/2021 in sede di conversione del medesimo decreto legge) ha stabilito che “a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24 è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina” (si veda in proposito la News n. 76/2022 dell’11.11.2022 riepilogativa).

Al fine di fornire adeguate indicazioni agli iscritti, la FOFI ha ritenuto opportuno acquisire l’avviso del Ministero della Salute sulla corretta interpretazione della predetta disposizione, con specifico riferimento alla decorrenza della prima applicazione. Il Dicastero, in riscontro al quesito posto, ha precisato che la condizione di efficacia delle polizze assicurative per responsabilità professionale avrebbe trovato applicazione soltanto a decorrere dall’anno 2026 essendo riferita, per espressa previsione normativa, al triennio formativo 2023–2025.

In proposito, tuttavia, è quanto mai necessario sottolineare che recentemente il decreto-legge Milleproroghe (D.L. n. 198/2022 - cfr. News n. 1 del 03.1.2023) ha modificato l’art. 5-bis del D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020 (in materia di formazione continua in medicina), sostituendo le parole le parole “triennio 2020-2022” con le parole “quadriennio 2020-2023”, prorogando conseguentemente di un anno - quindi fino al 31 dicembre 2023 - il periodo entro il quale i farmacisti hanno tempo per acquisire i crediti formativi necessari a completare l’obbligo formativo ECM.

La FOFI fornirà chiarimenti circa il coordinamento della suddetta norma di rango primario con le altre disposizioni in materia di ECM, anche con riferimento al probabile slittamento della prima applicazione del citato art. 38-bis del D.L. n. 152/2021, a seguito dei necessari approfondimenti con il Ministero della salute e alla luce di quanto sarà stabilito nella prima riunione di insediamento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua-CNFC (recentemente ricostituita dal D.M. del 27 settembre 2022).

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Si ricorda, inoltre, quanto evidenziato nella sopra richiamata News n. 76/2022 dell’11.11.2022 circa la delibera della CNFC - riunione del 9 dicembre 2021 in merito all’automatismo dell’esenzione dall’assolvimento dell’obbligo formativo per tutti i farmacisti che abbiano compiuto il 70° anno di età.

Ne consegue che l’iscritto che abbia superato il predetto limite di età ed eserciti ancora la professione (sia in forma di titolare individuale sia in forma libero professionale) è tenuto a comunicare al Co.Ge.A.P.S. lo svolgimento di attività professionale non saltuaria (tramite l’apposita funzione, accedendo con SPID, all’area riservata del portale informatico del Consorzio stesso), con conseguente rinuncia all’esenzione in questione. La Federazione, unitamente a tale circolare, ha trasmesso la specifica Guida utente sull’esenzione pensionamento realizzata dal COGEAPS.

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Si ribadisce, pertanto, che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo, oltre a comportare una violazione sanzionabile in sede disciplinareincide sull’efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile.

Si invitano, pertanto, tutti gli iscritti all’Albo a verificare sul portale CoGeAPS la propria situazione e a porsi in regola con il conseguimento dei crediti formativi in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto

Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista

Classe LM-13

 Facendo seguito alla News n. 45/2022 del 18.7.2022 si segnala che, nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28.12.2022, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale n. 651 del 5-7-2022 “Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13” emanato in attuazione degli articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021 n. 163 sui titoli universitari abilitanti.

Si rammenta (cfr. News n. 71/2021 del 24 novembre 2021) che, in base all’art. 6 c. 1 della legge sopra richiamata, la disciplina del carattere abilitante dell'esame finale di laurea in farmacia avrà decorrenza dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali cui è demandato l'adeguamento dei regolamenti didattici di atenei.

Tenuto conto che tali decreti rettorali al momento non risultano ancora emanati dalle singole Università e che, presumibilmente, potrebbero essere adottati nel corso del 2023, la nuova disciplina, con ogni probabilità, non troverà applicazione prima dell’anno accademico 2023/2024.

Si fa riserva di tornare in argomento per gli aggiornamenti del caso.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

 

 

 

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