Si informa che la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani ha ricevuto alcune segnalazioni di un’azienda titolare di AIC in merito ad un fenomeno di crescente preoccupazione, inerente l’attività di comunicazione svolta sui social media (segnatamente su Tik Tok) da parte di soggetti che si presentano come iscritti all’Ordine dei Farmacisti e/o titolari di farmacia.
Si ritiene, pertanto, opportuno rammentare quanto previsto dalla normativa in vigore.
***
Art. 15 Cod. Deontologico - Attività di consiglio e consulenza
A norma del Codice deontologico, il farmacista, nell’attività di dispensazione, consiglio e consulenza professionale, è tenuto a garantire un’informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni e interazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione (art. 15 del Cod. deontologico).
Art. 118 D.lgs. n. 2019/2006 - Autorizzazione della pubblicità presso il pubblico
Ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 219/2006, nessuna pubblicità di medicinali presso il pubblico può essere effettuata senza autorizzazione del Ministero della salute, ad eccezione:
- a) delle inserzioni pubblicitarie sulla stampa quotidiana o periodica e sulle pagine web che si limitano a riprodurre integralmente e senza modifiche le indicazioni, le controindicazioni, le opportune precauzioni d'impiego, le interazioni, le avvertenze speciali, gli effetti indesiderati descritti nel foglio illustrativo, con l'eventuale aggiunta di una fotografia o di una rappresentazione grafica dell'imballaggio esterno o del confezionamento primario del medicinale;
- b) delle fotografie o rappresentazioni grafiche dell’imballaggio esterno o del confezionamento primario dei medicinali apposte sui siti internet autorizzati e sui cartelli dei prezzi di vendita al pubblico e degli eventuali sconti praticati esposti da coloro che svolgono attività di fornitura al pubblico, limitatamente ai farmaci OTC e SOP.
Art. 115 c. 2 D.lgs. n. 2019/2006 - Limiti della pubblicità presso il pubblico
È vietata la pubblicità presso il pubblico dei medicinali che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica o che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti; in deroga a tale divieto, il Ministero della salute può autorizzare campagne di vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche (art. 115 c. 2 del D. Lgs. n. 219/2006).
È vietata anche la pubblicità presso il pubblico di medicinali, la cui dispensazione grava, anche se non totalmente, sul Servizio sanitario nazionale, nonché dei medicinali galenici preparati in farmacia (magistrali e officinali) o destinati alle prove di ricerca e sviluppo, nonché dei medicinali preparati industrialmente su richiesta scritta e non sollecitata del medico (art. 115 c. 4 del D. Lgs. n. 219/2006).
Art. 23 Cod. Deontologico - Principi
Da ultimo, si sottolinea che la pubblicità della professione di farmacista e l’informazione sanitaria, con qualunque mezzo diffuse, sono consentite nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità, trasparenza e che le informazioni fornite non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie. Esse devono essere funzionali all’oggetto e realizzate in modo consono alle esigenze di tutela della salute di cui la professione di farmacista è garante. Contestualmente all’attivazione della pubblicità, il farmacista è tenuto a trasmetterne il contenuto all’Ordine di appartenenza (art. 23 c. 1 del Cod. deontologico).
La pubblicità della farmacia, con qualunque mezzo diffusa, è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e trasparenza e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria a tutela e nell’interesse dei cittadini. Essa deve essere funzionale all’oggetto e realizzata in modo consono alle esigenze di salvaguardia della salute di cui la farmacia è presidio (art. 23 c. 4 del Cod. deontologico).
***
Si invitano tutti gli iscritti all’Ordine a rispettare scrupolosamente, a tutela della salute pubblica, la normativa vigente in materia.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri
Anche per l’anno 2023, è confermata la possibilità di destinare alla Fondazione Francesco Cannavò, in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari al 5 per mille dell’Irpef destinata a finanziare attività di interesse sociale svolta.
Come è noto, la Fondazione, istituita dalla Federazione degli Ordini, opera per la valorizzazione della professione del farmacista e per sostenerne la formazione in coerenza con l’evoluzione della mission del Servizio Sanitario Nazionale.
Si trasmette la nota con la quale il Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri, Presidente della Fondazione Cannavò, ha descritto le iniziative intraprese nel corso del 2022 e quelle in fase di programmazione (all. 1 brochure), evidenziando che la Fondazione è altresì impegnata nel sostenere attività di alto valore sociale promosse e organizzate dalle Associazioni di volontariato che vedono impegnata la professione.
È per detti motivi che la Fondazione si rivolge agli iscritti per promuovere, in sede di dichiarazione dei redditi, la raccolta del 5 per mille.
Il codice fiscale da indicare nella dichiarazione per il finanziamento alla Fondazione Cannavò è 07840931005.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri
SOMMARIO:
- Delibera CIPESS 8.2.2023 FONDO SANITARIO NAZIONALE 2022: riparto tra le Regioni risorse vincolate
- Dispositivi medici: termini e modalità di segnalazione dei reclami
***
1. Delibera CIPESS 8.2.2023 FONDO SANITARIO NAZIONALE 2022: riparto tra le Regioni risorse vincolate
|
Si informa che con delibera CIPESS del 8.2.2023 è stato approvato il riparto tra le Regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2022.
Nell’ambito dell’articolazione di tali risorse, che ammontano a € 1.500.000.000, si evidenzia che € 680.515.736 sono destinati e/o accantonati per il conseguimento delle seguenti finalità:
- € 336.000.000 per il finanziamento del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi, ai sensi dell'art. 1 c. 401-bis della legge 11 dicembre 2016 n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
- € 25.300.000, ai sensi dell'art. 1 commi 406-bis e 406-ter della legge 27 dicembre 2017 n. 205 per la sperimentazione della remunerazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009 n. 153 concernente disposizioni in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, per il biennio 2021-22;
- € 4.000.000 destinati, ai sensi dell'art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, alla copertura di quanto disposto dall'art. 1 c. 551, della medesima legge in ordine all'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con un fatturato annuo in regime di SSN al netto dell'IVA inferiore ad € 150.000 (cfr. nota ordinistica del 4.1.2019);
- € 150.000.000 destinati al finanziamento di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN da ripartire tra tutte le regioni e province autonome, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (cfr. nota ordinistica del 25.3.2021).
2. Termini e modalità di segnalazione dei reclami che coinvolgono dispositivi medici da parte degli operatori sanitari, utilizzatori e pazienti
|
Con il D.lgs. n. 137/2022, entrato in vigore il 28 settembre u.s., sono state introdotte disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/745.
In particolare, all’art. 2 c. 2 lett a), detto D.lgs. reca la seguente nozione di reclamo: comunicazione scritta, in formato elettronico o orale che dichiara carenze correlate a identità, qualità, durabilità, affidabilità, usabilità, sicurezza o prestazioni di un dispositivo medico o relative a un servizio che influisce sulle prestazioni di tali dispositivi medici.
La definizione dei termini e delle modalità di segnalazione dei predetti reclami è stata demandata, invece, a uno o più decreti del Ministro della Salute.
In attuazione di tali disposizioni, con decreto del Ministro della Salute del 26 gennaio 2023, in vigore dal 15 aprile p.v. (clicca qui), è stato stabilito che gli operatori sanitari pubblici o privati, nonché le strutture sanitarie, le farmacie, i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta che ricevono le segnalazioni del reclamo da parte degli utilizzatori profani e dei pazienti, trasmettono entro trenta giorni tali segnalazioni al Ministero della Salute.
Gli operatori sanitari, nel rispetto di eventuali disposizioni regionali, direttamente o tramite la struttura sanitaria coinvolta, le farmacie, i medici e i pediatri segnalano il reclamo al Ministero secondo le modalità stabilite sul portale dal medesimo.
Gli utilizzatori profani e i pazienti segnalano il reclamo per il tramite della struttura sanitaria competente, della farmacia, del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri