NOTIZIE DALL’ENPAF

Si informa che il Consiglio Nazionale dell’ENPAF, nella seduta del 29 novembre, ha approvato l’ammontare dei contributi previdenziali, assistenziali e di maternità per l’anno 2018.
Si riporta di seguito, la tabella riepilogativa con il dettaglio delle diverse aliquote di riduzione per quanto riguarda il contributo previdenziale obbligatorio

 

* * *

 SCADENZA TRE RATE:

30 aprile 2018

31 maggio 2018

31 luglio 2018

 

 

CONTRIBUTI

  • TABELLA CONTRIBUTI 2018

 

Contributo

Previdenza

Assistenza

Maternità

Totale

Intero

4.477,00

28,00

16,00

4.521,00

Doppio

8.954,00

28,00

16,00

8.998,00

Triplo

13.431,00

28,00

16,00

13.475,00

Rid. del 33,33%

2.985,00

28,00

16,00

3.0290,00

Rid. del 50%

2.239,00

28,00

16,00

2.283,00

Rid. del 85% 

672,00

28,00

16,00

716,00

Solidarietà 3%

134,00

28,00

16,00

178,00

Solidarietà 1%

45,00

28,00

16,00

89,00

Contributo associativo una tantum: Euro 52,00

(non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà)

  • RISCOSSIONI 2018

Anche per l’anno 2018, i contributi di previdenza, assistenza e maternità verranno integralmente riscossi tramite bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto tesoriere dell’Ente.

Per il 2018, la scadenza delle tre rate è fissata rispettivamente al:

30 aprile 2018,

31 maggio 2018  

31 luglio 2018.

Sono esclusi dalla riscossione tramite bollettino bancario:

  1. gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo 2017 tramite bollettino bancario. Questi riceveranno una cartella di pagamento (notificata dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione) con la quale verrà riscosso:
  2. il contributo per l’anno 2017 non pagato;
  3. le sanzioni civili correlate all’inadempimento contributivo;
  4. il contributo per l’anno 2018;
  5. gli iscritti la cui posizione contributiva sia stata aggiornata d’ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo (art. 21, ultimo comma e art. 2bis, comma 2 del Regolamento ENPAF). Questi riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi, delle relative sanzioni civili nonché del contributo per l’anno 2018;
  6.  i neo iscritti dell’anno 2016 che abbiano presentato la domanda di riduzione nei termini, ma in prossimità della fine dell’anno 2017 e per i quali non sia stato possibile emettere il bollettino MAV aggiornato per il pagamento spontaneo. Questi ultimi riceveranno cartella esattoriale sia dei contributi, non pagati, per gli anni 2016 e 2017, sia del contributo dovuto per l’anno 2018, senza applicazione di interessi o sanzioni.

 

In tutti i casi l’importo verrà ripartito su quattro rate.

 

* * *

Si ritiene utile rammentare che:

- L’iscrizione all’Ordine comporta l’iscrizione automatica ed obbligatoria all’ENPAF (Legge 233/46),

Indipendentemente dalla data di iscrizione, il contributo è dovuto per l’intero anno solare.

 

- Il farmacista iscritto all’albo può chiedere la riduzione del contributo  del 33%, del 50%, dell’85% nei seguenti casi:

  1. lavoratore dipendente che esercita l'attività professionale (può chiedere la riduzione dell’85% o del 50% o del 33% con scelta assolutamente discrezionale);
  2. non esercitante la professione di farmacista (può chiedere la riduzione al massimo del 50%);
  3. disoccupato iscritto al Centro per l’impiego (può chiedere la riduzione al massimo del 85% per cinque anni anche non consecutivi);
  4. pensionato ENPAF non esercitante la professione di farmacista (può chiedere la riduzione dell’85% o del 50%).

 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ (anno di prima iscrizione 2004)

All’iscritto per la prima volta all’Ente a partire dal 1° gennaio 2004, se lavoratore dipendente che esercita la professione o disoccupato iscritto al Centro per l’impiego, viene data la possibilità, in via alternativa al contributo pensionistico, di versare un "Contributo di solidarietà": il contributo di solidarietà, all’anno, per i lavoratori dipendenti è pari al 3% del contributo previdenziale intero, mentre quello per i disoccupati è pari all' 1% del contributo previdenziale intero).

Tale contributo è a fondo perduto, non matura pensione e non viene restituito.

Se la richiesta viene presentata in qualità di disoccupato iscritto al Centro per l’impiego, l’opzione per il contributo di solidarietà può essere mantenuta solo per cinque anni, anche non consecutivi.

La domanda per ottenere una delle riduzioni previste o per richiedere il Contributo di solidarietà, va redatta su apposito modulo da reperire sul sito dell’ENPAF (www.enpaf.it) nella sezione “Documenti”, e deve essere inviata all’ENPAF (Viale Pasteur, 49 - 00144 Roma) entro il 30 settembre.

Tale termine, solo per i neoiscritti, è il 30 settembre dell’anno successivo a quello di iscrizione.

Al fine di evitare che l’ENPAF non riconosca il diritto alla riduzione del contributo da parte dei neoiscritti, ancorché richiesto entri i termini previsti, è utile sapere che per avere la riduzione del contributo o il riconoscimento del contributo di solidarietà, l'iscritto deve possedere i requisiti richiesti dall’ENPAF come minimo per un periodo pari alla metà più uno dei giorni d’iscrizione all’Albo nell’anno solare.

Per esempio:

  • Data di prima iscrizione 15 maggio il requisito minimo richiesto per far valere il diritto alla riduzione sarà di 116 giorni di iscrizione al Centro per l’impiego o di 116 giorni di lavoro dipendente entro fine anno solare.
  • Iscrizione all’albo il 10 gennaio e assunzione il 3 settembre, nessuna iscrizione al Centro per l’impiego: l’iscritto non ha diritto alla riduzione dell'85% né al contributo di solidarietà. La riduzione massima concessa in questo caso è del 50% come non esercitante. L’iscritto, per poter avere diritto alla riduzione dell’85% o al contributo di solidarietà, avrebbe dovuto avere il requisito minimo di almeno 179 giorni (circa 6 mesi) o di assunzione o di iscrizione al Centro per l’Impiego.

Pertanto, si consiglia di iscriversi al Centro per l’impiego contestualmente all’iscrizione all’All’Albo.

 

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Vi invitiamo a visitare periodicamente il sito web dell’ENPAF www.enpaf.it e ad inserire il vostro indirizzo mail nel banner che compare in fondo alla pagina web, per ricevere informazioni direttamente dall’ENPAF e mantenere costantemente aggiornate le vostre nozioni in merito alle problematiche di carattere previdenziale.

 

 

 

 

 

Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta Andria Trani

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