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News n. 38/2024

                                                                                                         18 aprile 2024 

COMUNICAZIONI

1.  Ministero della Salute – indicazioni operative sull’applicazione del D.lgs. 218/2023 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE – RETTIFICA PUNTO “Vendita diretta

Si fa seguito alla News n. 23/2024 del 1.3.2024, relativa all’applicazione della nuova disciplina dei medicinali veterinari contenuta nel D.lgs. n. 218/2023, per segnalare che il Ministero della Salute, con nota del 29.3.2024, ha fornito alcune precisazioni sulla vendita diretta.

In particolare, il Dicastero, rettificando quanto in precedenza indicato nella nota dello scorso 8 febbraio, con particolare riguardo agli operatori di stabilimenti in cui si allevano e si detengono professionalmente animali (ivi intesi come operatori degli stabilimenti a cui è consentita la detenzione di scorte), ha precisato - anche alla luce della nozione di stabilimento riportata nel Regolamento 2016/429 recante normativa in materia di sanità animale - che la vendita diretta da parte dei titolari di vendita all’ingrosso è consentita anche agli stabilimenti senza scorte.

2.  Ministero della Salute: proroga al 31/05/2024 del termine per le comunicazioni del medico competente

Per opportuna conoscenza e a fini di divulgazione, si segnala che il Ministero della Salute, con nota del 27.3.2024 (clicca qui), ha prorogato fino al 31 maggio 2024 il termine – previsto dall’art. 40 del D.lgs. n. 81/2008 - per la trasmissione telematica da parte del medico competente delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2023.

Detta proroga è stata concessa a seguito delle difficoltà rilevate dai medici competenti nell’utilizzo dell’apposito applicativo informatico.

3.  Aggiornamento Tabelle Stupefacenti – D.M. 15.3.2024; DM 18.3.2024 e D.M. 27 marzo 2024

NORMATIVA:

DECRETO 15 marzo 2024 - Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella IV e nella tabella dei medicinali, sezione B, della sostanza attiva remimazolam. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione D, delle composizioni per uso parenterale a base di remimazolam. (GU Serie Generale n.78 del 03-04-2024)

DECRETO 18 marzo 2024 - Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive. (GU Serie Generale n.78 del 03-04-2024)

DECRETO 27 marzo 2024 - Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella dei medicinali sezione A della sostanza xilazina ed inserimento nella tabella dei medicinali sezione D dei medicinali a base di xilazina per uso veterinario. (GU Serie Generale n.78 del 03-04-2024)

***

Con tre distinti decreti, pubblicati nella G.U. n. 78 del 3.4.2024 (clicca qui) e in vigore dall’18 gennaio p.v. il Ministero della Salute ha aggiornato le tabelle stupefacenti di cui al DPR 309/1990. In particolare, si evidenzia quanto segue.

Con D.M. 15 marzo 2024 è stato disposto l’inserimento della sostanza Remimazolam

- nella Tabella IV - dove trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno, oggetto di abuso e come tali non commercializzabili nelle farmacie;

- nella Tabella dei medicinali, sezione B;

È stato inoltre disposto l’inserimento delle composizioni per uso parenterale a base di remimazolam nella Tabella dei medicinali, sezione D, nella sezione “Composizioni per uso parenterale contenenti”.

Con D.M. 18.3.2024 è stato disposto l’inserimento nella tabella I - dove trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno, oggetto di abuso e come tali non commercializzabili nelle farmacie – delle seguenti sostanze: etraidrocannabiforolo; esaidrocannabiesolo e metonitazepina.

Con D.M. 27.3.2024 è stato disposto l’inserimento della sostanza Xilazina

- nella Tabella I - dove trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno, oggetto di abuso e come tali non commercializzabili nelle farmacie;

- nella Tabella dei medicinali, sezione A;

È stato inoltre disposto l’inserimento della voce “medicinali a base di xilazina ad uso veterinario” nella Tabella dei medicinali, sezione D.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Luigi D’Ambrosio Lettieri