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News n. 22/2024 del 01 aprile 2024

Potenziamento delle misure di protezione dei preparati farmaceutici a base di Fentanil e suoi derivati.

Si informa che il Ministero della Salute ha trasmesso alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani una nota relativa al rischio di possibili sottrazioni illecite di farmaci contenenti fentanili, famiglia di potenti oppioidi sintetici, derivati dal Fentanil, un oppioide sintetico sintetizzato come sostituto più potente e a maggiore rapidità di azione rispetto alla morfina e alla meperidina nel trattamento del dolore.

Una parte del mercato illecito di tali sostanze - vendute come sostituzioni “legali” di altri oppioidi illeciti e, senza che gli utilizzatori ne siano al corrente, miscelati con o venduti come eroina e altri oppioidi illeciti - si alimenta, infatti, mediante sottrazione delle stesse dai canali leciti di distribuzione per l’uso medico.

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In proposito si rammenta che nel 2016 è stato disposto l’inserimento di n. 32 fentanili con specifica indicazione nella Tabella I del DPR n. 309/1990 (cfr. nota ordinistica del 24.8.2016). Inoltre, con decreto 30 giugno 2020 (cfr. News n. 65 del 24.7.2020) gli analoghi di struttura e derivati del Fentanil sono stati inseriti nella Tabella I di cui al DPR n. 309/1990 in cui, com’è noto, trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno, oggetto di abuso e come tali non commercializzabili nelle farmacie.

La sostanza in questione è anche inserita nella Tabella dei Medicinali sezione A e, in quanto inclusa nell’Allegato III-bis, gode di modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore.

Le composizioni con via di somministrazione diversa da quella parenterali contenenti Fentanil sono inserite nella sezione D.

Si ricorda che, in base alla Tabella n. 3 della Farmacopea, le sostanze, i loro sali e preparazioni ad azione stupefacente di cui alla sezione A della Tabella Medicinali vanno tenuti in armadio chiuso a chiave, separati dalle sostanze incluse nella medesima tabella.

È consigliabile (anche se non obbligatoria) la conservazione in armadio chiuso a chiave anche per i medicinali delle sezioni B e C.

Le aziende autorizzate al commercio all’ingrosso e le officine farmaceutiche devono conservare i medicinali di cui alla tabella dei Medicinali sezione A in una struttura solida con porta blindata all’interno del deposito, munita di serratura di sicurezza o di sistemi elettronici ad accesso controllato o, in alternativa, in armadi - cassaforte resi inamovibili.

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Alla luce di quanto sopra evidenziato, si richiama l’attenzione di tutti gli iscritti all’Albo sul rischio di possibili furti presso le farmacie e i depositi farmaceutici e si raccomanda di allertare tempestivamente le forze dell’ordine nel caso si verificassero sottrazioni illecite o vi fossero altri elementi o fatti, di qualsiasi natura, ritenuti idonei a causare utilizzi illeciti dei citati farmaci.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Luigi D’Ambrosio Lettieri

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