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Ordine Interprovinciale dei Farmacisti

di Bari e Barletta-Andria-Trani

 

Prot. n. 202400612                                                                    Bari, 16 febbraio 2024

Resp. GM

A TUTTI I FIDUCIARI

DELL’ORDINE

VIA PEC E PEO

OGGETTO: ESPLETAMENTO SERVIZIO NOTTURNO “A CHIAMATA” – NUOVA NORMATIVA ART. 6 C. 3BIS L. R. N. 5/2014.

Facendo seguito alla News n. 106 del 22 dicembre 2023, si comunica che sul BURP n. 114 del 30.12.2023 è stata pubblicata la Legge Regionale 29 dicembre 2023 n. 37 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024–2026 della Regione Puglia”1.

La citata Legge Regionale ha introdotto disposizioni normative con cui sono state recepite apposite e motivate istanze, riferite alla professione e alla farmacia, oggetto di lungo e proficuo confronto che la Consulta degli Ordini e Federfarma hanno mantenuto con la Regione Puglia.

In particolare, l’art. 28 della L.R. n. 37/2023 ha integrato l’art. 6 della L.R. n. 5/2014 recante la “Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale”, introducendo il comma “3 bis”, che prevede la possibilità per le farmacie pugliesi di svolgere il servizio notturno in modalità differenziata nei comuni con popolazione compresa tra i 40.000 e gli 80.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dal c. 2 lett. c) del medesimo articolo (con esclusione delle Farmacie insistenti nei Comuni Capoluogo, in base al combinato disposto dagli artt. 6 c. 2 lett. a) e art. 15  della L.R. n. 5/2014).

Nello specifico, la norma consente al Sindaco di autorizzare (e/o revocare) l’espletamento del servizio notturno con modalità “a chiamata” in luogo di quello “a battenti chiusi”, a partire dalle ore 23.00, in deroga a quanto previsto dal c. 2 lett. c) del citato art. 6, nei Comuni con popolazione compresa tra i 40.000 e gli 80.000 abitanti.

Al fine di consentire un’equa e corretta applicazione delle nuove disposizioni, si forniscono di seguito le indicazioni operative e si trasmette in calce la modulistica necessaria per effettuare la richiesta.

***

INDICAZIONI OPERATIVE

Il Fiduciario dell’Ordine:

- riuniti i colleghi Titolari e Direttori di Farmacia del Comune di propria competenza e acquisito formalmente il loro assenso con verbale controfirmato da trasmettere allo scrivente, avanza all’Ordine a mezzo PEC una richiesta di nulla osta all’espletamento del servizio notturno con modalità “a chiamata” in luogo di quello “a battenti chiusi” a partire dalle ore 23.00, indicando il periodo di vigenza della richiesta in deroga (Mod. 1);

L’Ordine:

- trasmette a mezzo PEC al Sindaco e, per conoscenza al Fiduciario dell’Ordine, la richiesta di autorizzazione all’espletamento del servizio notturno con modalità “a chiamata” in luogo di quello “a battenti chiusi” a partire dalle ore 23.00, indicando il periodo di vigenza della richiesta in deroga, allegando il nulla osta rilasciato previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge.

Ricevuta la richiesta, il Sindaco autorizza la deroga, trasmettendone copia al Fiduciario e all’Ordine, che provvede ai successivi adempimenti (comunicazione alla Regione, alla ASL territorialmente competente e al Comune interessato).

Si coglie l’occasione per evidenziare che l’autorizzazione concessa ai sensi dell’art. 6 c. 3bis L. R. n. 5/2014 è comunque soggetta a revoca da parte del Sindaco, sentito l’Ordine.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Luigi D’Ambrosio Lettieri

(La firma è omessa ai sensi dell’art. 3

c. 2 del D.lgs. 12/02/1993 n. 39)

 

 

______________________________________

MODULISTICA:

-   Mod. 1 - Richiesta nulla osta all’Ordine per l’espletamento del servizio notturno “a chiamata

 

 

 

1. Art. 28 Modifiche all'articolo 6 (Servizio Notturno) della legge regionale 18 febbraio 2014 n. 5 (Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale)

1. All'articolo 6 (Servizio Notturno) della legge regionale 18 febbraio 2014, n. 5 (Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale) è aggiunto il seguente commi:

"3 bis. Per particolari esigenze, anche temporanee o stagionali, opportunamente documentate, il Sindaco d’intesa con l'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le farmacie del Comune interessato e le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private convenzionate, può apportare modifiche alla modalità di svolgimento dei turni di servizio di cui al comma 2. lettera c) del presente articolo, prevedendo che dalle ore 23,00 il servizio possa essere svolto "a chiamata" in luogo di quello "a battenti chiusi". Tali modifiche, revocabili con il medesimo procedimento, devono essere trasmesse dall'Ordine provinciale dei farmacisti alla Regione, alla ASL territorialmente competente e al comune interessato”.

 

 

www.ordinefarmacistibaribat.it

 

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