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News N.106/2023

                                                                       22 dicembre 2023 

LEGGE DI BILANCIO REGIONALE: MODIFICHE RIGUARDANTI IL SERVIZIO FARMACEUTICO

Si comunica che la Regione Puglia ha approvato in data odierna il disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024–2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)" in corso di pubblicazione, introducendo disposizioni normative con cui sono state recepite apposite e motivate istanze, riferite alla professione e alla farmacia, oggetto di lungo e proficuo confronto che la Consulta degli Ordini e Federfarma hanno mantenuto con la Regione Puglia.

In particolare:

- con l’Art. 25: ha assegnato nel bilancio autonomo regionale (nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 1), per l'espletamento dei nuovi servizi erogabili dalle farmacie convenzionate, una dotazione finanziaria di € 800.000,00 per ciascun esercizio finanziario 2024, 2025 e 2026;

-   con l’Art. 26: ha integrato l’art 6 della Legge Regionale 18 febbraio 2014 n. 5 recante “Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale” introducendo il comma “3 bis”, che prevede la possibilità di svolgere il servizio notturno in modalità differenziata nei comuni con popolazione compresa tra i 40.000 e gli 80.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dal comma 2 lett. c) del medesimo articolo.

Si riporta, in calce, il testo dei summenzionati artt. 25 e 26.

Art 25

Potenziamento della farmacia dei servizi tramite le farmacie convenzionate

1. Al fine di potenziare la prossimità e la tempestività di risposta del sistema sanitario regionale ai bisogni di salute dei cittadini pugliesi mediante l'implementazione di attività espletate dalla rete territoriale delle farmacie di comunità ed inquadrabili nell'alveo della farmacia dei servizi ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69) per l'espletamento dei nuovi servizi erogabili dalle farmacie convenzionate, nel bilancio autonomo regionale, nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 800 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la Regione, tramite il Dipartimento per la promozione della salute e del benessere animale, provvede alla sottoscrizione di specifici accordi con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate, dopo aver acquisito il parere degli ordini dei farmacisti di Puglia.

Art 26

Modifiche all'articolo 6 (Servizio Notturno) della legge regionale 18 febbraio 2014, n. 5 (Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale)

1. All'articolo 6 (Servizio Notturno) della legge regionale 18 febbraio 2014, n. 5 (Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale) è aggiunto il seguente commi:

"3 bis. Per particolari esigenze, anche temporanee o stagionali, opportunamente documentate, il Sindaco d’intesa con l'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le farmacie del Comune interessato e le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private convenzionate, può apportare modifiche alla modalità di svolgimento dei turni di servizio di cui al comma 2. lettera c) del presente articolo, prevedendo che dalle ore 23,00 il servizio possa essere svolto "a chiamata" in luogo di quello "a battenti chiusi". Tali modifiche, revocabili con il medesimo procedimento, devono essere trasmesse dall'Ordine provinciale dei farmacisti alla Regione, alla ASL territorialmente competente e al comune interessato”.

***

Si evidenzia, in proposito, che la dotazione finanziaria di € 800.000,00 pluriennale, prevista dall’art. 25 ai fini del "Potenziamento della farmacia dei servizi tramite le farmacie convenzionate", rappresenta un importante riconoscimento per lo sviluppo della professione e per il miglioramento dei servizi ai pazienti e risulta pienamente in linea con il modello della farmacia dei servizi proposto dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (F.O.F.I.) nel 2006 con il documento di Palazzo Marini, a conferma del costante impegno profuso nella valorizzazione del ruolo di primo piano del farmacista di comunità nell'assistenza territoriale.

L’intervento di integrazione dell’art. 6 della L. n. 5/2014 con il nuovo comma “3 bis” trae, invece, la propria origine da un’indagine conoscitiva sull’incidenza delle richieste di servizio notturno registrate sul territorio pugliese e risponde all’esigenza, più volte rappresentata all’Ente Regionale dalla Consulta degli Ordini e da Federfarma Puglia, di contemperare le particolari esigenze, anche temporanee o stagionali, che potrebbero manifestarsi in ragione dell’esiguità delle prestazioni erogate in farmacia nelle ore notturne, nei Comuni con popolazione compresa tra i 40.000 e gli 80.000, prevedendo la possibilità di svolgimento del servizio notturno “a chiamata”, anziché a “battenti chiusi”, in deroga a quanto previsto dal comma 2 lettera c) del medesimo articolo 6.

La predetta potestà derogatoria è attribuita al Sindaco d’intesa con l’Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le farmacie del Comune interessato e le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private convenzionate.

Si fa riserva di tornare sull’argomento, anche per fornire indicazioni in ordine alla data di pubblicazione sul Burp del provvedimento normativo in oggetto e all’entrata in vigore delle relative disposizioni.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Luigi D’Ambrosio Lettieri