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News N.99/2023

                                                                       23 novembre 2023

TRIENNIO ECM 2023-2025: NUOVE DELIBERE CNFC

OBBLIGO FORMATIVO, RIDUZIONI E PRECISAZIONI SU SPOSTAMENTO CREDITI

A TRIENNIO 2020-2022.

Si fa seguito alle recenti News ordinistiche in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM) e, da ultimo, alla nota prot. n. 202303050 del 13 novembre 2023 e alla News n. 89/2023 del 2 ottobre 2023 per fornire i seguenti aggiornamenti.

1.                  Obbligo Formativo triennio 2023-2025 – delibera CNFC n. 2/2023

Il 1° gennaio u.s. è cominciato il nuovo triennio formativo ECM 2023-2025.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), nella riunione del 8 novembre u.s., con la delibera n. 2/2023, ha determinato in 150 crediti formativi l’obbligo formativo anche per il presente triennio, fatte salve le decisioni della Commissione stessa in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni e ferma restando l’applicazione per il triennio in corso delle riduzioni dell’obbligo formativo già previste per i trienni precedenti dalle seguenti disposizioni:

·       delibera della CNFC del 23.09.2021 in materia di “Dossier formativo”;

·       paragrafo 1.1. punti n. 1) e 2) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

2.   Spostamento crediti al triennio 2020/2022 – delibera CNFC n. 2/2023

Con la medesima delibera (cfr. precisamente l’art. 2), la CNFC ha definito le modalità per effettuare lo spostamento di crediti ECM al triennio 2020/2022, al fine di regolarizzare la relativa posizione formativa.

L’acquisizione dei crediti formativi da imputare al precedente triennio 2020-2022 è confermata fino al 31 dicembre 2023, purché i corsi abbiano “data di fine evento” fissata al massimo per il 31.12.2023.

La possibilità di spostamento dei crediti ECM nel portale del Co.Ge.A.P.S. è stata consentita fino al 30 giugno 2024.

La normativa ECM, infatti, prevede che i Provider abbiano 90 giorni di tempo dalla data di fine dell’evento formativo per inviare all’Ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S. la rendicontazione degli eventi formativi.

 

***Riepilogando***

Il farmacista che NON ha assolto al proprio obbligo formativo nel triennio 2020-2022:

·     può spostare, sin da ora, dal triennio 2023-2025 al triennio 2020-2022 i crediti già maturati e visibili nel portale del COGEAPS attraverso l’apposita funzione informatica;

·     potrà spostare, fino al 30.6.2024, i crediti di corsi con scadenza al 31 dicembre 2023 (acquisiti quindi entro la fine dell’anno), che al momento non sono ancora visibili nel portale del COGEAPS, alla luce della citata tempistica di rendicontazione (N.B. la CNFC ha precisato che non è possibile inserire manualmente crediti di corsi mancanti prima della rendicontazione stessa e senza preventive interlocuzioni con i provider).

Si rammenta che i farmacisti possono avvalersi della possibilità di acquisire i crediti anche per Autoformazione che non sono soggetti a rendicontazione da parte del provider e che possono essere spostati, sin da ora, al triennio 2020-2022. Si fa riferimento anche all’autoformazione relativa alle ulteriori attività specifiche per la professione di farmacista deliberate dal Comitato Centrale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, quali, ad esempio, la partecipazione a FarmacistaPiù (per tutte le ipotesi e per le informazioni complete si veda la già citata nota prot. n. 202303050 del 13 novembre 2023).

3.   Riduzione dell’obbligo formativo per i professionisti sanitari operanti nelle zone colpite da alluvioni nel 2023 – delibera CNFC n. 3/2023

In considerazione delle recenti emergenze meteorologiche che hanno colpito alcuni territori italiani, la Commissione con la delibera n. 3/2023 ha ridotto di 1/3 l’obbligo formativo dei professionisti sanitari residenti nei comuni interessati dall’emergenza (indicati nell’allegato 1 del D.L n. 61/2023, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 100/2023) e per chi, seppur non residente, abbia svolto, in maniera documentata, la propria attività professionale nelle aree in stato di emergenza.

La CNFC ha specificato che, per questi ultimi, la riduzione è proporzionale al periodo di attività svolta e dovrà essere dichiarata entro il 31 dicembre 2025 attraverso il portale del COGEAPS.

4.     Tematiche di interesse nazionale – delibera CNFC n. 5/2023

La normativa vigente prevede la possibilità di incremento di 0,3 crediti/ora per eventi su tematiche specifiche di interesse regionale, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della CNFC o su tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione stessa.

Con delibera n. 5/2023 la CNFC ha deliberato che per il triennio 2023-2025 costituiscono interesse nazionale, le seguenti tematiche:

  • Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale;
  • Sanità digitale;
  • Formazione in infezioni ospedaliere;
  • Piano strategico – operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021 – 2023). Aspetti scientifici, tecnico-operativi, giuridico-normativi e di gestione delle emergenze.

***

Per quanto riguarda le conseguenze della mancata osservanza dell’obbligo formativo ECM (nella misura del 70% dei crediti formativi nel triennio 2023-25) sull’efficacia della copertura assicurativa professionale, si evidenzia quanto indicato nella suddetta nota prot. n. 202303050 del 13 novembre 2023, in merito alla prossima emanazione dei decreti attuativi della L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco).

Si rammenta, inoltre, l’ipotesi di esenzione automatica per i professionisti ultrasettantenni che svolgono attività saltuaria prevista dalla delibera della CNFC del 14.12.2021 (esenzione sanitari in pensione con esercizio attività professionale occasionale, che la delibera CNFC del 04/02/2021 ha stabilito in un massimo annuale di € 5.000,00).

Resta fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il citato portale COGEAPS essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM (cfr. News n. 76/2022 dell’11 novembre 2022 e specifica guida COGEAPS pensionamento).

Alla luce dell’approssimarsi del termine del 31 dicembre 2023 per conseguire i crediti utili a sanare la posizione formativa del triennio 2020-2022 e della rilevanza delle sopraindicate decisioni della Commissione Nazionale, si invitano tutti gli iscritti a verificare la propria posizione formativa accedendo al portale del COGEAPS.

Il Presidente dell’Ordine e gli Uffici di Segreteria sono permanentemente a disposizione di tutti gli iscritti per fornire ogni tipo di assistenza e di supporto necessario.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

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