News N.95/2023 11 ottobre 2023 |
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SOMMARIO: 1. Ministero della Salute: obblighi di registrazione e conservazione dell’identificativo unico del dispositivo (UDI) per i dispositivi medici e per i dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD). 2. Master in Management per il Coordinamento delle professioni sanitarie: scadenza 17 novembre 2023. 3. Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di almeno una risorsa da inserire in organico con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e per la creazione di una graduatoria utile all’assunzione di addetti a tempo pieno o parziale, sia a tempo indeterminato che determinato, nel profilo professionale di farmacista collaboratore 1° livello CCNL per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori farmaceutici: scadenza 1.12.2023 ore 12.00 |
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*** 1. Ministero della Salute: obblighi di registrazione e conservazione dell’identificativo unico del dispositivo (UDI) per i dispositivi medici e per i dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD). Si segnala che nella Gazzetta ufficiale n. 160 dell’11 luglio 2023 e n. 166 del 18 luglio 2023 sono stati pubblicati i decreti relativi agli obblighi di registrazione e conservazione dell’identificativo unico del dispositivo (UDI) da parte delle Istituzioni sanitarie e degli operatori sanitari (tra cui i farmacisti) per i dispositivi medici e per i dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD). Si rammenta, in premessa, che la disciplina relativa ai dispositivi medici è contenuta nel Regolamento UE 2017/745, applicabile dal 26 maggio 2021, le cui disposizioni sono state attuate a livello nazionale con D.lgs. n. 137/2022, mentre quella relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro è contenuta nel Regolamento (UE) 2017/746, applicabile dal 26 maggio 2022, attuata a livello nazionale con D.lgs. n. 138/2022. In base all’art. 2 c. 15 del Regolamento europeo 2017/745, l’UDI è costituito da una serie di caratteri numerici o alfanumerici creata sulla base di norme di identificazione dei dispositivi e di codifica accettate a livello internazionale e che consente l'identificazione inequivocabile di dispositivi specifici sul mercato. L'identificazione unica dei dispositivi, ex art. 27 del Regolamento UE 2017/745, comprende i seguenti elementi: - un identificativo del modello di dispositivo (UDI-DI) - un identificativo della produzione (UDI-PI). Il sistema UDI si applica a tutti i dispositivi diversi dai dispositivi su misura e da quelli oggetto di indagine clinica (v. ancora art. 27 del Regolamento UE 2017/745). *** In base all’art. 51 del Regolamento (UE) 2017/745, i dispositivi sono suddivisi in quattro classi di rischio (classe I, IIa, IIb e III) secondo le regole di classificazione specificate nell’allegato VIII dello stesso Regolamento. Nel dettaglio, è possibile distinguere:
*** Per ciò che concerne, invece, i dispositivi medico-diagnostico in vitro, ex art. 2 del Regolamento UE 2017/746, in tale categoria è ricompreso qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, un prodotto reattivo, un calibratore, un materiale di controllo, un kit, uno strumento, un apparecchio, una parte di attrezzatura, un software o un sistema, utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante a essere impiegato in vitro per l'esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente o principalmente al fine di fornire una o più delle seguenti informazioni: a) un processo o uno stato fisiologico o patologico; b) su una disabilità fisica o intellettiva congenita; c) sulla predisposizione a una condizione clinica o a una malattia; d) per determinare la sicurezza e la compatibilità con potenziali soggetti riceventi; e) per prevedere la risposta o le reazioni a un trattamento; f) per definire o monitorare le misure terapeutiche. Anche i contenitori dei campioni sono considerati dispositivi medico diagnostici in vitro. Il Regolamento (UE) 2017/746 ha introdotto un nuovo sistema di classificazione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro - che sostituisce quello basato su “liste” della Direttiva 98/79/CE - nelle classi A, B, C e D (allegato VIII), in funzione della destinazione d’uso prevista e dei rischi che comporta (art. 47 del Regolamento). Nel dettaglio, secondo le regole di classificazione fissate nel Regolamento – esplicitate ulteriormente nelle linee guida MDCG 2020-16 rev.2, si distinguono:
*** Ciò posto, si osserva che i decreti in oggetto stabiliscono l’obbligo di registrazione e conservazione dell'UDI, in modalità elettronica, per le istituzioni sanitarie e per gli operatori sanitari (tra cui i farmacisti) che non esercitano la propria attività professionale nel contesto di una istituzione sanitaria. In particolare, per i dispositivi medici il decreto rimarca l’obbligo, già previsto nel Regolamento (UE) 2017/745, di registrazione e conservazione dell’UDI per i dispositivi medici impiantabili di classe III che istituzioni e operatori sanitari hanno fornito o che hanno ricevuto ed introduce il medesimo obbligo per: a) dispositivi medici di classe III, diversi dai dispositivi impiantabili; b) dispositivi impiantabili di classe IIb. Per i dispositivi medico-diagnostici in vitro l’obbligo si riferisce soltanto ai dispositivi appartenenti alla classe D. I decreti, inoltre, prevedono la possibilità per istituzioni sanitarie ed operatori sanitari di registrare e conservare gli UDI per tutti i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro, anche appartenenti alle altre classi rischio, su base volontaria. Indicazioni operative Entrambi i decreti - per l’applicazione degli obblighi di registrazione e conservazione in modalità elettronica degli UDI-DI e UDI-PI per tutti i dispositivi della classe III (diversi da impiantabili) e IIb impiantabili e per gli IVD di classe D - si applicano a decorrere da 180 giorni dalla data della loro entrata in vigore, che coincide con il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, in particolare: ü DECRETO 11 maggio 2023 recente “Disposizioni relative alla registrazione e alla conservazione dell'identificativo unico del dispositivo (UDI) dei dispositivi medico-diagnostici in vitro da parte delle istituzioni sanitarie e degli operatori sanitari”, efficace dall’8 gennaio 2024; ü DECRETO 11 maggio 2023 recante “Disposizioni relative alla registrazione e alla conservazione dell'identificativo unico del dispositivo (UDI) da parte delle istituzioni sanitarie e degli operatori sanitari”, efficace dal 15 gennaio 2024. Al fine di verificare se per un dispositivo presente in farmacia sussiste l’obbligo di registrazione e conservazione dell'UDI, si suggerisce l’adozione delle seguenti misure: a) in sede di procedura d’acquisto richiedere agli operatori economici le informazioni sulla classe di rischio; b) consultare sempre l'elenco dei dispositivi medici presente sul sito del Ministero della salute, da cui è possibile reperire i dati aggiornati relativi al prodotto, ivi compresa la classe di rischio. Sarà cura dello scrivente fornire ulteriori aggiornamenti sull’argomento. 2. Master in Management per il Coordinamento delle professioni sanitarie: scadenza 17 novembre 2023.
3. Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di almeno una risorsa da inserire in organico con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e per la creazione di una graduatoria utile all’assunzione di addetti a tempo pieno o parziale, sia a tempo indeterminato che determinato, nel profilo professionale di farmacista collaboratore 1° livello CCNL per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori farmaceutici: scadenza 1.12.2023 ore 12.00 Si informa che la Società Azienda Pubblici Servizi Aosta Spa – A.P.S. SPA ha indetto una selezione pubblica finalizzata a creare una graduatoria utile all’assunzione di almeno una risorsa nel profilo professionale di farmacista collaboratore (CCNL dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici – ASSOFARM – 1° livello), da inserire in organico con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. La graduatoria potrà essere utilizzata sia per assunzioni a tempo determinato che indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale. È prevista una prova selettiva scritta mediante somministrazione di un test composto da quesiti a risposta sintetica e/o multipla da svolgere in 90 minuti e una prova orale. La domanda di partecipazione alla selezione, da compilare in ogni sua parte, redatta sulla base del modello allegato all’avviso di selezione (clicca qui), e disponibile sul sito istituzionale di A.S.P. SPA nella sezione avvisi di selezione: https://apsaosta.it/avvisi-di-selezione/ dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 01.12.2023, a pena di esclusione. Per consultare l’avviso e le informazioni relative alla domanda di partecipazione clicca al seguente link: https://apsaosta.it/wp-content/uploads/2023/10/Bando-Farmacista-Collaboratore-2023.pdf. Cordiali saluti. Il Presidente Luigi D’Ambrosio Lettieri |