News N.87/2023

                                                                       28 settembre 2023

CANNABIDIOLO (CBD) ESTRATTO DA CANNABIS: INDICAZIONI OPERATIVE

Facendo seguito e riferimento a quanto comunicato con News n. 78/2023 del 31 agosto 2023 si ricorda che nella GU n. 194 del 21-8-2023 è stato pubblicato il DM 7 agosto 2023 con il quale è stato revocato il decreto 28 ottobre 2020 di «Sospensione dell'entrata in vigore del decreto 1° ottobre 2020, recante: "Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis"».

Pertanto, dal 20 settembre u.s. decorrono gli effetti del decreto del Ministro della salute 1° ottobre 2020, in applicazione del quale la sostanza CBD di origine estrattiva:

1) se presente in farmacia già a tale data, dovrà essere caricata sul Registro entrata-uscita delle Sostanze stupefacenti e Psicotrope citando nelle Note il riferimento al DM stesso;

2) per gli acquisti successivi al 20 settembre u.s. il cannabidiolo estratto da cannabis andrà richiesto ai distributori mediante Buono-Acquisto.

I preparati per uso orale contenenti tale sostanza saranno ricompresi tra gli stupefacenti, riportando in etichetta la dicitura “DPR n. 309/90, Sezione B” con conseguente applicazione del corrispondente supplemento previsto dalla Tariffa Nazionale dei Medicinali.

In risposta ai numerosi quesiti pervenuti all’Ordine sull’argomento, si evidenzia che il CDB di origine sintetica non rientra tra le sostanze stupefacenti. 

Sulla base delle vigenti disposizioni normative, si configurano i seguenti casi:

SOMMINISTRAZIONE

cannabidiolo (CBD)

di origine estrattiva

di sintesi

USO ORALE

E

ALTRE VIE DI SOMMINISTRAZIONE

Tabella dei Medicinali, Sezione B

***

RNR (formalismi previsti dai cc. 3 e 4 dell’art. 5 della Legge 94/98)

RNR (formalismi previsti dai cc. 3 e 4 dell’art. 5 della Legge 94/98)

USO TOPICO

Tabella dei Medicinali, Sezione B

Prescritto come medicinale

RNR (formalismi previsti dai cc. 3 e 4 dell’art. 5 della Legge 94/98)

RNR (formalismi previsti dai cc. 3 e 4 dell’art. 5 della Legge 94/98)

***

Prescritto come cosmetico

RR (senza obbligo di formalismi)

Considerata l’evoluzione della normativa, si fa riserva di tornare sull’argomento per fornire eventuali ulteriori delucidazioni.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Luigi D’Ambrosio Lettieri

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