News N.77/2023

                                                                                            31 Agosto 2023

SOMMARIO:

1. CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI IN EMILIA-ROMAGNA: RIAPERTURA TERMINI – SCADENZA 19 SETTEMBRE 2023 ORE 17.00

2. REGOLAMENTO CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI CATEGORIE DELL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO E DEI SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE DI CIASCUNA CATEGORIA, L’INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO, NONCHÉ LA FORMAZIONE, LA TENUTA E L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO NAZIONALE.

3. DELIBERA CIPESS 19/2023 FONDO SANITARIO NAZIONALE 2022 - RIPARTO TRA LE REGIONI RISORSE VINCOLATE ALLA SPERIMENTAZIONE PER LA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI EROGATE DALLE FARMACIE CON ONERI A CARICO DEL SSN.

4. MINISTERO DELLA SALUTE: DECRETO 26 GIUGNO 2023 – TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI EVENTUALMENTE FORNITI CONTESTUALMENTE ALLE COMUNICAZIONI DI INCIDENTI CON I DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO.

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1. CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI IN EMILIA-ROMAGNA: RIAPERTURA TERMINI – SCADENZA 19 SETTEMBRE 2023 ORE 17.00

Facendo seguito alla News n. 41/2023 del 3.5.2023 sul concorso per titoli ed esame per il conferimento delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna, bandito con determinazione n. 7283 del 5 aprile 2023, per informare che la Regione, con delibera n. 1374 del 07 agosto 2023, ha stabilito:

- di consentire ai farmacisti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1 del DL 61/2023, di presentare la domanda di partecipazione al concorso pubblico regionale di cui all’oggetto, il cui termine di presentazione delle domande è scaduto il 19/05/2023;

- che i farmacisti nelle condizioni di cui al punto precedente potranno presentare domanda di partecipazione al concorso nei giorni 18 e 19 settembre 2023, secondo le modalità indicate dal Responsabile del procedimento nella pagina informativa dedicata al Concorso https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/concorso-ordinario-farmacie

Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 17.00 del 19 settembre 2023.

2. REGOLAMENTO CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI CATEGORIE DELL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO E DEI SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE DI CIASCUNA CATEGORIA, L’INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO, NONCHÉ LA FORMAZIONE, LA TENUTA E L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO NAZIONALE.

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale dell’11 agosto u.s. (GU Serie Generale n.187 del 11-08-2023), è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, oltreché con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sul Regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio (clicca qui).

Il Decreto, composto da dodici articoli ed in vigore dal 26 agosto 2023, disciplina il contenuto dell’Albo dei consulenti tecnici e i requisiti per l’iscrizione allo stesso, la domanda di iscrizione, i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione, l’esercizio della vigilanza, la sospensione e la cancellazione volontaria, la tenuta degli albi e dell’elenco nazionale e il trattamento dei dati personali.

Il Regolamento contiene anche due allegati: l’Allegato A che ha per oggetto Categorie dell’albo e settori di specializzazione; l’Allegato B che contiene le Tabelle di equipollenza della Categoria medico-chirurgica.

In particolare, possono essere iscritti all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio istituito in ogni Tribunale coloro che:

- sono iscritti nei rispettivi Ordini o Collegi professionali, o Ruoli, o Associazioni professionali;

- sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;

- sono di condotta morale specchiata;

- sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;

- hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.

Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo. In mancanza di tale requisito, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

- possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;

- possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;

- conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

Le domande di iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia al testo del Regolamento.

3. DELIBERA CIPESS 19/2023 FONDO SANITARIO NAZIONALE 2022 - RIPARTO TRA LE REGIONI RISORSE VINCOLATE ALLA SPERIMENTAZIONE PER LA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI EROGATE DALLE FARMACIE CON ONERI A CARICO DEL SSN.

Con delibera CIPESS del 20 luglio 2023 è stato approvato il riparto tra le Regioni ordinarie e la Regione Siciliana della somma complessiva di euro 25.300.000, a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale 2022 e accantonata con delibera CIPESS 8 febbraio 2023 (cfr. News n. 32/2023 del 7.4.2023) per il finanziamento della sperimentazione dei nuovi servizi e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il SSN previsti dall’art. 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 e s.m.i..

L'erogazione alle Regioni delle risorse di cui al riparto in oggetto avverrà nella misura del 70% a titolo di acconto successivamente alla valutazione positiva del cronoprogramma da parte del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA e del Tavolo di verifica degli adempimenti, mentre il restante 30% sarà erogato successivamente all’approvazione, da parte dei citati organismi tecnici collegiali, della relazione finale contenente tutte le informazioni sulle attività effettivamente svolte.

Di seguito si riporta la tabella con il riparto delle risorse.

FONDO SANITARIO NAZIONALE 2022

RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE RISORSE VINCOLATE ALLA SPERIMENTAZIONE PER LA

REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI EROGATE

DALLE FARMACIE CON ONERI A CARITCO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 OTTOBRE 2009 N. 153

 

                                                                                            (importi in euro)

Regioni

Quota accesso

al SSN 2021

ASSEGNAZIONI

PIEMONTE

7,37%

2.090.025,60

LOMBARDIA

16,78%

4.756.870,82

VENETO

8,20%

2.323.528,28

LIGURIA

2,67%

755.581,28

E. ROMAGNA

7,55%

2.139.400,64

TOSCANA

6,31%

1.788.348,44

UMBRIA

1,49%

421.641,24

MARCHE

2,57%

729.221,03

LAZIO

9,59%

2.719.801,46

ABRUZZO

2,19%

619.932,59

MOLISE

0,51%

144.985,90

CAMPANIA

9,27%

2.628.291,75

PUGLIA

6,58%

1.865.270,62

BASILICATA

0,93%

263.609,89

CALABRIA

3,14%

891.220,09

SICILIA (*)

4,10%

1.162.270,17

     

TOTALE (**)

 

25.300.000

 

 

 

(*) Per la Regione Siciliana è stata operata la prevista ritenuta di legge pari al 49,11 per cento della propria quota spettante.
Pertanto, all’importo indicato in tabella dovrà essere aggiunto l’importo di 1.121.617 euro finanziato con risorse regionali, ai sensi dell’art. 1 comma 830, della Legge n. 296 del 2006.
(**) Totale arrotondato all’unità di euro 

4. MINISTERO DELLA SALUTE: DECRETO 26 GIUGNO 2023 – TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI EVENTUALMENTE FORNITI CONTESTUALMENTE ALLE COMUNICAZIONI DI INCIDENTI CON I DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO.

Con decreto del 26 giugno 2023 (clicca qui), in vigore dal 14 agosto u.s., il Ministero della Salute ha individuato i tempi di conservazione dei dati personali dei pazienti, eventualmente forniti contestualmente alle comunicazioni di incidenti verificatisi dopo l'immissione in commercio di un dispositivo medico-diagnostico in vitro, e degli operatori sanitari che trasmettono tali segnalazioni.

Ai fini del decreto, per «incidenti», ex art. 2, paragrafo 1, numeri 67) e 68) del regolamento (UE) 2017/746, sono da intendersi:

- «incidente»: qualsiasi malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche o delle prestazioni di un dispositivo messo a disposizione sul mercato, compreso l'errore d'uso determinato dalle caratteristiche ergonomiche, nonché qualsiasi danno derivante dalla decisione medica, azione od omissione basata sulle informazioni o sui risultati forniti dal dispositivo;

- «incidente grave»: qualsiasi incidente che, direttamente o indirettamente, ha causato, può aver causato o può causare una delle seguenti conseguenze: a) il decesso di un paziente, di un utilizzatore o di un'altra persona; b) il grave deterioramento, temporaneo o permanente, delle condizioni di salute del paziente, dell'utilizzatore o di un'altra persona; c) una grave minaccia per la salute pubblica.

In base al decreto, i dati personali dei pazienti eventualmente trasmessi al Ministero della salute, ai sensi dell'art. 13 c. 9 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 138, sono conservati per il tempo strettamente necessario per la valutazione dell'incidente e, comunque, non oltre due anni dalla relativa segnalazione.

I dati personali riferiti agli operatori sanitari, ai sensi dell'art. 13 c. 9 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 138, sono conservati per il tempo necessario per la valutazione dell'incidente e, comunque, non oltre cinque anni dalla relativa segnalazione.

Il Ministero della salute provvede, attraverso i propri sistemi informativi, alla cancellazione, decorsi i termini previsti, dei dati personali sopra indicati.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Luigi D’Ambrosio Lettieri

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