News N. 67/2023

                                                                                                     06 luglio 2023

 

SOMMARIO:

1. Ministero della Salute - certificati di vaccinazione, di test e di guarigione da COVID-19 -scadenza del Regolamento (UE) n. 953/2021.

2. Sentenza Tar Marche n. 374/2023: parafarmacie escluse dall’effettuazione dei tamponi rapidi e test sierologici.

 

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1. Ministero della Salute - certificati di vaccinazione, di test e di guarigione da COVID-19 -scadenza del Regolamento (UE) n. 953/2021.

Il Ministero della Salute ha comunicato (clicca qui) che, a partire dal 1° luglio 2023, a seguito della scadenza del Regolamento (UE) n. 953/2021, che stabilisce il quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione da COVID-19 (EU Digital Covid Certificate – EUDCC), non potrà rilasciare dette certificazioni digitali interoperabili per nuovi eventi di vaccinazione, test o guarigione. Le certificazioni già emesse dalla Piattaforma nazionale DGC potranno essere ancora utilizzate, anche se la loro interoperabilità potrebbe non essere garantita in caso di scadenza tecnica del certificato di firma.

Pertanto, a partire dal 1° luglio 2023, tenuto conto che ancora alcuni Paesi richiedono per l’ingresso l’EU DCC o, in alternativa, prova di avvenuta vaccinazione COVID-19 e/o guarigione e/o test negativo, il rilascio della relativa certificazione, su richiesta dell’interessato per i casi in cui sussiste tale necessità, dovrà avvenire anche in lingua inglese.

Il Dicastero segnala, inoltre, che eventuali ulteriori informazioni sui prerequisiti di ingresso dei Paesi sono disponibili sul sito “Viaggiare Sicuri” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e/o sui siti governativi dei Paesi meta del viaggio.

2. Sentenza Tar Marche n. 374/2023: parafarmacie escluse dall’effettuazione dei tamponi rapidi e test sierologici.

Si informa che il Tar Marche, con sentenza n. 374/2023, ha rigettato nel merito il ricorso presentato da alcune parafarmacie per l’annullamento della Delibera della Giunta della Regione Marche n. 663 del 2021, che aveva annullato la precedente DGR n. 465/2021, avente ad oggetto “schema di accordo tra la Regione Marche ed esercizi commerciali ex art. 5 D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006 (c.d. Parafarmacie) per effettuare test rapidi basati sulla ricerca dell’antigene e i test diagnostici rapidi per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV2”.

Il TAR, con ordinanza n. 7 del 2022, aveva ritenuto di dover adire la Corte Costituzionale affinché si pronunciasse sulla legittimità costituzionale dell’art. 1 cc 418 e 419 della L. n. 178/2020, nella parte in cui la norma prevede che i test in questione possono essere eseguiti solo presso le farmacie e non anche alle parafarmacie.

Con sentenza n. 171/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tar Marche (cfr. News n. 47/2022 del 22 luglio 2022). In sede di riassunzione della causa, il Tribunale Amministrativo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, ha rigettato nel merito il ricorso delle parafarmacie.

Con riferimento alla scelta operata dal Legislatore di ritenere prevalente l’interesse pubblico a che le prestazioni sanitarie in questione fossero eseguite presso le farmacie, il TAR si è basato, in particolare, sulle argomentazioni contenute nei paragrafi 5.2.4. e 5.2.5 della motivazione della citata sentenza n. 171/2022, che di seguito si richiamano sinteticamente.

Sul punto, la Consulta – si ricorderà – aveva statuito che la scelta operata dal Legislatore si fondava, essenzialmente, “sull’inserimento delle farmacie nell’organizzazione del servizio sanitario nazionale, che già consente loro di condividere con le autorità sanitarie procedure amministrative finalizzate a fronteggiare situazioni ordinarie ed emergenziali, anche mediante il trattamento di dati sensibili in condizioni di sicurezza”. Peraltro, “quelle di cui alle disposizioni censurate sono qualificabili «come vere e proprie prestazioni sanitarie», il che peraltro è ulteriormente confermato dall’inserimento all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 153 del 2009 sulla cosiddetta farmacia dei servizi – ad opera dell’art. 1, comma 420, della medesima legge n. 178 del 2020 – della lettera e-ter, che consente «l’effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare»: prelievo che, come ha rilevato il Presidente del Consiglio dei ministri nell’atto di intervento, è necessario per l’espletamento dei test sierologici”. Per la Corte, poi, il Legislatore, nella sua discrezionalità, “ha valutato maggiormente rispondente alla tutela della salute, da un lato, che tali test siano effettuati sì in un numero inferiore di luoghi, ma distribuiti sul territorio nazionale secondo logiche non meramente commerciali, bensì di adeguatezza rispetto alla popolazione, cui assicurare con continuità l’accesso a tali prestazioni sanitarie; dall’altro, che la trasmissione dei dati relativi ai test sia effettuata da un numero limitato di soggetti, rendendo così più agevole la loro ricezione e gestione da parte delle autorità sanitarie, anche sotto il già richiamato profilo dell’adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica”.

A orientare la decisione legislativa - sempre secondo l’Organo Costituzionale - non è stata, dunque, la figura professionale del farmacista né la cosiddetta riserva di farmacia, relativa più propriamente alla vendita di determinati farmaci, ma “la valutazione che la limitazione alle sole farmacie della possibilità di effettuare i test in questione fosse funzionale, per le ragioni anzidette, a un più efficace monitoraggio della circolazione del virus SARS-CoV-2 e, pertanto, a garantire una migliore tutela della salute pubblica su tutto il territorio..”.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Luigi D’Ambrosio Lettieri

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