Si fa seguito alla News n. 31/2023 del 28 marzo 2023, per segnalare che nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio u.s. è stato pubblicato il D.M. 30.3.2023 sulla remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.

Il decreto dispone che - a decorrere dal 1° marzo 2023 - è riconosciuta alle farmacie la remunerazione aggiuntiva nel limite di 150 milioni di euro annui per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale (SSN), secondo la ripartizione individuata nell’allegato A del medesimo decreto.

La remunerazione aggiuntiva prevista dal suddetto decreto non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Detta remunerazione concorre al calcolo del fatturato annuo del Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 1, comma 40 -bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

In sede di applicazione, le Regioni e le Province autonome monitorano, con cadenza temporale periodica, l’effettiva spesa sostenuta per il riconoscimento della remunerazione aggiuntiva.

Al fine di rispettare il limite di spesa fissato (art. 1, comma 534, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), le Regioni e Province autonome provvedono a riconoscere la remunerazione aggiuntiva fino a concorrenza delle risorse loro assegnate per il singolo anno e, qualora dalla rendicontazione prodotta dalle farmacie risulti che le somme erogate siano superiori alle risorse disponibili, procedono al recupero delle somme eccedenti secondo termini e modalità da concordarsi in sede locale con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie.

In caso di eccedenze degli importi di cui all’allegato A, rispetto alla spesa effettivamente sostenuta per la remunerazione aggiuntiva, le risorse restano a disposizione delle regioni e province autonome.

A tutte le farmacie è dovuta una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di € 0,08 da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale e una quota premiale aggiuntiva di € 0,12 applicata ad ogni confezione di farmaci generici ed originator con prezzo pari a quello di riferimento.

Alle farmacie che godono della riduzione del 60% del multi-sconto del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 40, quinto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dovuta una ulteriore quota “tipologica” aggiuntiva per singola confezione di € 0,12 da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

Alle farmacie rurali sussidiate che godono dello sconto forfettario 1,5%, ai sensi dell’art. 1, comma 40, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di € 0,14 da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

Alle farmacie rurali e urbane con fatturato del Servizio sanitario nazionale inferiore a 150 mila euro che sono esentate dallo sconto del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 40, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di € 0,25 da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Luigi D’Ambrosio Lettieri

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