Si fa seguito e riferimento alle precedenti note ordinistiche in tema di aggiornamento professionale del farmacista (cfr. News n. 23/2023 dell’8 marzo 2023; News n. 21/2023 del 7 marzo 2023; News n. 15/2023 del 9 febbraio 2023; News n. 03/2023 del 4 gennaio 2023) per ricordare che con la L. n. 14/2023 di conversione del D.L. n. 198/2022 (decreto “milleproroghe”), il triennio formativo 2023-2025 ha avuto ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, per coloro che non hanno acquisito crediti sufficienti, è stata disposta una proroga al 31 dicembre p.v. per l’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio 2020-2022.

In tal modo, è stato previsto che i crediti ECM acquisiti nel corso del 2023 potranno essere utilizzati dai professionisti sanitari sia per sanare eventuali posizioni debitorie relative al precedente triennio 2020-2022, sia per l’attuale triennio appena iniziato.

In proposito, si rammenta che nel portale di gestione dell’Anagrafe dei crediti ECM tenuto dal Co.Ge.A.P.S. è stata inserita una funzione informatica che consente ai professionisti sanitari di spostare i crediti acquisiti nell’anno 2023 al fine di regolarizzare la propria posizione formativa nel triennio 2020-2022.

***

Si coglie, altresì, l’occasione per fornire i seguenti aggiornamenti in tema di crediti individuali per autoformazione.

  • AMPLIAMENTO IPOTESI ATTIVITÀ SPECIFICHE CHE CONSENTONO AL FARMACISTA L’OTTENIMENTO DI CREDITI DA AUTOFORMAZIONE

Come si ricorderà, con alcune deliberazioni nei precedenti trienni formativi la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha stabilito che mediante l’istituto dell’autoformazione il professionista sanitario possa acquisire crediti individuali da autoapprendimento (in funzione dell’impegno orario autocertificato), a seguito dell’effettuazione di una delle attività previste nel paragrafo 3.5 del “Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario”.

Ai sensi del punto 3. del citato paragrafo 3.5 del suddetto “Manuale”, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani aveva già individuato alcune ipotesi aggiuntive di autoformazione proprie della professione di farmacista.

Recentemente, la FOFI ha comunicato che sono state ampliate le attività specifiche che consentono al farmacista l’ottenimento di crediti da autoformazione (a seguito dell’istanza dell’iscritto, corredata dalla relativa autocertificazione, da inviare sul portale COGEAPS salvo diversa indicazione del proprio Ordine di appartenenza) per le seguenti prestazioni rese dagli iscritti nella funzione di tutela della salute pubblica:

1. l’identificazione, valutazione, comprensione e prevenzione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema correlato all'uso dei medicinali, per assicurare un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione, nonché ogni attività svolta nell’ambito della farmacovigilanza, dispositivo-vigilanza;

2. le prestazioni professionali svolte nell’ambito della Sperimentazione dei nuovi servizi in farmacia ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 17 ottobre 2019 tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le attività finalizzate all’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, all’arruolamento dei pazienti cronici e alla presa in carico degli stessi, nonché all’aderenza alla terapia e alla telemedicina;

3. la partecipazione alle attività di screening rivolte alla popolazione, nonché le azioni di divulgazione (realizzazione materiale informativo) o l’adesione alle campagne di sensibilizzazione per la prevenzione della salute rivolte ai cittadini promosse, organizzate o patrocinate da Autorità o Istituzioni pubbliche; tra le suddette iniziative, a titolo esemplificativo si riportano alcune di quelle patrocinate dalla Federazione: “Diaday”, “Al Sole…in salute”, oppure le campagne organizzate da “APMARR”, “A.N.I.Ma.S.S.ODV”, “FONDAZIONE ONDA”, etc.;

4. le attività di studio effettuate in laboratorio galenico finalizzate alla formulazione, allestimento, analisi dei preparati e valutazione dei risultati relative a medicinali carenti.

Le sopracitate attività si vanno ad aggiungere a quelle già deliberate dal Comitato Centrale della FOFI e dettagliate nella nota prot. n. 202202555 del 7 dicembre 2022 e News n. 19/2023 del 02 marzo 2023.

Da qualche mese è attiva una specifica funzione sul portale informatico di gestione dell’anagrafe dei crediti ECM gestito dal Co.Ge.A.P.S., attraverso la quale è possibile inserire in maniera autonoma le richieste di riconoscimento dei crediti da autoapprendimento, anche inerenti a tali ipotesi aggiuntive previste per la professione di farmacista.

L’accesso al sito da parte degli iscritti all’Albo deve avvenire tramite SPID o CIE o CNS.

Si ricorda che i crediti maturabili tramite la formazione individuale, non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione.

Si segnala che, al fine di integrare quelle già previste, la FOFI trasmetterà alla CNFC e al Co.Ge.A.P.S. le anzidette nuove attività formative che consentono il riconoscimento di crediti per autoformazione (sia quelle indicate nella presente circolare deliberate dal Comitato Centrale sia quelle individuate dai Consigli Direttivi degli Ordini territoriali).

È necessario evidenziare che le suddette attività saranno rese visibili e dunque selezionabili da parte degli iscritti nella piattaforma informatica del Consorzio compatibilmente con le tempistiche necessarie per l’aggiornamento del sito stesso.

Quest’Ordine provvederà, pertanto, a comunicare la validazione delle nuove ipotesi da parte della CNFC, con la conseguente possibilità di caricamento delle predette istanze nel portale del Consorzio.

  • AUTOFORMAZIONE PER PARTECIPAZIONE AI CONVEGNI DI COSMOFARMA EXHIBITION 2023

Appare opportuno precisare che nell’ambito dell’edizione 2023 di Cosmofarma i convegni (non accreditati ECM e calendarizzati nel programma dei lavori della manifestazione) che consentono al farmacista di presentare istanza di riconoscimento di crediti formativi per Autoformazione sono esclusivamente quelli realizzati da FOFI, FONDAZIONE CANNAVO’, FEDERFARMA e dalle società scientifiche riconosciute (ad es. UTIFAR, SIFAP…etc.) mediante la presentazione della domanda di riconoscimento di crediti ECM per autoformazione (Allegato VIII o inserimento nel sopraindicato portale COGEAPS tramite apposita funzione informatica).

  • COME SI COMPILA L’ALLEGATO VIII (Domanda di riconoscimento di crediti ECM per autoformazione)

L’allegato VIII riporta alcuni campi da compilare a cura del richiedente per i quali si ritiene utile fornire qualche utile informazione, tra cui:

  • OBIETTIVO FORMATIVO (consultare tabella A allegata al modulo stesso: l’obiettivo è discrezionale poiché dipende dalle tematiche trattate durante il convegno, va scelto tra i codici riportati nella tabella)
  • ATTIVITA’ PROFESSIONALE (consultare tabella B allegata al modulo stesso: l’attività professionale è discrezionale)
  • PROFESSIONE (consultare tabella C allegata al modulo stesso: per i farmacisti è sempre da inserire il codice 3)
  • DISCIPLINA (consultare tabella D allegata al modulo stesso e indicare se farmacista ospedaliero o territoriale)

Si invitano tutti gli iscritti all’Albo a verificare sul portale CoGeAPS la propria situazione e a porsi in regola con il conseguimento dei crediti formativi in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

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