SOMMARIO:

  1. BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI N.4 (quattro) FARMACISTI COLLABORATORI (Primo livello – CCNL ASSOFARM – Tempo pieno 40 ore settimanali) A TEMPO INDETERMINATO E PER EVENTUALI ULTERIORI ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO PIENO O PARZIALE. TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDE: 24 APRILE 2023 ORE 12.00
  2. Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell’ambito del PNRR – decreto di liquidazione n. 72/2023
  3. Farmacopea europea 11° edizione Supplemento 11.1
  4. Ministero della Salute – Domande e risposte su termini e concetti di vigilanza sui dispositivi medici
  5. Sentenza Tar Lazio n. 3980/2023: Confermata la legittimità del DM 22.9.2017 concernente “Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali”.

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1. BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI N.4 (quattro) FARMACISTA COLLABORATORE (Primo livello – CCNL ASSOFARM – Tempo pieno 40 ore settimanali) A TEMPO INDETERMINATO E PER EVENTUALI ULTERIORI ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO PIENO O PARZIALE. TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDE: 24 APRILE 2023 ORE 12.00

Si ha cura di comunicare che è in corso la selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di n. 4 (quattro) farmacisti collaboratori (primo livello – CCNL ASSOFARM – tempo pieno 40 ore settimanali) a tempo indeterminato e per eventuali ulteriori assunzioni con contratto a tempo pieno o parziale.

Il profilo richiesto prevede ottime capacità tecnico – professionali, propensione a porsi al servizio del cliente, predisposizione alla vendita e capacità di lavorare in gruppo con spirito d’iniziativa. Il Farmacista Collaboratore, rispondendo al Direttore di Farmacia ed alla Direzione Generale dell’Azienda per quanto di competenza, dovrà concorrere al raggiungimento degli obiettivi di soddisfazione del cliente e del risultato economico di vendita. Le prestazioni lavorative potranno riguardare la giornata del sabato e, in base ai turni di servizio, anche quelle domenicali e/o festive e/o notturne nelle diverse sedi della farmacia comunale gestita dall’Società.

La selezione verrà espletata mediante una prova orale, consistente in un colloquio volto ad accertare il grado di competenza tecnico-professionale, riguardante gli argomenti indicati nel Bando.

Qualora il numero dei candidati sia superiore a 30 unità, la Commissione giudicatrice procederà all’espletamento di una prova preselettiva.

Per visionare il Bando completo clicca qui

Per scaricare la domanda di ammissione alla selezione pubblica clicca qui

 

2. Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell’ambito del PNRR – decreto di liquidazione n. 72/2023

Si fa seguito alla News n. 85/2022 del 14 dicembre 2022, relativa all’avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell’ambito del PNRR, per segnalare che sul sito dell’Agenzia per la coesione territoriale è stato pubblicato il decreto di liquidazione n. 72/2023 del 3 aprile 2023.

Il provvedimento dispone la liquidazione di € 1.936.962,00 a valere sulle risorse del PNRR, Missione 5 -Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale - Investimento 1.1.2 - Strutture sanitarie di prossimità- Next Generation EU - CUP: E59J21 011940003 in favore delle farmacie indicate nell’ Allegato l del medesimo.

3. Farmacopea europea 11° edizione Supplemento 11.1

 

Ente

Provvedimento

Contenuto

Precisazione

Ministero della Salute

D.M. 29.3.2023

(G.U. 85 del 11.4.2023

CLICCA QUI)

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nella Farmacopea europea 11°edizione, Supplemento 11.1 (CLICCA QUI)

I testi entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° aprile 2023.

I testi sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 123 TULS R.D. 1265/1934, pertanto non è obbligatorio detenerne copia in farmacia. Tali testi sono posti a disposizione di qualsiasi interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della F.U.

La monografia elencata nella sezione “Testi eliminati” (Dietilstilbestrolo) è eliminata dalla Farmacopea Ufficiale dal 1° aprile 2023.

 

4. Ministero della Salute – Domande e risposte su termini e concetti di vigilanza sui dispositivi medici

Si fa seguito alla News ordinistica n. 85/2022 del 14 dicembre 2022 per segnalare che il Ministero della Salute con circolare 0027535-31/03/2023-DGDMF-MDS-P ha reso disponibile il documento recante “Domande e risposte su termini e concetti di vigilanza sui dispositivi medici” approvato dal gruppo di coordinamento dei dispositivi medici (MDCG) istituito dall'articolo 103 del Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici.

Il documento, destinato alle autorità competenti, agli operatori economici e alle altre parti interessate, mira a chiarire termini e concetti importanti delineati nella Sezione 2 del Capo VII del Regolamento (UE) 2017/745, riguardante la vigilanza sugli stessi.

In proposito, si rammenta che il D.lgs. n. 137/2022, recante adeguamento della normativa nazionale al citato Regolamento UE, prevede che gli operatori sanitari che nell'esercizio della loro attività rilevino un incidente grave (come definito dai regolamenti europei in materia, ossia qualsiasi incidente che, direttamente o indirettamente, ha causato, può aver causato o può causare una delle seguenti conseguenze:

  1. a) il decesso di un paziente, di un utilizzatore o di un'altra persona;
  2. b) il grave deterioramento, temporaneo o permanente, delle condizioni di salute del paziente, dell'utilizzatore o di un'altra persona;
  3. c) una grave minaccia per la salute pubblica) anche solo sospetto, che coinvolga un dispositivo medico, siano tenuti a darne comunicazione al Ministero della salute, nei termini e con le modalità che saranno stabilite da uno o più decreti del Ministro della salute.

5. Sentenza Tar Lazio n. 3980/2023: Confermata la legittimità del DM 22.9.2017 concernente “Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali”.

Il TAR Lazio, III Sezione Stralcio, il 9 marzo 2023, ha depositato la sentenza n. 3980, (clicca qui), con la quale ha respinto il ricorso proposto da alcune associazioni per l’annullamento del D.M. 22.09.2017 del Ministero della salute, pubblicato sulla G.U. n. 250, Serie generale del 25.10.2017, concernente “Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali”.

Si illustrano, in sintesi, le motivazioni a fondamento della decisione.

La sentenza, dapprima, ricorda che “il decreto prevede, per i farmaci preparati in farmacia in modo estemporaneo e integrale, sia per uso umano che veterinari, un nuovo metodo di determinazione del prezzo che tiene conto, come riportato dall’articolo 3, del costo delle sostanze, dei costi di preparazione, del costo dei recipienti e di eventuali supplementi relativi all’impiego di sostanze particolari, nonché della professionalità dei farmacisti”.

Più precisamente, per determinare il prezzo di vendita il farmacista dovrà considerare “il prezzo di acquisto delle sostanze, i costi della preparazione incrementati del 40%, l’eventuale supplemento di 2,50 euro per preparazioni pericolose, stupefacenti o doping e, infine, il costo del recipiente”.

Il decreto stabilisce che “non è consentito quotare una sostanza a un prezzo diverso da quello indicato nella “Tabella dei prezzi delle sostanze”, anche quando sia stata impiegata una sostanza contraddistinta da marchio registrato. Se la sostanza non è in elenco, il prezzo (al netto dell’iva) è quello al quale ha acquistato il farmacista, che dovrà conservarne prova documentale”.

I costi di preparazione, invece, sono stati definiti “sulla base dell’effettivo costo del lavoro del farmacista preparatore, del tempo necessario all’allestimento della preparazione, degli oneri connessi alla tutela della sicurezza e alla sanificazione degli ambienti”.

Inoltre, il decreto contiene un aggiornamento dei diritti addizionali di chiamata notturna, i quali sono dovuti soltanto quando la farmacia effettua servizio a “battenti chiusi” o “a chiamata” e consequenzialmente non sono dovuti quando la farmacia effettua servizio “a battenti aperti”.

Il TAR Lazio ha dichiarato infondato il ricorso dell’Associazione, sulla base delle seguenti motivazioni.

Innanzitutto, il Giudice di prime cure ha rilevato che l’aggiornamento della tariffa in questione “è intervenuto a distanza di quasi venticinque anni dall’adozione delle stesse” e “costituisce, dunque, un incentivo senza il quale le farmacie potrebbero scegliere di non svolgere il servizio notturno perché poco redditizio: i prezzi al pubblico dei medicinali praticati dagli esercizi che, su disposizione dell’autorità territoriale, garantiscono i turni del servizio notturno, non possono non tener conto del maggiore sacrificio economico sopportato e segnatamente della maggiorazione prevista per il servizio notturno dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da farmacia privata, dell’intero importo della retribuzione dovuta al farmacista turnista e delle spese accessorie necessarie per il mantenimento dell’apertura della farmacia nelle ore notturne”.

Con specifico riferimento all’aumento praticato in favore delle farmacie rurali, poi, ha chiarito che l’aggiornamento tiene conto “della loro collocazione in zone svantaggiate…”.

Inoltre, ha osservato che “l’aumento de quo, oltre a trovare fondamento nel citato art. 41 del R.D. 1706/1938 e nel TULLSS, risulta essere congruo atteso che: investe un lasso di tempo di circa 25 anni nei quali, nonostante la normativa prevedesse un aggiornamento con cadenza biennale, non è stata introdotta alcuna modifica, sebbene periodo 1994 – 2016 l’inflazione sia stata pari complessivamente al 49,014%…

Per il Tar la maggiorazione introdotta, inoltre, non viola il principio di razionalità per la dedotta “pretesa difficoltà di conciliarla con le disposizioni che prevedono in capo alle farmacie il potere di praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti” poiché, di fatto, resta inalterata la possibilità di concedere riduzioni sui prezzi dei farmaci purché a carico del cittadino.

Inoltre, “il Ministero ha tenuto presente la variabile del costo del lavoro del farmacista, dandone esplicitamente atto nelle premesse al decreto, oltre che della rivalutazione monetaria” ed ha osservato che “non rileva l’andamento della spesa farmaceutica, ma il servizio offerto e i costi sostenuti dalla farmacia. Peraltro, il turno notturno costituisce un’attività certamente antieconomica a fronte della generale liberalizzazione degli orari di apertura per le farmacie e parafarmacie, con il rischio concreto che esso non venga più offerto”.

Il Giudice amministrativo ha anche chiarito che non vi è alcuna lesione del principio di libera concorrenza e tantomeno del principio di uguaglianza tra i cittadini “atteso che i meccanismi di maggiorazione del prezzo connessi ai parametri dell’orario e della correlata oscillazione dei costi del lavoro come pure della dislocazione territoriale sono funzionali alla capillare diffusione del servizio. Senza di essi, non sarebbe possibile garantire il diritto alla salute e si verificherebbe la concentrazione nelle zone più affollate e negli orari più redditizi. Pertanto, non è seriamente sostenibile che le fasce sociali più deboli possano subire alcuna penalizzazione da questa variazione dei costi. Tantomeno che essa possa determinare il superamento dei limiti di spesa programmata.

Il decreto impugnato, inoltre, non comporta alcuna restrizione alla libera prestazione dei servizi in quanto “introduce esclusivamente un aggiornamento dei costi, limitandosi ad applicare norme già in vigore da molti anni”.

Infine, “la tariffa non può essere considerata alla stregua di un trattamento differenziato ed ingiustificato in favore di alcuni operatori e a detrimento di altri, laddove, invece, rappresenta la remunerazione per il servizio notturno imposto dall’Autorità territoriale al fine di garantire il presidio farmaceutico durante la notte in tutte le zone. Peraltro, la Corte di Giustizia Europea ha affermato in più arresti che l’obiettivo di garantire alla popolazione una fornitura di medicinali sicura e di qualità ben può giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento”.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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