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SOMMARIO:

  1. Contribuzione ONAOSI anno 2023 – SCADENZA 31 MARZO 2023
  2. Ministero della Salute – campagna di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari
  3. FOFI-SIFAP Questionario sull’attività galenica in farmacia - REMINDER.
  4. Ministero della Salute: fattispecie di pubblicità dei dispositivi medici che non necessitano di autorizzazione
  5. Conferenza Stato-Regioni – Intesa sullo schema di decreto concernente la remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime SSN.
  6. Disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane- approvazione definitiva.     

***

        1. Contribuzione ONAOSI anno 2023 - SCADENZA 31 MARZO 2023

Si trasmette l’informativa dell’ONAOSI relativa al rinnovo della quota di contribuzione per l’anno 2023 (cfr. all. 1 e 2).

Nel segnalare che il termine per il rinnovo scade il 31 marzo p.v., si evidenzia altresì che - come previsto dal vigente Statuto ONAOSI - il 2023 è l’ultimo anno in cui si possono iscrivere come contribuenti volontari i sanitari iscritti per la prima volta all’Ordine Professionale di appartenenza nell’anno 2013.

Gli uffici amministrativi della Fondazione ONAOSI sono a disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento anche telefonico, tutti i giorni dal lunedì al mercoledì (9.00 – 13.00; 15.00 – 17.00) – giovedì e venerdì (9.00 – 13.00) ai seguenti numeri: 075 58.69.235 – 075 5002091 - centralino 075 5869511 – e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Per opportuni approfondimenti è possibile consultare la documentazione allegata.

  1. Ministero della Salute – campagna di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari.

In occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, tenutasi il 12 marzo u.s., il Ministero ha realizzato una campagna comunicativa volta a sensibilizzare la popolazione sul tema.

I materiali della campagna (poster e locandine) sono presenti sul portale del Dicastero e messi a disposizione, in formato scaricabile, al seguente link, al fine di promuoverne la massima diffusione:

https://www.salute.gov.it/portale/professioniSanitarie/dettaglioCampagneProfessioniSanitarie.jsp?lingua=italiano&menu=campagne&p=dacampagne&id=170

  1. FOFI-SIFAP Questionario sull’attività galenica in farmacia - REMINDER.

Si trasmette nuovamente il link di accesso al questionario relativo al censimento delle farmacie che allestiscono preparati, condiviso dal Ministero della Salute:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=TG3sCF82DEKQNbIy4oJpqVT_atRZ4nVGrHIwQqktgC5UQzVWOVhYUkFaVzBaVFEwSzA5TTdaTUFLVC4u

Il predetto link è disponibile, attraverso un apposito banner, sul sito web istituzionale della Fofi, sul sito istituzionale dell’Ordine, nonché su sito IlFarmacistaOnLine.

Si invitano tutti i farmacisti a partecipare alla suddetta iniziativa.

  1. Ministero della Salute: fattispecie di pubblicità dei dispositivi medici che non necessitano di autorizzazione

Con due distinti decreti in data 26.1.2023 e in vigore dal 19 marzo u.s. sono state individuate le fattispecie di pubblicità, rispettivamente per i dispositivi medici (clicca qui) e per i dispositivi medico-diagnostici in vitro (clicca qui), che non necessitano di autorizzazione ministeriale.

In proposito si evidenzia che non è oggetto di autorizzazione la pubblicità dei seguenti dispositivi:

- profilattici;

- accessori di dispositivi medici, come le montature per occhiali, a condizione che il messaggio pubblicitario si riferisca esclusivamente a proprietà non sanitarie;

- la pubblicità, effettuata da un'azienda fabbricante o distributrice di dispositivi medici (o dispositivi medico-diagnostici in vitro), che richiama la denominazione o il campo di attività delle medesime a condizione che non siano vantate specifiche proprietà di tali dispositivi, richiamati singolarmente, anche mediante l'immagine della loro confezione, o nel loro complesso;

- le forme di promozione, anche mediante l'utilizzo dell'immagine della confezione, di dispositivi medici (o dispositivi medico-diagnostici in vitro) realizzate attraverso la messa in vendita di confezioni multiple al prezzo della confezione unitaria o mediante modalità diverse di operazioni a premio o concorsi, fermo restando, anche in tali casi, il divieto di diffondere senza autorizzazione messaggi che, oltre a far riferimento alle modalità di promozione, si riferiscano a proprietà e caratteristiche del dispositivo medico;

- la pubblicazione dell'immagine o della rappresentazione grafica del dispositivo (o dispositivo medico-diagnostico in vitro) o del suo confezionamento sui listini dei prezzi di vendita e sugli annunci degli eventuali sconti praticati al pubblico;

- limitatamente alla vendita a distanza, la pubblicazione dell'immagine o della rappresentazione grafica del dispositivo (o dispositivo medico-diagnostico in vitro) o della sua confezione nonché la descrizione e la destinazione d'uso così come riportate nelle istruzioni per l'uso, purché sia presente e consultabile la versione integrale delle predette istruzioni per l'uso.

Il Ministero della salute, qualora una pubblicità presenti informazioni dalle quali può derivare un rischio per la salute dei consumatori:

  1. a) ordina l'immediata cessazione della pubblicità;
  2. b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica e di precisazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Ministero.

    5. Conferenza Stato-Regioni – Intesa sullo schema di decreto concernente la remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime SSN.

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, commi 532-534 – cfr. News n. 19/2023 del 2.3.2023) – come si ricorderà – ha previsto dal 1° marzo 2023 il riconoscimento di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, nel limite di 150 milioni annui.

La norma demanda tale riconoscimento ad un decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Si informa, in proposito, che la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 22 marzo u.s., ha sancito l’intesa sullo schema di decreto previsto da detta norma.

Sarà cura di quest’Ordine fornire ogni utile aggiornamento sull’iter di adozione del decreto in questione.

  1. Disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane - approvazione definitiva.

Nella seduta di martedì 21 marzo, l’Assemblea della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane” (C. 977).

Il provvedimento indica i principi e criteri direttivi generali ai quali il Governo deve attenersi nell’esercizio delle suddette deleghe, volte a tutelare la dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana.

Viene così delineata una riforma articolata e complessiva, volta ad attuare alcune norme della legge di bilancio 2022 e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Si tratta, per quanto riguarda la Legge di Bilancio 2021, delle disposizioni sui livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e sui servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti (artt. 159-171 L. 234/2021) e, per quanto riguarda il PNRR invece, delle Missioni 5 (Inclusione e Coesione) e 6 (Salute).

Alla base della suddetta revisione vi è il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e del principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente. In tal senso, è prevista l'effettuazione, in una sede unica, mediante i “punti unici di accesso” (PUA), di una valutazione multidimensionale finalizzata a definire un “progetto assistenziale individualizzato” (PAI), che indicherà tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona anziana.

Nell’ambito di questo nuovo assetto delle politiche in favore della popolazione anziana, il disegno di legge fa esplicito riferimento, in più punti, alla rete delle farmacie territoriali. In particolare, nell’enunciare i principi guida per l’attuazione della riforma, il provvedimento considera l’apporto delle farmacie nella promozione e attuazione di interventi sanitari volti a garantire alle persone anziane:

- il diritto a determinarsi in maniera indipendente e consapevole con riferimento alle decisioni che riguardano la loro assistenza, nonché alle continuità di vita di cure presso il domicilio;

- la promozione di interventi di sanità preventiva presso il domicilio;

- la possibilità di accedere a una valutazione multidimensionale, incentrata su linee guida nazionali, delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura bio-psico-sociale, sanitaria e sociosanitaria;

- lo svolgimento delle attività di screening per l’individuazione dei fabbisogni di assistenza.

Nello specifico, il Governo dovrà tenere in considerazione i seguenti criteri direttivi:

  • il riconoscimento del diritto delle persone anziane a determinarsi in maniera indipendente, libera, informata e consapevole con riferimento alle decisioni che riguardano la loro assistenza, nonché alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale, anche con il contributo del servizio civile universale, e sociosanitaria statale e regionale, anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge (art. 2, comma 2, lettera d);
  • la promozione di interventi di sanità preventiva presso il domicilio delle persone anziane, anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge (art. 3, comma 2, lettera a) n. 3);
  • l’offerta progressiva della possibilità, per la persona anziana affetta da una o più patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l’invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell’autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale, incentrata su linee guida nazionali, delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura bio-psico-sociale, sanitaria e sociosanitaria, da effettuare nell’ambito dei PUA da parte di équipe multidisciplinari, sulla base della segnalazione dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera, delle farmacie, dei comuni e degli ATS, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge (art. 3, comma 2, lettera c) n. 1);
  • la semplificazione dell’accesso agli interventi e ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari e messa a disposizione di PUA, collocati presso le Case della comunità, orientati ad assicurare alle persone anziane non autosufficienti e alle loro famiglie il supporto informativo e amministrativo per l’accesso ai servizi dello SNAA e lo svolgimento delle attività di screening per l’individuazione dei fabbisogni di assistenza, anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge, e in raccordo con quanto previsto nel regolamento recante la definizione dei modelli e degli standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel settore sanitario nazionale di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in attuazione della Missione 6, componente 1, riforma 1, del PNRR (Art. 4, comma 2, lettera i).

Tali previsioni consolidano il ruolo delle farmacie già da tempo delineato dalla FOFI in un’ottica di integrazione dell’assistenza ospedale-territorio e di collaborazione interprofessionale, tra i diversi professionisti sanitari che, ciascuno nel proprio ambito di competenza, concorrono alla presa in carico del paziente.

La rete delle farmacie, grazie alla presenza capillare sul territorio e al rapporto fiduciario del farmacista con il paziente, è parte fondamentale di questo processo di potenziamento dell’assistenza territoriale per una sanità più vicina alle esigenze di tutti i cittadini, nella prospettiva di una nuova governance di sistema.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri