Facendo seguito e riferimento a specifici quesiti posti allo scrivente e riferiti all’oggetto, si rappresenta quanto segue.

L’art. 1 c. 2 lett. e) quater del D.Lgs. n. 153/2009 (norma inserita dall’art. 2 c. 8-bis del D.L. n. 24/2022 conv. con modificazioni dalla L. 52/2022) consente “la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte dei farmacisti (omissis)” di test diagnostici che prevedono “il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo”.

Ne consegue che, tra i test ammessi in farmacia, rientra anche l’esecuzione del tampone “orofaringeo” per la rilevazione dello streptococco.

Con il Protocollo di Intesa tra Governo, Regioni e Organizzazioni rappresentative delle farmacie siglato in data 28 luglio 2022 e recepito dalla Regione Puglia con DGR n. 1539 del 7 novembre 2022 (Cfr. News n. 52/2022 del 2 agosto 2022 e circolare ordinistica Prot. n. 202202532 del 2 dicembre 2022) è stata data attuazione alla citata norma.

Nello specifico, si evidenzia che le procedure e le condizioni di sicurezza per la somministrazione dei test diagnostici è contenuta nell’art. 3 del Protocollo di Intesa citato, che testualmente recita:

Test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo

  1. Le farmacie che intendono somministrare test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo lo comunicano preventivamente alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, tenuto conto delle modalità definite dalla Regione/Provincia Autonoma.
  2. La somministrazione di test diagnostici è eseguita, previa verifica dell’identità ed esibizione da parte dell’interessato della Tessera Sanitaria o del codice STP/ENI, da parte di farmacisti ovvero da parte di personale sanitario abilitato, all’uopo individuato dal titolare o direttore della farmacia, nel rispetto delle modalità riportate nella scheda tecnica del prodotto in uso: durante l’esecuzione del test devono essere seguite con cura le istruzioni del produttore per la raccolta del campione biologico e la manipolazione sicura dello stesso.
  3. Il farmacista o suo incaricato operatore sanitario, prima dell’esecuzione del test, fornisce informazioni adeguate all’utente, anche in forma orale, sulla tipologia di test da somministrare, su eventuali rischi e sul significato dell’esito positivo o negativo, consegnando referto o attestato di esito scritto all’assistito, anche in formato digitale.
  4. Il personale incaricato della somministrazione dei test diagnostici utilizza adeguati dispositivi di protezione individuale.
  5. Le attività di somministrazione dei test diagnostici sono eseguibili in area interna alla farmacia, purché separata dagli spazi destinati allo svolgimento delle attività di dispensazione del farmaco in modo tale da garantire la riservatezza degli utenti, nonché in apposite aree, locali o strutture esterne con le modalità previste all’art. 4. È comunque possibile somministrare il test diagnostico a farmacia chiusa.
  6. Il titolare di farmacia o il direttore responsabile adottano adeguate misure di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, adempiendo agli obblighi previsti dalla legislazione vigente di settore (omissis).

Pertanto, in applicazione della predetta norma, è consentita, da parte dei farmacisti presso le farmacie, la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, di test per la rilevazione dello streptococco e il rilascio del relativo “referto o attestato di esito scritto all’assistito, anche in formato digitale”.

Inoltre, considerata la necessità di un costante aggiornamento scientifico sui servizi indicati in oggetto, si comunica che la FOFI e la Fondazione Cannavò hanno in fase di progettazione appositi eventi formativi sui quali vi daremo tempestiva notizia.

Distinti saluti.

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

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