Si informa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 14/2023 recante conversione in legge del D.L. n. 198/2022 (c.d. Milleproroghe – cfr. News n. 1/2023 del 3.1.2023).

Si evidenziano di seguito le disposizioni di maggiore interesse introdotte in sede di conversione.

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI SALUTE

Obbligo formativo ECM (art. 4 c. 5) (cfr. News n. 21/2023 del 7.3.2023)

Strumenti alternativi al promemoria cartaceo (art. 4 c. 6)

Sono state prorogate fino al 31 dicembre 2024 (termine così ampliato in sede referente, mentre il testo vigente del decreto-legge prevede una proroga fino al 31 dicembre 2023) le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e quelle di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica disposte con gli articoli 2 e 3 dell’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2022. Per effetto di una ulteriore modifica inserita in sede di conversione, inoltre, è stata prevista espressamente l'estensione di tali modalità all'invio del numero ricetta elettronica (NRE) per mezzo di posta elettronica.

Proroga del Patto per la salute 2019-2021 (art. 4 c. 7-bis)

Disposta la proroga del Patto per la salute 2019-2021 fino all'adozione di nuovo documento di programmazione sanitaria, in particolare disponendo il coordinamento di alcuni obiettivi del Patto con il decreto di attuazione della riforma degli IRCCS previsto come obiettivo del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

Procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici (art. 4 c. 8-bis)

Differito al 30 aprile 2023 il termine entro il quale le aziende fornitrici di dispositivi medici sono tenute ad adempiere all’obbligo di ripiano del superamento del tetto di spesa, effettuando i versamenti in favore delle singole regioni e province autonome (con tale disposizione è stato assorbito il contenuto del D.L. 4/2020).

 

PROROGA TERMINI IN MATERIA DI PERSONALE SANITARIO

Proroga di termini in materia di personale sanitario (art. 4-ter)

E’ stata differita dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 (art. 4-ter c. 1 lettera a) l'applicabilità della disciplina transitoria - posta dalla legge di bilancio 2019 all'art. 1 c. 548-bis - che consente agli enti ed aziende del SSN, nonché alle strutture sanitarie private, accreditate ed appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione utilmente collocati in separate specifiche graduatorie concorsuali. Più in particolare si prevede, in primo luogo, che i medici, i veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica a cui siano regolarmente iscritti, possano partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario concernenti la specifica disciplina oggetto del corso; tali soggetti, se risultati idonei, sono collocati in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medesimi è in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed all'esaurimento della graduatoria dei soggetti già specialisti alla data di scadenza del bando. In secondo luogo, la disciplina in oggetto consente, a determinate condizioni e in via transitoria, fino al termine ora differito al 31 dicembre 2025, l'assunzione, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e con orario a tempo parziale, da parte degli enti ed aziende del SSN, dei professionisti in formazione specialistica utilmente collocati nelle suddette graduatorie separate, con successivo inquadramento, a decorrere dalla data del conseguimento del titolo di formazione specialistica, a tempo indeterminato nell’ambito dei ruoli della dirigenza del SSN.

E’ stata inoltre prolungata al 31 dicembre 2025 (art. 4-ter c. 1 lettera b) l'applicabilità della disciplina, a carattere derogatorio, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie di cui all'art. 6-bis del D.L. n. 105/2021 convertito in L. n. 126/2021, in base alla quale è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie (e tra esse quella di farmacista) e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”- cfr. News n. 45/2020 del 7.5.2020). Tale articolo prevede la presentazione (a Regioni e Province autonome) dell’istanza da parte degli interessati corredata del certificato di iscrizione all’Albo professionale del Paese di provenienza e la possibilità per le Regioni e Province autonome di procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti.

La medesima disposizione inserisce, inoltre, nel citato art. 6-bis del D.L. 105/2021, l’obbligo per i professionisti in questione di comunicare all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della Regione interessata e il nominativo della struttura sanitaria a contratto col SSN presso cui prestano la propria attività, nonché ogni successiva variazione. È previsto inoltre che la mancata ottemperanza a tali obblighi determini la sospensione del riconoscimento, fino a comunicazione di avvenuto adempimento.

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione (art. 1-ter)

Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge n. 14/2023 di conversione del D.L. 198/2022, sono prorogati al 31 dicembre 2023. La disposizione, inoltre, stabilisce contestualmente che i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l’importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Inquadramento in ruolo di personale in posizione di comando o distacco (articolo 1, comma 22-quater)

Differito al 31 marzo 2023 il termine (di cui all’art. 6, comma 3 del D.L. 36/2022 convertito in L. n. 79/2022) di applicazione della disciplina transitoria che consente, a determinate condizioni e con alcune esclusioni, l’inquadramento in ruolo del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovasse in posizione di comando o distacco; in base alla novella, il termine per l'attivazione della relativa procedura di inquadramento in ruolo viene differito dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.

ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (art. 3 c. 10-undecies)

Prorogato al 31 luglio 2023 il termine per lo svolgimento a distanza delle assemblee di società e associazioni (art. 106 D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020 come modificato dall’art. 3 D.L. 228/2021 convertito in L. 15/2022 – cfr. News n. 45/2020 del 7.5.2020).

Norma in materia di somministrazione di lavoro (art. 9 c. 4-bis)

Prorogato dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 il termine finale di applicazione di una norma transitoria (art. 31, comma 1, del D.L.gs. 81/2015), relativa - nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro - alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

Proroga di termini in materia di Piano integrato di attività e organizzazione e Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 10 c. 11-bis e 11-ter).

Prorogati per l’anno 2023, con un differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2023, i termini previsti:

- dall’art. 6 c. 1 del D.L. n. 80/2021 convertito in L. n. 113/2021 per l’adozione annuale, da parte delle P.A, del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

- dall’art. 1 c. 8 della legge n. 190 del 2012, relativo all’adozione annuale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC).

Proroga in materia di contratti di lavori pubblici (art. 10 c. 11-duodecies)

Prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto dall'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022 in materia di applicazione dei prezziari ai contratti pubblici. Il citato decreto-legge n. 50 del 2022 aveva previsto che per tutti i contratti di lavori pubblici, compresi quelli affidati a un contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, venisse adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi del prezzario che le regioni dovevano adottare entro il 31 luglio del 2022. La disposizione in esame, pertanto, proroga la facoltà sopra descritta fino al 31 dicembre del 2023.

Disposizioni relative all’acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni (art. 17 c. 1 e 2)

La novella, con una modifica all’art. 11 c. 2-ter del D.L. n. 162/2019, proroga al 31 dicembre 2023 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati dalle pubbliche amministrazioni con le agenzie di stampa, in essere al 1° marzo 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 8 del 2021, di conversione del medesimo D.L. 162/2019).

Inoltre, il c. 2 dell’art. 17 introduce una disciplina per la stipulazione dei nuovi contratti prevedendo l’istituzione di un elenco di agenzie di stampa di rilevanza nazionale e la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquistare servizi dalle medesime agenzie, attraverso la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. A tal fine è stato previsto che il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio operi quale centrale di committenza per amministrazioni pubbliche.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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