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SOMMARIO:

  1. Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2022-2023.
  2. Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.
  3. Ordinanza del Ministero della Salute 29 dicembre 2022 - Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
  4. PAXLOVID: Prorogato fino al 30-4-2023 il Protocollo d’intesa per la distribuzione gratuita in farmacia.

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  1. Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2022-2023.

Si informa che il Ministero della Salute ha adottato la circolare n. 0051786-29/12/2022-DGPRE-DGPRE-P, con la quale ha trasmesso in allegato il documento “Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023”, elaborato con il supporto dell’ISS, sentite le Regioni/PPAA per il tramite del Coordinamento Interregionale Prevenzione (CIP)”.

In tale documento il Ministero, nel ricapitolare tutti gli specifici interventi di sanità pubblica messi in atto dal Dicastero stesso e dalle altre Istituzioni nazionali nel contrasto della diffusione del SARS-CoV-2, sintetizza gli elementi utili per la gestione della circolazione del virus nella stagione invernale 2022-2023 e fornisce indicazioni utili a favorire la predisposizione a livello regionale e locale di un rapido adattamento delle azioni e dei servizi sanitari nel caso di una aumentata richiesta assistenziale e territoriale.

A titolo riepilogativo, si segnalano le attività relative alla c.d. “Comunicazione del rischio”, alla “Sorveglianza e monitoraggio” (sia del COVID-19 che delle altre principali patologie respiratorie), alla “Vaccinazione per COVID-19 e anti-influenzale” (che, come è noto, vede il fondamentale coinvolgimento dei farmacisti e delle farmacie italiane), agli “Interventi non farmacologici” (quali le misure di isolamento e di autosorveglianza, nonché l’uso dei dispositivi di protezione individuale), alla “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” (inclusa la dispensazione del PAXLOVID in farmacia) e alle “Misure di organizzazione dei servizi sanitari”.

  1. Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

Si informa che, con la circolare n. 0051961 del 31.12.2022, il Ministero della Salute, tenendo conto della L. n. 199/2022 (“Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162”), ha aggiornato le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19, facendo seguito alle precedenti circolari ministeriali in merito (cfr. nota ordinistica prot. n. 202201798 del 5.9.2022).

CASI CONFERMATI

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

  • per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare.

Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;

  • per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo;
  • per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.
  • i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

È obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici) ed è comunque raccomandato evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

CONTATTI STRETTI DI CASO

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.

  1. Ordinanza del Ministero della Salute 29 dicembre 2022 - Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Si segnala che, con ordinanza del Ministero della salute del 29 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2022, è stato prorogato, fino al 30 aprile 2023, l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

  1. PAXLOVID: Prorogato fino al 30-4-2023 il Protocollo d’intesa per la distribuzione gratuita in farmacia.

Si fa seguito e riferimento alla precedente News n. 59/2022 del 5.9.2022, per comunicare che il 23 dicembre 2022 è stato sottoscritto l’Accordo che proroga fino al 30 aprile 2023 le previsioni del Protocollo d’intesa del 15 aprile u.s. per la distribuzione e dispensazione gratuita nelle farmacie territoriali del farmaco antivirale Paxlovid.

Tale Protocollo prevede, pertanto, la prosecuzione dei termini e modalità di dispensazione del citato farmaco nelle farmacie territoriali già descritti nella suddetta circolare.

A decorrere dal 1° maggio 2023, o anche in data antecedente in base alle determinazioni di ogni singola Regione o Provincia autonoma, il farmaco sarà reso disponibile ai distributori intermedi e alle farmacie del territorio secondo le ordinarie procedure degli accordi regionali.

In proposito, si rammenta che, come segnalato con la News n. 46/2022 del 20.7.2022, la FOFI ha realizzato in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò un apposito corso ECM di approfondimento su tale medicinale antivirale, denominato “PAXLOVID® LA TERAPIA ORALE PER COVID-19” (Id. di accreditamento n. 3836-357446) e fruibile on-line gratuitamente sul portale federale per la formazione a distanza dei farmacisti italiani www.fadfofi.com.

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La proroga delle disposizioni del Protocollo e delle correlate attività affidate al farmacista conferma nuovamente l’assoluta e fondamentale importanza del ruolo svolto dal farmacista e dalla farmacia nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale in piena coerenza con la politica federale di questi ultimi anni.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri