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La valutazione dell’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale ECM per l’efficacia delle polizze assicurative si applicherà soltanto da un prossimo arco temporale di acquisizione dei crediti ECM.

Nel far seguito e riferimento alle precedenti circolari ordinistiche in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM) e, in particolare, a quanto già segnalato con la News n. 76/2022 dell’11.11.2022, si forniscono i seguenti aggiornamenti.

L’art. 38-bis del decreto-legge 06 novembre 2021 n. 152 (introdotto dalla L. 233/2021 in sede di conversione del medesimo decreto legge) ha stabilito che “a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24 è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina” (si veda in proposito la News n. 76/2022 dell’11.11.2022 riepilogativa).

Al fine di fornire adeguate indicazioni agli iscritti, la FOFI ha ritenuto opportuno acquisire l’avviso del Ministero della Salute sulla corretta interpretazione della predetta disposizione, con specifico riferimento alla decorrenza della prima applicazione. Il Dicastero, in riscontro al quesito posto, ha precisato che la condizione di efficacia delle polizze assicurative per responsabilità professionale avrebbe trovato applicazione soltanto a decorrere dall’anno 2026 essendo riferita, per espressa previsione normativa, al triennio formativo 2023–2025.

In proposito, tuttavia, è quanto mai necessario sottolineare che recentemente il decreto-legge Milleproroghe (D.L. n. 198/2022 - cfr. News n. 1 del 03.1.2023) ha modificato l’art. 5-bis del D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020 (in materia di formazione continua in medicina), sostituendo le parole le parole “triennio 2020-2022” con le parole “quadriennio 2020-2023”, prorogando conseguentemente di un anno - quindi fino al 31 dicembre 2023 - il periodo entro il quale i farmacisti hanno tempo per acquisire i crediti formativi necessari a completare l’obbligo formativo ECM.

La FOFI fornirà chiarimenti circa il coordinamento della suddetta norma di rango primario con le altre disposizioni in materia di ECM, anche con riferimento al probabile slittamento della prima applicazione del citato art. 38-bis del D.L. n. 152/2021, a seguito dei necessari approfondimenti con il Ministero della salute e alla luce di quanto sarà stabilito nella prima riunione di insediamento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua-CNFC (recentemente ricostituita dal D.M. del 27 settembre 2022).

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Si ricorda, inoltre, quanto evidenziato nella sopra richiamata News n. 76/2022 dell’11.11.2022 circa la delibera della CNFC - riunione del 9 dicembre 2021 in merito all’automatismo dell’esenzione dall’assolvimento dell’obbligo formativo per tutti i farmacisti che abbiano compiuto il 70° anno di età.

Ne consegue che l’iscritto che abbia superato il predetto limite di età ed eserciti ancora la professione (sia in forma di titolare individuale sia in forma libero professionale) è tenuto a comunicare al Co.Ge.A.P.S. lo svolgimento di attività professionale non saltuaria (tramite l’apposita funzione, accedendo con SPID, all’area riservata del portale informatico del Consorzio stesso), con conseguente rinuncia all’esenzione in questione. La Federazione, unitamente a tale circolare, ha trasmesso la specifica Guida utente sull’esenzione pensionamento realizzata dal COGEAPS.

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Si ribadisce, pertanto, che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo, oltre a comportare una violazione sanzionabile in sede disciplinareincide sull’efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile.

Si invitano, pertanto, tutti gli iscritti all’Albo a verificare sul portale CoGeAPS la propria situazione e a porsi in regola con il conseguimento dei crediti formativi in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri