Nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre u.s. è stato pubblicato il D.L. n. 198/2022 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Tra le proroghe disposte dal provvedimento, in vigore dal 30 dicembre 2022, si evidenziano le seguenti concernenti disposizioni di interesse per il settore.

Proroga di termini in materia economica e finanziaria (art. 3)

Prorogata anche per l’anno 2023 la semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari prevista dall’art. 10-bis c. 1 primo periodo del D.L. n. 119/2018 convertito in L. n. 136/2018.

Prorogato al 1° gennaio 2024 il termine previsto dall’art. 2 c. 6 quater del D.Lgs. n. 127/2015 relativo all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di tali dati al Sistema tessera sanitaria (cfr. nota ordinistica del 25.3.2021).

Proroga di termini in materia di salute (art. 4)

Prorogate sino al 31 dicembre 2023 le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2 e 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2022, in attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (cfr. News n. 27/2022 del 13.4.2022)

È stato modificato l’art. 5-bis del D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020 (in materia di formazione continua in medicina), prevedendo che i crediti formativi ECM del quadriennio 2020-2023 si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla L. n. 3/2018 che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19 (come già previsto per il triennio 2020-2022 – cfr. News n. 68 del 28.8.2020  e successiva News n. 51/2022 del 1° agosto 2022 relativa ai chiarimenti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua-CNFC).

Conseguentemente, alla luce della predetta disposizione, è stato prorogato di un anno - quindi, fino al 31 dicembre 2023 - il periodo entro il quale i farmacisti hanno tempo per acquisire i crediti formativi necessari a completare l’obbligo formativo ECM.

Confermata anche per l’anno 2023 la previsione di cui all’art. 2 c. 67-bis della L. n. 191/2009 relativa al riparto delle quote premiali del finanziamento del Servizio sanitario regionale a favore delle regioni che istituiscano una Centrale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi e che hanno introdotto misure idonee in materia di equilibrio di bilancio.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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